{"id":2255,"date":"2019-01-22T10:24:32","date_gmt":"2019-01-22T09:24:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2255"},"modified":"2019-01-22T10:24:32","modified_gmt":"2019-01-22T09:24:32","slug":"la-fattura-elettronica-aggiorna-i-registri-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2255","title":{"rendered":"La fattura elettronica \u00abaggiorna\u00bb i registri Iva"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<div class=\"span9\">\n<header>\n<h4><em><small>di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware<\/small><\/em><\/h4>\n<h3 class=\"label\">\u00c8 stato un inizio d\u2019anno duro per tutti. Per soggetti passivi Iva fatturanti che hanno dovuto cambiare abitudini e logiche consolidate da anni, per i loro consulenti che li hanno supportati in questa innovazione epocale, per le software house che hanno dovuto realizzare nuove piattaforme, e sicuramente ancor di pi\u00f9 per i tecnici dell\u2019agenzia delle Entrate e di Sogei, che hanno dovuto gestire un sistema molto complesso che da un giorno all\u2019altro \u00e8 stato letteralmente investito da milioni di fatture. Ed \u00e8 stato ancora pi\u00f9 duro per coloro che contavano su una possibile proroga, che hanno dovuto formarsi e attrezzarsi in pochi giorni, su un argomento che di semplice ha davvero poco.<\/h3>\n<\/header>\n<div class=\"contenuto\">\n<p>Gli effetti dei ritardi con cui alcuni operatori hanno affrontato la problematica e la necessit\u00e0 di una messa a punto dei sistemi, li subiremo sicuramente ancora per qualche mese, per\u00f2 oramai il dado \u00e8 tratto e indietro sicuramente non si torna pi\u00f9.<\/p>\n<p>Tra gli argomenti che si stanno iniziando ad affrontare in questi giorni, in vista del cambio delle regole di emissione delle fatture che entreranno in vigore dal 1\u00b0 luglio 2019 e di annotazione delle fatture stesse sui registri Iva, vi \u00e8 quello di una rivisitazione dei registri Iva che potrebbe essere necessaria non tanto ai fini del mero espletamento degli obblighi di legge, quanto per consentire ai soggetti passivi Iva di verificare in modo pi\u00f9 efficace i dati in essi presenti.<\/p>\n<p>Di seguito proviamo a sintetizzare &#8211; distintamente per le fatture emesse e per le fatture di acquisto ricevute \u2013 le nuove regole stabilite dalla legge Iva in tema di annotazione sui registri Iva, con alcune esemplificazioni utili a inquadrare meglio alcuni degli scenari che stiamo per affrontare.<\/p>\n<p><b>Registrazione delle fatture emesse<\/b><br \/>\nLa registrazione delle fatture emesse \u00e8 disciplinata dall\u2019articolo 23 del Dpr 633\/1972, come recentemente modificato dall\u2019articolo 12 del Dl 119\/2018.<br \/>\nLa novit\u00e0 pi\u00f9 importante che \u00e8 stata introdotta \u00e8 la possibilit\u00e0 di annotare tutte le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento al mese stesso di effettuazione delle operazioni.<br \/>\nIn altre parole viene meno il precedente obbligo di annotare le fatture entro 15 giorni dalla loro emissione, ma si pu\u00f2 godere di un pi\u00f9 ampio intervallo temporale, purch\u00e9 si rimanga nel limite del giorno 15 del mese successivo.<\/p>\n<p>La seconda novit\u00e0, prevista dall\u2019articolo 11 del Dl 119\/2018 a partire dal 1\u00b0 luglio 2019, \u00e8 la possibilit\u00e0 di emettere la fattura entro 10 giorni dall\u2019effettuazione dell\u2019operazione, indicando all\u2019interno della stessa &#8211; ai sensi dell\u2019articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633\/1972 &#8211; la data in cui \u00e9 stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui \u00e8 stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, proviamo a fare un esempio pratico, con riferimento ad alcune fatture emesse da un soggetto passivo con periodicit\u00e0 mensile, nel corso del mese di luglio e del mese di agosto:<br \/>\n\u2022fattura n.1, effettuazione dell\u2019operazione ed emissione in data 1 luglio 2019;<br \/>\n\u2022fattura n.2, effettuazione dell\u2019operazione in data 31 luglio 2019 ed emissione in data 10 agosto 2019<br \/>\n\u2022fattura n.3, differita con Ddt di luglio (con riferimento all\u2019effettuazione), emissione in data 12 agosto 2019.