{"id":2239,"date":"2019-01-16T11:01:26","date_gmt":"2019-01-16T10:01:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2239"},"modified":"2019-01-16T11:01:26","modified_gmt":"2019-01-16T10:01:26","slug":"i-crediti-verso-la-pa-non-evitano-la-vendita-forzata-dei-beni-pignorati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2239","title":{"rendered":"I crediti verso la Pa non evitano la vendita forzata dei beni pignorati"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafoLt@3\">L\u2019articolo 4 del decreto-legge 135\/2018 (intitolato \u00abModifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione\u00bb) al comma 2 interviene sull\u2019articolo 560 del Codice di procedura civile (si veda il box). Siamo dunque nell\u2019ambito dell\u2019espropriazione immobiliare, quando cio\u00e8 il processo esecutivo \u00e8 iniziato aggredendo con il pignoramento un bene immobile.<\/p>\n<p id=\"U412203909255CmG\" class=\"paragrafoLt@3\">Dopo la trascrizione del pignoramento e proposta l\u2019istanza di vendita, il giudice fissa l\u2019udienza per la comparizione delle parti e dei creditori \u201ciscritti\u201d di cui all\u2019articolo 498 (quelli cio\u00e8 che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) che non siano intervenuti. \u00c8 in questa udienza che il debitore esecutato deve documentare di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; e di ci\u00f2 si far\u00e0 menzione nell\u2019avviso di vendita per mettere, evidentemente, al corrente di questa circostanza chi intendesse rendersi acquirente del bene.<\/p>\n<p id=\"U412203909255PzB\" class=\"paragrafoLt@3\">Da ci\u00f2 risulta chiaro che, pur quando l\u2019esecutato abbia fatto emergere la circostanza di essere titolare di quei crediti, il processo continua nella ricerca dell\u2019acquirente; non si ha quindi una nuova ipotesi di improseguibilit\u00e0\/improcedibilit\u00e0 del processo esecutivo disposta a favore del debitore che versi in quella particolare situazione.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@3\">L\u2019esecuzione continua fino ad individuare l\u2019acquirente, fino al versamento da parte sua del prezzo, fino alla pronuncia del decreto che trasferisce all\u2019acquirente stesso la titolarit\u00e0 del bene pignorato e ne dispone il rilascio a suo favore per una data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@3\">Il \u201cvantaggio\u201d che deriva al debitore esecutato dall\u2019aver fatto emergere all\u2019udienza la circostanza di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni consiste cos\u00ec solo nel ritardare il momento del rilascio dell\u2019immobile; rilascio che non potr\u00e0 avvenire prima che sia decorso il termine fissato nel decreto. Con la pronuncia del decreto di trasferimento, cio\u00e8, il debitore esecutato, pur creditore verso pubbliche amministrazioni, perde comunque la titolarit\u00e0 del suo bene, ed \u00e8 pronto a perderne anche la disponibilit\u00e0 materiale in conseguenza del rilascio disposto dal giudice.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@3\">Inoltre il pur limitato vantaggio accordato al debitore viene riconosciuto solo se a essere pignorato sia stato un suo bene immobile. Se il creditore avesse pignorato un bene diverso \u2013 ad esempio il denaro in conto corrente (nella forma dell\u2019espropriazione presso terzi) \u2013 l\u2019essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni non gioverebbe all\u2019esecutato in alcun modo.<\/p>\n<p id=\"U412203909255WWG\" class=\"paragrafoLt@3\">Infine questo \u201cvantaggio\u201d non \u00e8 gi\u00e0 operativo. Infatti l\u2019ultimo comma dello stesso articolo 4 prevede che tutte le disposizioni introdotte con l\u2019articolo stesso non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@3\">Il che porta a una semplice riflessione. Se ci fosse necessit\u00e0 e urgenza, la protezione andrebbe accordata al debitore in tutte le espropriazioni \u2013 immobiliari \u2013 che contro di lui venissero instaurate appena entrato in vigore il decreto; o \u2013 forse ancor meglio \u2013 anche nei processi pendenti ma non ancora giunti all\u2019udienza.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@3\">Ma se la protezione deve applicarsi solo ai processi che inizieranno addirittura dopo la pubblicazione della legge di conversione, non ci si pu\u00f2 non domandare dove risieda il caso straordinario di necessit\u00e0 e d\u2019urgenza richiesto dall\u2019articolo 77 della Costituzione per l\u2019adozione di un decreto legge.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt@3\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019articolo 4 del decreto-legge 135\/2018 (intitolato \u00abModifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione\u00bb) al comma 2 interviene sull\u2019articolo 560 del Codice di procedura civile (si veda il box). 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