{"id":2257,"date":"2019-01-23T10:23:04","date_gmt":"2019-01-23T09:23:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2257"},"modified":"2019-01-23T10:23:04","modified_gmt":"2019-01-23T09:23:04","slug":"passaggi-senza-vincoli-triennali-tra-semplificato-e-forfettario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2257","title":{"rendered":"Passaggi senza vincoli triennali tra semplificato e forfettario"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><em><strong>Chi per il 2019 sceglie di restare semplificato pu\u00f2 cambiare dal 2020<\/strong><\/em><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\"><em><strong>Le modifiche al forfettario sono tali da giustificare una nuova decisione<\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">La possibilit\u00e0 di fare ingresso nel regime forfettario, come ridisegnato dalla legge di Bilancio 2019, non attende chiarimenti solo per quanto attiene alle due nuove cause di esclusione costituite dalla contemporanea partecipazione di controllo in una Srl dall\u2019oggetto \u201criconducibile\u201d e dalla provenienza prevalente dei ricavi\/proventi da attuali o passati datori di lavoro.<br \/>\nCi sono aspetti controversi anche riguardo alle opzioni, tali da condizionare tanto l\u2019ingresso quanto il rientro nel regime. La prima questione degna di nota riguarda i contribuenti che negli ultimi due periodi d\u2019imposta (2017 e 2018), pur avendo i requisiti allora previsti per il regime forfettario, hanno esercitato l\u2019opzione per il regime ordinario o semplificato.<br \/>\nNonostante si possa ipotizzare un vincolo di permanenza triennale nel regime prescelto, si \u00e8 dell\u2019avviso che i significativi mutamenti operati dalla legge 145\/2018 al regime forfettario siano tali da rappresentare quel \u00abcaso di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative\u00bb che, in base all\u2019ultimo periodo dell\u2019articolo 1 del Dpr 442\/1997 (disciplina generale delle opzioni), legittima la variazione di qualunque opzione e revoca.<br \/>\nOggi il regime forfettario \u00e8 molto differente, sotto pi\u00f9 di un aspetto, da quello che molti contribuenti hanno valutato \u2013 e rifiutato con opzione \u2013 negli ultimi due anni, per cui \u00e8 pi\u00f9 che condivisibile rendere possibile una nuova decisione.<br \/>\nSe questa \u00e8 l\u2019unica strada percorribile per chi ha optato nel biennio passato per la contabilit\u00e0 ordinaria, altrettanto non dovrebbe essere per i contribuenti che, pur in presenza dei requisiti per il forfettario, hanno preferito scegliere il regime semplificato. Sia la norma di riferimento (articolo 1, comma 70, legge 190\/2014) che la prassi (circolare 10\/E\/16, paragrafo 3.1) fanno riferimento a un vincolo triennale in presenza di opzione per il \u00abregime ordinario\u00bb ovvero \u00abper l\u2019applicazione dell\u2019Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari\u00bb.<br \/>\nNonostante inizialmente queste locuzioni siano state lette come riferibili tanto al regime ordinario vero e proprio quanto a quello semplificato, questa interpretazione restrittiva \u00e8 divenuta minoritaria a seguito della risoluzione 64\/E\/18 dell\u2019agenzia delle Entrate.<br \/>\nIn tale sede l\u2019Agenzia, anche se non in modo cristallino, ha affermato che, relativamente ai contribuenti che presentano i requisiti per entrambi i regimi forfettario e semplificato, i \u201cregimi naturali\u201d sono concretamente due, il che giustificherebbe l\u2019assenza di qualunque vincolo triennale nel passaggio dall\u2019uno all\u2019altro (nonostante tale situazione non sembra prevista al rigo VO33 della dichiarazione Iva).<br \/>\nQuesta interpretazione \u2013 che le Entrate potrebbero avallare a Telefisco \u2013 \u00e8 importante non solo per \u201csmarcare\u201d i contribuenti semplificati (tali per opzione resa nel 2017 o nel 2018) dalla necessit\u00e0 che l\u2019ingresso nel forfettario sia reso pi\u00f9 semplice grazie all\u2019ultimo periodo dell\u2019articolo 1 del Dpr 442\/1997 (mutamenti normativi sensibili in grado di azzerare le opzioni precedenti), ma anche per il prossimo futuro.<br \/>\n\u00c8 evidente che ove venisse confermata questa libert\u00e0 di passaggio tra regime forfettario e regime semplificato, in presenza dei requisiti di legge, chi per il 2019 sceglie di restare semplificato, pu\u00f2 transitare nel forfettario dal 2020 indipendentemente dalle scelte fatte nel triennio, cos\u00ec come chi inizia l\u2019attivit\u00e0 nel 2019 pu\u00f2 iniziare in regime semplificato (ad esempio per la presenza di una causa di esclusione) salvo poi (eliminata tale causa) transitare dal 2020 nel forfait senza vincoli di durata. Si tratta, pertanto, di una conferma attesa a livello interpretativo da molti contribuenti.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<br \/>\nGiorgio Gavelli<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi per il 2019 sceglie di restare semplificato pu\u00f2 cambiare dal 2020 Le modifiche al forfettario sono tali da giustificare una nuova decisione La possibilit\u00e0 di fare ingresso nel regime forfettario, come ridisegnato dalla legge di Bilancio 2019, non attende chiarimenti solo per quanto attiene alle due nuove cause di esclusione costituite dalla contemporanea partecipazione &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2257\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Passaggi senza vincoli triennali tra semplificato e forfettario<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-2257","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-imposte-dirette"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2257"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2257\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2258,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2257\/revisions\/2258"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}