{"id":2211,"date":"2018-12-21T12:23:55","date_gmt":"2018-12-21T11:23:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2211"},"modified":"2018-12-21T12:23:55","modified_gmt":"2018-12-21T11:23:55","slug":"e-fattura-senza-dati-superflui-niente-invio-per-spese-sanitarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2211","title":{"rendered":"E-fattura senza dati superflui Niente invio per spese sanitarie"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\">Via libera della Privacy: memorizzazione solo per le informazioni fiscali<\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\">Periodo transitorio fino al 2 luglio 2019 per il completo adeguamento<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">\u00c8 un via libera condizionato quello che il Garante della privacy ha dato al sistema di fatturazione elettronica messo in piedi dall\u2019agenzia delle Entrate. Dopo i pesanti rilievi mossi dall\u2019Autorit\u00e0 circa un mese fa (si veda Il Sole 24 Ore del 17 novembre), l\u2019e-fattura potr\u00e0 dunque decollare il 1\u00b0 gennaio, ma con significative correzioni concordate nel tavolo tecnico fra Garante, ministero dell\u2019Economia, Entrate, Agid, Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro e Assosoftware.<br \/>\nRiguardo alla memorizzazione delle fatture elettroniche. Il Garante aveva rilevato che l\u2019archiviazione di tutti i dati, compresi quelli non strettamente fiscali, era sproporzionata rispetto al pur legittimo interesse pubblico perseguito. Si rischiava, infatti, di costruire una super banca dati &#8211; nel 2017 sono state emesse circa 2,1 miliardi di fatture &#8211; con informazioni capaci di incidere sui diritti e le libert\u00e0 degli interessati. La soluzione dell\u2019Agenzia \u00e8 di memorizzare l\u2019intera fattura e di renderla disponibile sul proprio sito solo nel caso il contribuente aderisca esplicitamente al servizio di consultazione. Negli altri casi, i dati \u201csuperflui\u201d saranno cancellati. Questa messa a punto richieder\u00e0, per\u00f2, un periodo transitorio e solo dal 2 luglio 2019 potr\u00e0 partire il servizio di consultazione su domanda.<br \/>\nIl principio di minimizzazione verr\u00e0 adottato anche per i controlli automatizzati, dove si utilizzeranno solo le informazioni fiscali della e-fattura. Anche per le verifiche puntuali, che possono richiedere l\u2019esame analitico delle fatture, si dovranno pensare nuove modalit\u00e0 di acquisizione dei dati, perch\u00e9 la memorizzazione totale del documento \u00e8 comunque sproporzionata, considerato che nel 2016 e 2017 i controlli hanno riguardato poco pi\u00f9 di centomila soggetti Iva all\u2019anno, contro 4,7 milioni di interessati.<br \/>\nUn altro aspetto critico era la sicurezza dei dati. Le Entrate hanno acconsentito a studiare nuove tecniche di cifrature per proteggere il viaggio delle e-fatture sullo Sdi (il sistema di interscambio gestito dall\u2019agenzia). Entro aprile prossimo l\u2019agenzia dovr\u00e0 fornire una nuova analisi al riguardo e sempre entro quella data dovr\u00e0 predisporre una nuova valutazione d\u2019impatto dell\u2019intero sistema, documento previsto dal Gdpr e che &#8211; si raccomanda il Garante &#8211; va predisposta \u00abevitando di sfruttare schemi standard e semplificazioni che rischiano di comprometterne l\u2019efficacia\u00bb.<br \/>\nSempre in relazione alla tutela dei dati sensibili, nonostente l\u2019esonero dall\u2019invio dell\u2019e-fattura previsto dalla conversione del Dl fiscale in caso di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (punto su cui interviene nuovamente anche il maxi-emendamento alla manovra), il Garante precisa a chiare lettere che l\u2019e-fattura non va mai emessa dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie. E sul punto sollecita l\u2019Agenzia a dare uistruzioni in modo da evitare trattamenti di dati non linea con la privacy.<br \/>\nInfine, \u00e8 stato affrontato il problema del ruolo degli intermediari. Con il provvedimento di met\u00e0 novembre l\u2019Authority aveva richiamato l\u2019attenzione sull\u2019articolato sistema di deleghe delineato dalle Entrate per consentire agli intermediari e ad altri soggetti di inviare, ricevere e conservare le e-fatture. Il tavolo di lavoro ha chiarito che chi riceve dal contribuente la delega per gestire le fatture elettroniche ha anche obblighi di protezione dei dati, poich\u00e9 si configura &#8211; ai sensi della normativa sulla privacy &#8211; come responsabile o sub-responsabile del trattamento. In tal senso, il Garante ha ravvisato la non conformit\u00e0 al Gdpr di alcune clausole contrattuali di alcune societ\u00e0 di software gestionali, che si riservano la possibilit\u00e0 anche di elaborare e utilizzare i dati delle fatture su base aggregata e previa anonimizzazione. Operazioni che vanno al di l\u00e0 delle finalit\u00e0 perseguite dalla fatturazione elettronica e che devono essere valutate con attenzione.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Via libera della Privacy: memorizzazione solo per le informazioni fiscali Periodo transitorio fino al 2 luglio 2019 per il completo adeguamento \u00c8 un via libera condizionato quello che il Garante della privacy ha dato al sistema di fatturazione elettronica messo in piedi dall\u2019agenzia delle Entrate. 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