{"id":2213,"date":"2018-12-21T13:03:49","date_gmt":"2018-12-21T12:03:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2213"},"modified":"2018-12-21T13:03:49","modified_gmt":"2018-12-21T12:03:49","slug":"sanatoria-dei-processi-verbali-anche-per-un-solo-periodo-dimposta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2213","title":{"rendered":"Sanatoria dei processi verbali anche per un solo periodo d\u2019imposta"},"content":{"rendered":"<p>La maggiore criticit\u00e0 della sanatoria dei processi verbali di constatazione, prevista nell\u2019articolo 1 del decreto fiscale (decreto legge 119\/2018), \u00e8 rappresentata dal fatto che occorre definirne integralmente il contenuto. Si tratta di una limitazione non da poco, atteso che, a regime, \u00e8 sempre possibile regolarizzare le singole violazioni, attraverso il ravvedimento, con il pagamento della sanzione pari a un quinto del minimo. D\u2019altra parte, \u00e8 del tutto evidente come un simile obbligo possa determinare, da lato, un costo eccessivo della sanatoria, difficilmente sostenibile dal contribuente, dall\u2019altro, l\u2019accettazione anche di rilievi palesemente infondati.<br \/>\nIn attesa dei necessari chiarimenti dell\u2019agenzia delle Entrate \u00e8 tuttavia possibile proporre alcune riflessioni sul punto.<br \/>\nIn primo luogo, occorre chiedersi come comportarsi in presenza di un processo verbale afferente una pluralit\u00e0 di periodi d\u2019imposta. Nonostante la dizione letterale della norma, si ritiene che il principio di autonomia dell\u2019obbligazione d\u2019imposta consenta di scegliere quantomeno le annualit\u00e0 che intende regolarizzare. Pertanto, in presenza ad esempio di un processo verbale afferente gli anni dal 2013 al 2015, dovrebbe essere ammesso presentare la dichiarazione integrativa unicamente per il 2015. Una simile interpretazione, peraltro, rafforzerebbe la considerazione secondo cui l\u2019eventuale notifica di un avviso di accertamento avvenuta entro il 24 ottobre scorso risulterebbe ostativa unicamente per l\u2019anno accertato. Se infatti si accetta l\u2019idea che i singoli periodi d\u2019imposta sono autonomi, si giunge agevolmente alla conclusione che anche la cause impeditive della sanatoria in esame debbano essere limitate a ciascun anno.<br \/>\nOccorre altres\u00ec interrogarsi se l\u2019obbligo del recepimento integrale del contenuto del processo verbale di constatazione debba necessariamente comprendere anche i rilievi che l\u2019Ufficio ha successivamente abbandonato.<br \/>\nSi pensi, solo per fare uno dei tanti esempi possibili, ad un pvc che abbia contestato l\u2019omessa dichiarazione di ricavi, senza tenere in considerazione i maggiori costi a essi riferibili. O ancora, si ipotizzi una contestazione di indeducibilit\u00e0 dei costi per difetto di inerenza.<br \/>\nQualora il contribuente abbia presentato memorie difensive, ai sensi dell\u2019articolo 12 della legge 212\/2000, evidenziando gli errori in cui sono incorsi i verificatori e documentando la fondatezza delle proprie richieste, l\u2019Ufficio sarebbe tenuto a valutare tali deduzioni. Laddove nelle more della presentazione della dichiarazione integrativa, e cio\u00e8 entro il 31 maggio 2019, venisse notificato l\u2019avviso di accertamento derivante dal processo verbale con accoglimento delle eccezioni del contribuente, sarebbe molto importante capire come dovrebbe essere compilata la dichiarazione di condono.<br \/>\nAl riguardo, si \u00e8 dell\u2019opinione che il contribuente sia legittimato a ridurre il maggiore imponibile da dichiarare in misura corrispondente agli importi accertati. La valutazione dell\u2019Ufficio, manifestata nell\u2019avviso di accertamento, svolgerebbe infatti una funzione analoga a quella dell\u2019autotutela, con effetti normalmente retroattivi. Sarebbe d\u2019altra parte piuttosto singolare se vi fosse l\u2019obbligo di integrare l\u2019imponibile per un importo maggiore di quello preteso dal Fisco.<br \/>\nSe cos\u00ec fosse, i soggetti passivi avrebbero tutto l\u2019interesse ad anticipare il momento della notifica degli atti di accertamento, con la necessaria collaborazione dell\u2019agenzia delle Entrate.<br \/>\nA tale riguardo, non \u00e8 di aiuto la proroga biennale dei termini dell\u2019accertamento, prevista per i periodi d\u2019imposta fino al 2015, relativa alle violazioni constatate nei processi verbali definibili. Si tratta di un differimento dei termini che riguarda la generalit\u00e0 dei processi verbali consegnati entro il 24 ottobre scorso, a prescindere dalla circostanza che il contribuente provveda o meno a regolarizzarli con la sanatoria in esame.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La maggiore criticit\u00e0 della sanatoria dei processi verbali di constatazione, prevista nell\u2019articolo 1 del decreto fiscale (decreto legge 119\/2018), \u00e8 rappresentata dal fatto che occorre definirne integralmente il contenuto. 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