{"id":2251,"date":"2019-01-18T11:22:25","date_gmt":"2019-01-18T10:22:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2251"},"modified":"2019-01-18T11:22:25","modified_gmt":"2019-01-18T10:22:25","slug":"ced-il-difficile-incrocio-tra-licenze-software-e-scarico-massivo-e-fatture","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2251","title":{"rendered":"CED, il difficile incrocio tra licenze software e scarico massivo e-fatture"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"firma\"><strong>Autore:<\/strong>\u00a0<em>Sandra Pennacini di Fiscalfocus<\/em><\/h5>\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\">Talune strutture, ovvero i CED privi credenziali Entratel, in quanto non rientranti nei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all\u2019articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con l\u2019avvento dell\u2019obbligo di fatturazione elettronica stanno incontrando diverse difficolt\u00e0 nel strutturare il flusso logico \/ pratico per l\u2019elaborazione delle contabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Primariamente occorre ricordare che al servizio di \u201cConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici\u201d, il contribuente pu\u00f2 delegare esclusivamente un <em>intermediario<\/em>, intendendosi come tale solo un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all\u2019articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (Provv. Prot. n.291241\/2018).<\/p>\n<p>Esiste quindi una differenza basilare tra la delega alla consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche (aspetto passivo) e la diversa delega alla gestione della fatturazione attiva (e conservazione digitale). La prima, infatti, \u00e8 come si \u00e8 detto riservata ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi, la seconda invece \u00e8 libera da tale restrizione.<\/p>\n<p><em><strong>Gli intermediari articolo 3 comma 3 D.P.R. 322\/1998<\/strong><\/em><br \/>\nDiviene quindi fondamentale richiamare brevemente quali sono gli intermediari di cui all\u2019art. 3 c. 3 del 322\/1998 e successivi provvedimenti intervenuti.<\/p>\n<p>Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:<br \/>\n<em>a)<\/em> gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (e le Societ\u00e0 tra professionisti iscritte all\u2019albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonch\u00e9 le Societ\u00e0 tra professionisti iscritte all\u2019albo dei Consulenti del Lavoro);<br \/>\n<em>b)<\/em> i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;<br \/>\n<em>c)<\/em> le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell&#8217;articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonch\u00e9 quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;<br \/>\n<em>d)<\/em> i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;<br \/>\n<em>e)<\/em> gli <strong><em>altri incaricati<\/em><\/strong> individuati con Decreto del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, tra i quali diversi soggetti PA, ma anche gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari e coloro che esercitano abitualmente l&#8217;attivit\u00e0 di consulenza fiscale. Ed ancora, i notai iscritti nel ruolo indicato nell&#8217;articolo 24 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89. A questi si sono inoltre aggiunti, ma con esclusivo riferimento alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali gli iscritti all\u2019albo professionale dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all\u2019albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, gli iscritti all\u2019albo degli Ingegneri, gli iscritti all\u2019albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di \u201cArchitetto\u201d o \u201cArchitetto iunior\u201d e le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attivit\u00e0 di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purch\u00e9 titolari di licenza rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vi sono, ancora, autorizzazioni specifiche anche in ambito di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonch\u00e9 di esecuzione telematica dei pagamenti, concesse agli gli iscritti all&#8217;albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite societ\u00e0 tra professionisti iscritte al medesimo albo, agli iscritti all\u2019albo degli Ingegneri e all&#8217;Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Agenzie di pratiche amministrative.<\/p>\n<p><em><strong>Il CED privo di requisiti<\/strong><\/em><br \/>\nTornando al punto in esame, ovvero il rapporto CED \/ accesso alle fatture passive del contribuente, il passaggio dell\u2019abilitazione Entratel, o per meglio dire il riconoscimento di soggetto rientrate tra quelli di cui all\u2019articolo 3 comma 3 del DPR 322\/1998 risulta fondamentale.<br \/>\nLaddove il CED sia esercitato sotto forma di ditta individuale, non avente i requisiti per essere riconosciuto come intermediario abilitato, non vi sar\u00e0 modo di essere delegati.