<\/p>\n<p>Partiamo dalla fattura n.2, sulla quale va fatta una riflessione preliminare e specifica, perch\u00e9 l\u2019attuale norma (articolo 21, comma 2, lettera g-bis, del Dpr 633\/1972) prevede l\u2019indicazione, all\u2019interno della fattura, della data in cui \u00e9 effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero della data in cui \u00e9 corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, quando tale data \u00e8 diversa dalla data di emissione della fattura.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 l\u2019indicazione di una doppia data all\u2019interno della fattura risulta oltremodo complessa da gestire, AssoSoftware ha proposto &#8211; nel corso di un confronto avvenuto nel mese di dicembre all\u2019interno del Forum della fatturazione elettronica &#8211; la soluzione pi\u00f9 semplice di utilizzare la data documento quale data di effettuazione dell\u2019operazione, proposta che \u00e8 stata condivisa e accettata e da tutti gli stakeholders partecipanti e che si auspica possa trovare conferma in una modifica dell\u2019attuale articolo 21 del Dpr 633\/1972, entro il 30 giugno 2019.<br \/>\nSe cos\u00ec sar\u00e0, la fattura n.2 dovr\u00e0 essere di fatto datata 31 luglio 2019, con competenza Iva nel mese di luglio, ancorch\u00e9 emessa (ossia trasmessa) in data 10 agosto 2019. Quest\u2019ultima data la si ritrover\u00e0 esclusivamente nella ricevuta rilasciata dallo Sdi. L\u2019annotazione della fattura sul registro Iva potr\u00e0 essere fatta con data registrazione compresa tra il 10 agosto 2019 e il 15 agosto 2019, ossia pari o successiva alla data di trasmissione ovvero pari o precedente alla data limite di annotazione del 15 agosto 2019.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le fatture n.1 e n.3, entrambe hanno quale competenza Iva il mese di luglio:<br \/>\n\u2022la fattura n.1 dovr\u00e0 essere annotata sul registro Iva con data registrazione compresa tra il 01 luglio 2019 e il 15 agosto 2019;<br \/>\n\u2022fattura n.3 differita dovr\u00e0 necessariamente essere datata successivamente all\u2019ultimo Ddt prodotto (i cui estremi vanno riportati nel documento xml) ed entro la data di trasmissione del 12 agosto 2019 (ad esempio 31 luglio 2019) e annotata con data compresa tra il 12 agosto 2019 e il 15 agosto 2019.<\/p>\n<p>Quindi tutte e tre le fatture confluiranno nella liquidazione del mese di luglio, ancorch\u00e9 siano state emesse sia nel mese di luglio (la n.1) che nel mese di agosto (la n.2. e la n.3).<br \/>\nRegistrazione degli acquisti<\/p>\n<p>La registrazione degli acquisti \u00e8 disciplinata dall\u2019articolo 25 del Dpr 633\/1972, come modificato dall\u2019articolo 13 del Dl 119\/2018. La novit\u00e0 pi\u00f9 rilevante \u00e8 l\u2019abrogazione &#8211; a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019 &#8211; dell\u2019obbligo di protocollazione delle fatture, sia di quelle elettroniche che di quelle cartacee che possono continuare a essere emesse da alcune categorie di soggetti minori.<\/p>\n<p>Ne consegue che nel registro Iva degli acquisti le fatture possono essere registrate in qualsiasi ordine, purch\u00e9 l\u2019annotazione preceda comunque il momento della detrazione.<br \/>\nVa poi ricordato che l\u2019articolo 14 del Dl 119\/2018, nel modificare l\u2019articolo 1, comma 1, del Dpr 100\/1998, ha aggiunto il seguente periodo: \u00abEntro il medesimo termine di cui al periodo precedente pu\u00f2 essere esercitato il diritto alla detrazione dell\u2019imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell\u2019operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell\u2019anno precedente\u00bb.<\/p>\n<p>Ne consegue che il diritto alla detrazione spetta ora anche per le fatture di acquisto registrate entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alla data di effettuazione dell\u2019operazione, che di fatto coincide con la data del documento. Per poter fruire della detrazione e per poter essere annotata, la fattura deve comunque essere nella disponibilit\u00e0 dell\u2019acquirente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell\u2019Amministrazione finanziaria, deve fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.