{"id":2235,"date":"2019-01-16T10:43:28","date_gmt":"2019-01-16T09:43:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2235"},"modified":"2019-01-16T10:43:28","modified_gmt":"2019-01-16T09:43:28","slug":"si-al-rimborso-del-credito-non-indicato-nel-bilancio-di-liquidazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2235","title":{"rendered":"S\u00ec al rimborso del credito non indicato nel bilancio di liquidazione"},"content":{"rendered":"<p>Legittimo il diritto al rimborso dell\u2019Iva a credito della Srl poi estinta e anche se tale credito non \u00e8 stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. Intanto perch\u00e9 si tratta di mero errore formale che non incide sulla legittimit\u00e0 del diritto al rimborso. Poi, in caso di estinzione della societ\u00e0, il credito si trasferisce in capo agli ex soci in quanto successori del sodalizio. Cos\u00ec la Ctr Piemonte, <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/01\/16\/Ctr%20Piemonte%201374-1-2018.pdf&amp;uuid=AEddTeEH\" target=\"_blank\">sentenza 1374\/1\/18<\/a> (Presidente Garino, Relatore Menghini) .<br \/>\n<b>La decisione<\/b><\/p>\n<p>Dal punto di vista sostanziale, \u00e8 errata la tesi dell\u2019agenzia fiscale secondo cui la mancata indicazione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione, posta in violazione dell\u2019articolo 5 del Decreto ministeriale 26 febbraio 1992, equivale a una rinuncia del credito stesso, ossia che il credito \u00e8 \u201cnon liquido\u201d.<\/p>\n<p>Per contro, \u00e8 valida la tesi dei contribuenti, secondo i quali:<\/p>\n<p>a) il credito Iva risulta dal Modello Iva;<\/p>\n<p>b) non ne \u00e8 stata contestata l\u2019insussistenza;<\/p>\n<p>c) la mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non incide sulla legittimit\u00e0 del rimborso, dato che si tratta di mero dimenticanza formale e non sostanziale.<\/p>\n<p>In altri termini, l\u2019indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione risponde solo ad una esigenza formale ma non incide sulla legittimit\u00e0 \u201csostanziale\u201d del credito correttamente esposto in dichiarazione.<br \/>\nDal punto di vista procedurale, spetta ai soci della societ\u00e0 estinta il diritto a ottenere il rimborso del credito, atteso che gli stessi sono successori dell\u2019ente giuridico.<br \/>\n<b>La vicenda<\/b><\/p>\n<p>Una Srl, in liquidazione dal novembre 2013, presenta il modello Iva 2015, relativo al periodo d\u2019imposta 2014, in cui espone un credito Iva di oltre 6mila euro, che non viene indicato nel bilancio finale di liquidazione. In seguito l\u2019ente si estingue. I soci della ex societ\u00e0 presentano istanza di rimborso del credito Iva, ma l\u2019Agenzia forma nell\u2019ottobre 2015 provvedimento di diniego, perch\u00e9 il credito non \u00e8 stato indicato in bilancio finale di liquidazione, e, quindi, non spetta. Ma i soci non ci stanno e impugnano il diniego in Ctp, ma i giudici di prime cure sposano la tesi dell\u2019Amministrazione e rigettano il ricorso introduttivo con sentenza del febbraio 2017 il ricorso. I contribuenti non demordo e appellano con successo la sentenza nel febbraio 2017.<br \/>\n<b>Le considerazioni<\/b><\/p>\n<p>In primo luogo, il giudice d\u2019appello ha fatto un ragionamento di buon senso. Se il credito Iva, esposto in dichiarazione, non \u00e8 stato contestato, esso si cristallizza, e, quindi, risulta assorbita la questione della sua inclusione, obbligatoria o meno, in un \u201cpaper\u201d derivato, che \u00e8 il bilancio di liquidazione. In secondo luogo, se si pretende che, a determinate condizioni, rispondano anche i soci della Srl per i debiti della societ\u00e0 \u201cestinta\u201d, altrettanto vale questo principio per i crediti della societ\u00e0 \u201cestinta\u201d, non potendo valere due misure diverse per la stessa fattispecie.<br \/>\nnon pu\u00f2 esserlo poi successivamente perch\u00e9 non inserito nella<br \/>\nrisulta dal Modello Iva; b) Non ne \u00e8 stata contestata l\u2019insussistenza; c) La mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non incide sulla legittimit\u00e0 del rimborso, dato che trattasi di mero dimenticanza formale e non sostanziale. In altri termini, l\u2019indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione risponde solo ad una esigenza formale ma non incide sulla legittimit\u00e0 \u201csostanziale\u201d del credito correttamente esposto in dichiarazione.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legittimo il diritto al rimborso dell\u2019Iva a credito della Srl poi estinta e anche se tale credito non \u00e8 stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. Intanto perch\u00e9 si tratta di mero errore formale che non incide sulla legittimit\u00e0 del diritto al rimborso. 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