{"id":2203,"date":"2018-12-20T16:50:02","date_gmt":"2018-12-20T15:50:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2203"},"modified":"2018-12-20T16:50:02","modified_gmt":"2018-12-20T15:50:02","slug":"in-arrivo-le-lettere-di-compliance-per-le-attivita-finanziarie-estere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2203","title":{"rendered":"In arrivo le lettere di compliance per le attivit\u00e0 finanziarie estere"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Dalle autorit\u00e0 oltre frontiera anche i dati sui rapporti amministrati da fiduciarie<\/strong><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\">Amministrazione al lavoro per evitare le conseguenze delle informazioni duplicate<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Anche quest&#8217;anno molti contribuenti che detengono attivit\u00e0 finanziarie all&#8217;estero potrebbero ricevere dall&#8217;agenzia delle Entrate le \u00abcomunicazioni per la promozione dell&#8217;adempimento spontaneo\u00bb perch\u00e9 risultano aver omesso di indicarle nella dichiarazione dei redditi (quadro RW e altri). Lo scorso anno numerose lettere di questo tipo sono state inviate anche a contribuenti che, avendo affidato i propri investimenti finanziari all&#8217;estero in amministrazione o gestione ad intermediari finanziari italiani, non avevano ulteriori obblighi dichiarativi. Quest&#8217;anno, per\u00f2, pare che l&#8217;amministrazione centrale abbia di molto affinato i criteri selettivi per evitare troppe comunicazioni fuori bersaglio.<br \/>\nIl meccanismo d&#8217;innesco delle comunicazioni \u00e8 costituito dallo scambio automatico d&#8217;informazioni nelle sue varie forme (Facta con gli Stati Uniti, articolo 8 della direttiva 2011\/16\/UE con i Paesi europei o che hanno stipulato apposite convenzioni con l&#8217;Unione europea e Common Reporting Standard-Crs con i Paesi che vi aderiscono). Attraverso lo scambio d&#8217;informazioni, infatti, le autorit\u00e0 fiscali italiane ricevono annualmente l&#8217;elenco degli italiani che detengono attivit\u00e0 finanziarie nei Paesi partner e, evidentemente, lo utilizzano come indicatore di anomalia. Da quest&#8217;anno, il rischio di \u201cfalsi positivi\u201d \u00e8 molto alto perch\u00e9, per la prima volta, i dati scambiati riguardano anche Svizzera, Principato di Monaco e Austria.<br \/>\nOggetto della comunicazione sono i conti di deposito custodia o gestione aperti presso istituzioni finanziarie residenti nell&#8217;altro Stato, il saldo o valore dei conti e l&#8217;importo totale lordo degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi generati in relazione alle attivit\u00e0 detenute nel conto pagati ed accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell&#8217;anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, relativi appunto a soggetti residenti in Italia.<br \/>\nIl problema \u00e8 che le autorit\u00e0 estere comunicano anche i rapporti che, pur amministrati da una fiduciaria italiana o gestiti da una banca o societ\u00e0 di gestione del risparmio italiana in veste di sostituti d&#8217;imposta, sono intestati direttamente al cliente residente in Italia. Infatti, essendo il conto corrente ed il dossier estero intestati al contribuente italiano, l&#8217;intermediario estero \u00e8 obbligato in linea di principio ad assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva e dal Crs. Ci\u00f2 in quanto la normativa relativa al Crs non prevede alcuna esimente per queste fattispecie.<br \/>\nAllo stato attuale si sa che l&#8217;amministrazione finanziaria \u00e8 consapevole della criticit\u00e0; certamente sono allo studio efficaci interventi correttivi.<br \/>\nA questo proposito, \u00e8 molto importante tener presente che il flusso informativo fornito dagli intermediari finanziari italiani all&#8217;Archivio dei rapporti finanziari sui rapporti intrattenuti con la clientela (articolo 7, sesto comma del Dpr 605\/1973 e articolo 11, comma 2 del Dl 201\/2011) comprende anche le relazioni che pur essendo intrattenute con intermediari esteri sono amministrate o gestite da istituzioni finanziarie italiane. Basterebbe quindi che l&#8217;Agenzia fosse in grado di confrontare i dati provenienti dallo scambio automatico con quelli presenti nell&#8217;Archivio per selezionare le sole situazioni irregolari ed evitare l&#8217;avvio di indagini infruttuose.<br \/>\nPerch\u00e9 ci\u00f2 fosse possibile occorrerebbe prevedere nelle comunicazioni inviate all&#8217;Archivio un flag con cui evidenziare che il rapporto oggetto della comunicazione \u00e8 detenuto, per il tramite dell&#8217;intermediario italiano, all&#8217;estero. Meglio sarebbe se i tracciati per la comunicazione all&#8217;Archivio (il \u201ctracciato unico\u201d) con quelli per lo scambio automatico in modo che ci sia sostanziale corrispondenza tra i dati segnalati dall&#8217;intermediario italiano e quelli provenienti dall&#8217;estero.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalle autorit\u00e0 oltre frontiera anche i dati sui rapporti amministrati da fiduciarie Amministrazione al lavoro per evitare le conseguenze delle informazioni duplicate Anche quest&#8217;anno molti contribuenti che detengono attivit\u00e0 finanziarie all&#8217;estero potrebbero ricevere dall&#8217;agenzia delle Entrate le \u00abcomunicazioni per la promozione dell&#8217;adempimento spontaneo\u00bb perch\u00e9 risultano aver omesso di indicarle nella dichiarazione dei redditi (quadro RW &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2203\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">In arrivo le lettere di compliance per le attivit\u00e0 finanziarie estere<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-2203","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2203"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2204,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2203\/revisions\/2204"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}