<br \/>\nDal punto di vista operativo, il risultato \u00e8 di fatto analogo a quello sopra esemplificato per le fatture emesse, con in pi\u00f9 per\u00f2 la variabile del tempo di recapito da parte dello Sdi, che dovrebbe essere contenuto in un massimo di 5 giorni.<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, proviamo anche in questo caso a fare un esempio pratico, con riferimento ad alcune fatture di acquisto ricevute da un soggetto passivo con periodicit\u00e0 mensile, nel corso del mese di ottobre e di novembre:<br \/>\n\u2022fattura n.1, datata 1 ottobre 2019 con riferimento al momento di effettuazione, ricevuta e annotata sul registro Iva nella medesima data;<br \/>\n\u2022fattura n.2, datata 31 ottobre 2019 con riferimento al momento di effettuazione, emessa (ossia trasmessa) il 10 novembre 2019, ricevuta e annotata sul registro Iva il 12 novembre 2019;<br \/>\n\u2022fattura n.3, differita con Ddt di ottobre, datata 31 ottobre 2019, emessa il 12 novembre 2019, ricevuta e annotata sul registro Iva il 15 novembre 2019.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 tutte e tre le fatture sono state ricevute entro il 15 novembre 2019 e tutte e tre hanno una data documento (ossia di effettuazione) compresa nel mese di ottobre, esse confluiranno nella liquidazione del mese di ottobre, ancorch\u00e9 siano state emesse sia nel mese di ottobre (la n.1) che nel mese di novembre (la n.2. e la n.3).<\/p>\n<p><b>Le totalizzazioni<\/b><br \/>\nCambiano le regole e probabilmente in qualche caso dovr\u00e0 cambiare anche un po\u2019 l\u2019esposizione sui registri Iva. Ad esempio, a livello di riepilogo sui registri Iva, potrebbe risultare utile effettuare due tipologie di totalizzazioni:<br \/>\n\u2022una totalizzazione per data di registrazione, utile ai fini contabili e gestionali;<br \/>\n\u2022una totalizzazione per data documento, che \u00e8 quella di riferimento ai fini dell\u2019esigibilit\u00e0, ossia della competenza Iva, in coerenza con le regole della liquidazione Iva.<br \/>\nIn realt\u00e0 molti software evidenziano gi\u00e0 ora, in riepiloghi separati, le fatture di competenza del mese precedente, tuttavia sar\u00e0 forse opportuno fare uno sforzo ulteriore e riepilogare nel mese precedente anche le fatture del mese successivo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 sicuramente possibile, dal momento in cui la produzione del registro Iva quale documento informatico avviene normalmente in un unico momento, a fine anno ovvero entro il termine di tre mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi di competenza del periodo d\u2019imposta interessato.<\/p>\n<p>Tuttavia prima di effettuare qualsiasi modifica, le software house &#8211; come sempre supportate da AssoSoftware \u2013 attenderanno l\u2019effettiva modifica dell\u2019articolo 21 del Dpr 633\/1972 e, dopo essersi confrontate sugli aspetti normativi, concorderanno ciascuna con i propri clienti le modifiche pi\u00f9 utili da effettuare, stante che comunque l\u2019ipotesi di una stampa minimale dei soli dati previsti dagli articoli 23 e 25 del Dpr 633\/1972 in molti casi rimarr\u00e0 la scelta migliore da fare.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware \u00c8 stato un inizio d\u2019anno duro per tutti. Per soggetti passivi Iva fatturanti che hanno dovuto cambiare abitudini e logiche consolidate da anni, per i loro consulenti che li hanno supportati in questa innovazione epocale, per le software house che hanno dovuto realizzare nuove piattaforme, e sicuramente ancor di &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2255\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">La fattura elettronica \u00abaggiorna\u00bb i registri Iva<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"class_list":["post-2255","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-e-fattura"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2255"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2255\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2256,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2255\/revisions\/2256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}