{"id":2205,"date":"2018-12-20T16:52:28","date_gmt":"2018-12-20T15:52:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2205"},"modified":"2018-12-20T16:52:28","modified_gmt":"2018-12-20T15:52:28","slug":"la-detrazione-anticipata-non-vale-per-fatture-2018-ricevute-nel-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2205","title":{"rendered":"La detrazione anticipata non vale per fatture 2018 ricevute nel 2019"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Se le operazioni si sono svolte tutte nel 2018 la detrazione \u00e8 al 16 gennaio<\/strong><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\">Per le fatture 2018 registrate nel 2019 diritto da esercitare nella dichiarazione Iva<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Anticipata la detrazione Iva per le operazioni infrannuali anche per le fatture ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo all\u2019effettuazione dell\u2019operazione. Regola, per\u00f2, inapplicabile agli acquisti a cavallo d\u2019anno. Il legislatore, dopo oltre un anno dalla modifica del regime della detrazione Iva (Dl 50\/2017) e dopo le discussioni scaturite dall\u2019intervento interpretativo sulla circolare 1\/E\/2018 con il Dl 119\/2018, torna sull\u2019argomento correggendo \u2013 in parte \u2013 il contrasto tra la circolare e il Dpr 100\/1998.<br \/>\nIn effetti, in base alla circolare 1\/E\/2018 per le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione non pi\u00f9 era pi\u00f9 possibile detrarre l\u2019Iva nel mese di competenza pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la liquidazione periodica, posticipando l\u2019esercizio del diritto al periodo successivo e creando un disallineamento tra esigibilit\u00e0 e detraibilit\u00e0 dell\u2019imposta.<br \/>\nIl Dl 119\/2018 modifica l\u2019articolo 1, comma 1 del Dpr 100\/1998 stabilendo ora che entro il giorno 16 di ogni mese pu\u00f2 essere esercitato il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019operazione. Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino a ottobre, con la modifica l\u2019Iva su una fattura relativa, per esempio, a un\u2019operazione effettuata a ottobre 2018 (datata 31 ottobre 2018) e ricevuta il 5 novembre poteva essere inclusa nella liquidazione periodica del mese di ottobre e non pi\u00f9 in novembre.<br \/>\nIl legislatore si \u00e8 tuttavia affrettato a specificare, in contrasto con il funzionamento dell\u2019imposta, che tale disciplina non si applica alle operazioni effettuate nell\u2019anno precedente, vale a dire al caso di una fattura relativa a un\u2019operazione effettuata a dicembre 2018 (data fattura 31\/12\/2018) ricevuta il 5 gennaio 2019, per la quale non \u00e8 possibile detrarre l\u2019imposta nella liquidazione del 16 gennaio.<br \/>\nCome districarsi quindi dal complesso intreccio normativo all\u2019approssimarsi di fine anno? Sono quattro i casi in cui le imprese (negli esempi considereremo solo i contribuenti con liquidazione mensile, ma le stesse considerazioni possono essere trasposte ai contribuenti trimestrali) potranno trovarsi: 1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell\u2019anno; 2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019; 3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019; (4) fatture per operazioni effettuate nel 2019.<br \/>\nNel primo caso, il diritto alla detrazione potr\u00e0 essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).<br \/>\nNel secondo caso, si potr\u00e0 esercitare il diritto alla detrazione dell\u2019imposta solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, attesa l\u2019esclusione prevista dalla nuova formulazione dell\u2019articolo 1, comma 1, del Dpr 100\/1998. Tale nuova impostazione, peraltro, rischia di avere effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2018 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2019 non potr\u00e0 concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2019, bens\u00ec il diritto alla detrazione potr\u00e0 essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.<br \/>\nNel terzo caso il diritto alla detrazione potr\u00e0 essere esercitato al pi\u00f9 tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 e si render\u00e0 necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente sar\u00e0 il 2019.<br \/>\nInfine, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2019, in un determinato mese si potr\u00e0 esercitare il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019operazione. La complessit\u00e0 di gestione operativa \u00e8 facilmente intuibile perch\u00e9 impone ai contribuenti di effettuare mensilmente un cherry picking delle fatture da inserire o da escludere dalla liquidazione Iva.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se le operazioni si sono svolte tutte nel 2018 la detrazione \u00e8 al 16 gennaio Per le fatture 2018 registrate nel 2019 diritto da esercitare nella dichiarazione Iva Anticipata la detrazione Iva per le operazioni infrannuali anche per le fatture ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo all\u2019effettuazione dell\u2019operazione. 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