<\/p>\n<p>Laddove, invece, il CED sia costituito sotto forma societaria, pu\u00f2 venire in soccorso la disposizione di cui al D.M. 18 febbraio 1999, Ministero delle Finanze, che ha riconosciuto la qualifica di \u201caltri incaricati della trasmissione\u201d anche alle societ\u00e0, a condizione che l&#8217;abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all&#8217;art. 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e pi\u00f9 precisamente: alle associazioni e le societ\u00e0 semplici costituite fra persone fisiche per l&#8217;esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la met\u00e0 degli associati o dei soci \u00e8 costituita da soggetti indicati all&#8217;art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 ed alle societ\u00e0 commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per pi\u00f9 della met\u00e0 del capitale sociale da soggetti indicati all&#8217;art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.<\/p>\n<p>Quindi, un centro di elaborazione dati, posseduto per pi\u00f9 della met\u00e0 del capitale sociale da soggetti aventi le caratteristiche per essere considerati \u201cintermediario abilitato\u201d, pu\u00f2 a sua volta rivestire tale qualifica. Ci\u00f2 che rileva \u00e8 la partecipazione posseduta dal soggetto qualificante. Non potr\u00e0, quindi, richiedere abilitazione Entratel un CED che veda il soggetto qualificante quale socio di minoranza, anche laddove lo stesso fosse altres\u00ec amministratore.<\/p>\n<p><em><strong>La gestione del flusso telematico \u2013 il software<\/strong><\/em><br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui sia il CED ad essere intestatario delle licenze software per l\u2019importazione massiva del flusso passivo dei contribuenti per conto dei quali cura l\u2019elaborazione dati, e tale CED non riesca ad ottenere lo \u201cstatus\u201d di intermediario abilitato (in quanto ditta individuale non avente i requisiti, o societ\u00e0 non avente quale socio di maggioranza un soggetto avente i requisiti), come si potr\u00e0 operare?<\/p>\n<p>Per rispondere alla domanda occorre innanzi tutto capire quale software si utilizza, o meglio quale metodologia di dialogo informatico sia in uso tra CED e contribuente. Infatti, molte sono le software house che \u2013 previa adesione al canale telematico gestito \u2013 consentono di \u201cagganciarsi\u201d per lo scaricamento dei dati avendo quale unica discriminante il possesso della dovuta licenza software da parte del CED e (ovviamente) il consenso del contribuente. Quello che avviene, infatti, \u00e8 che il CED interroga non il \u201cpostino\u201d SDI \u2013 che non consente accesso ai dati ai non intermediari abilitati &#8211; bens\u00ec il \u201csotto-postino\u201d societ\u00e0 fornitrice di servizi software, ed in tale ambito viene solo richiesto il permesso di accesso ai dati al contribuente interessato. Dunque, il problema in questa tipologia di infrastruttura non si pone ma, attenzione, laddove qualche documento fosse pervenuto secondo un canale diverso (es. PEC) lo stesso non sar\u00e0 presente nel canale della software house, e pertanto non sar\u00e0 prelevabile.<\/p>\n<p>Se, invece, non si dispone di una infrastruttura del genere, ed anche se il cliente avesse intenzione di ricevere su PEC, non vi \u00e8 altra alternativa che lo scaricamento massivo da Fatture e Corrispettivi (a meno che non sia il cliente stesso a fornire ogni singolo file, salvandolo all\u2019atto di ricezione nella posta elettronica).<\/p>\n<p>In questo caso, allo stato attuale, il CED privo di abilitazione Entratel non potr\u00e0 far altro che appoggiarsi ad un intermediario abilitato, espressamente delegato dal contribuente, per lo scarico massivo, per poi importare i files nei propri gestionali tramite l\u2019interfaccia prevista dal software in uso. Un\u2019ultima alternativa potrebbe essere quella di dotare il contribuente di proprie credenziali di accesso, grazie alle quali sia il contribuente stesso ad effettuare il download massivo dei documenti, per poi trasmettere i files XML al CED per la successiva elaborazione.<\/p><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autore:\u00a0Sandra Pennacini di Fiscalfocus Talune strutture, ovvero i CED privi credenziali Entratel, in quanto non rientranti nei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all\u2019articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con l\u2019avvento dell\u2019obbligo di fatturazione elettronica stanno incontrando diverse difficolt\u00e0 nel strutturare il flusso logico &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2251\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">CED, il difficile incrocio tra licenze software e scarico massivo e-fatture<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"class_list":["post-2251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-e-fattura"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2251"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2252,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2251\/revisions\/2252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}