{"id":2217,"date":"2019-01-07T14:54:52","date_gmt":"2019-01-07T13:54:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2217"},"modified":"2019-01-07T14:54:52","modified_gmt":"2019-01-07T13:54:52","slug":"regime-forfettario-doppia-verifica-sulle-partecipazioni-in-mano-ai-professionisti-di-giorgio-gavelli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2217","title":{"rendered":"Regime forfettario, doppia verifica sulle partecipazioni in mano ai professionisti  di Giorgio Gavelli"},"content":{"rendered":"<p>di Giorgio Gavelli<\/p>\n<p>Per entrare nel nuovo regime forfettario i professionisti dovranno prima superare lo sbarramento delle situazioni di incompatibilit\u00e0. Lo stop alla tassa piatta del 15% prevista da quest\u2019anno per le partite Iva scatta in caso di controllo (anche indiretto) ed esercizio di una attivit\u00e0 \u201criconducibile\u201d, anche indirettamente, a quella condotta come professionista singolo. Ma sull\u2019effettiva interpretazione di queste norme della Manovra 2019 (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/01\/07\/Legge-145-2018.pdf&amp;uuid=AEjWuf9G\" target=\"_blank\">articolo 1, comma 55 della legge 145\/2018<\/a> ) si stanno gi\u00e0 interrogando i professionisti, sia chi \u00e8 gi\u00e0 in regime forfettario, sia chi pu\u00f2 rientrarvi con la nuova soglia di 65mila euro. Certo, rispetto ai primi testi la flessibilit\u00e0 \u00e8 maggiore: prima infatti qualsiasi partecipazione bloccava l\u2019accesso, ma anche ora le posizioni di confine potrebbero essere molte, e tutto dipender\u00e0 dai criteri interpretativi diffusi dalle Entrate.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@5\"><strong>Attualmente, le situazioni di conflitto possono essere distinte in due gruppi:<\/strong><\/p>\n<p id=\"U412081830808ZiD\" class=\"paragrafoLt@5\"><span class=\"pallino-inline\">le partecipazioni sempre escluse, quali quelle in societ\u00e0 di persone, studi associati o imprese familiari, indipendentemente dal ruolo e dall\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0. In passato (il riferimento era, allora, il regime dei \u201cminimi\u201d) c\u2019\u00e8 stata un\u2019apertura al socio accomandante \u00absenza ingerenze\u00bb nell\u2019attivit\u00e0 (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/01\/07\/Circolare_17_E_2012_ok.pdf&amp;uuid=AEjWuf9G\" target=\"_blank\">circolare 17\/E\/2012<\/a> ), ma ora, vista la stretta del legislatore, anche questa posizione sembra essere pi\u00f9 \u201cfuori\u201d che \u201cdentro\u201d;<\/span><\/p>\n<p id=\"U41208183080877C\" class=\"paragrafoLt@5\"><span class=\"pallino-inline\">le partecipazioni che diventano inconciliabili solo se qualificate sotto il duplice aspetto del controllo e dell\u2019attivit\u00e0 economica esercitata, in Srl e associazioni in partecipazione (da notare che non vengono citate Spa, societ\u00e0 cooperative e in accomandita per azioni che, quindi, non dovrebbero creare incompatibilit\u00e0).<\/span> Resta sempre fuori, presumibilmente, la societ\u00e0 agricola, se non produce reddito d\u2019impresa (risoluzione 27\/E\/2011).<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@5\">Ma come declinare in concreto i due requisiti? Il controllo, anche indiretto, \u00e8 nozione giuridica (articolo 2359 del Codice civile), che distingue due diverse figure (\u201cdi diritto\u201d e \u201cdi fatto\u201d) \u2013 non citate dalla disposizione sui forfettari \u2013 e che impone di considerare i voti spettanti a societ\u00e0 controllate, a societ\u00e0 fiduciarie e a persona interposta. Se si optasse per un controllo \u201cdi diritto\u201d, l\u2019applicazione sarebbe pi\u00f9 semplice ma anche facilmente eludibile. \u00c8, quindi, probabile che l\u2019interpretazione ufficiale si muova pi\u00f9 verso il controllo \u201cdi fatto\u201d, puntando il soggetto economico, se non addirittura il titolare effettivo (Dlgs 90\/2017). Questa informazione peraltro a regime sar\u00e0 reperibile direttamente dal registro imprese. Se cos\u00ec fosse, ad esempio, al commercialista o al consulente del lavoro, soci di maggioranza della societ\u00e0 di elaborazione dati con il coniuge, non basterebbe riservarsi solo il 40% donando il resto al coniuge, per sfuggire al controllo poich\u00e9, nella sostanza, non cambierebbe nulla e si potrebbe incorrere nel controllo indiretto.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@5\">Ancora pi\u00f9 difficile da decifrare \u00e8 la \u201criconducibilit\u00e0\u201d dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalla struttura partecipata rispetto a quella del singolo che aspira al forfait. Qui un riferimento facile per l\u2019interprete \u00e8 presente nella stessa disciplina del regime di favore, con la differenziazione dei coefficienti di redditivit\u00e0 basata proprio su una ripartizione dei codici Ateco per settore di attivit\u00e0. Ma se questo fosse il criterio, l\u2019incompatibilit\u00e0 sarebbe abbastanza estesa, nel senso che i gruppi selezionati per la redditivit\u00e0 sono solo 9, con gli ultimi due ( servizi intellettuali e finanziari e gruppo residuale) che comprendono tantissime attivit\u00e0, tra loro anche distanti. Ad esempio, il professionista potrebbe essere socio (anche di maggioranza) in una societ\u00e0 immobiliare o in un ristorante, ma si troverebbe escluso partecipando in un\u2019attivit\u00e0 di servizi anche poco attinente; \u00e8 il caso di un geometra socio maggioritario di una Srl di pubbliche relazioni o di traduzioni. Verr\u00e0 predisposta una tabella differente, pi\u00f9 rispondente allo scopo, magari esaminando i vari ordinamenti professionali per qualificare le attivit\u00e0 \u00abassimilabili\u00bb a quella principale? Difficile, ad oggi, immaginarlo. L\u2019importante \u00e8 che non si resti nel limbo dei principi (troppo) generali, che ogni contribuente (ed ogni ufficio) potrebbe riempire di contenuti in modo pi\u00f9 o meno libero. Gi\u00e0 perch\u00e9\u2009il venir meno (retroattivamente: <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/01\/07\/Articolo_1_comma_74_legge_190_2014.pdf&amp;uuid=AEjWuf9G\" target=\"_blank\">articolo 1, comma 74, legge 190\/2014<\/a> ) dei requisiti per il forfettario dopo un accertamento \u00e8 una specie di \u201ctsunami\u201d tributario, e non \u00e8 il caso di collegare effetti cos\u00ec rilevanti a questioni interpretative. In attesa dei chiarimenti, dunque, meglio essere prudenti.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@5\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giorgio Gavelli Per entrare nel nuovo regime forfettario i professionisti dovranno prima superare lo sbarramento delle situazioni di incompatibilit\u00e0. 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