{"id":2259,"date":"2019-01-23T10:24:44","date_gmt":"2019-01-23T09:24:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2259"},"modified":"2019-01-23T10:24:44","modified_gmt":"2019-01-23T09:24:44","slug":"il-controllo-di-una-srl-blocca-ladesione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2259","title":{"rendered":"Il controllo di una Srl blocca l\u2019adesione"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><em><strong>Quando la societ\u00e0 esercita un\u2019attivit\u00e0 riconducibile a quella svolta dal lavoratore<\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Deve essere definita la nuova incompatibilit\u00e0 per l\u2019applicazione del regime forfettario prevista dalla lettera d) del comma 57 della legge 190\/14, introdotta dalla legge 145\/18. Si tratta della disposizione che prevede la causa di esclusione per i soggetti che \u00abcontrollano direttamente o indirettamente societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivit\u00e0 di impresa, arti o professioni\u00bb. Le condizioni affinch\u00e9 scatti la causa ostativa devono essere due e cio\u00e8 il controllo diretto ed indiretto della Srl e lo svolgimento di una attivit\u00e0 similare.<br \/>\nI casi non sono frequenti ma quello tipico riguarda la professione del commercialista che partecipi a una Srl che svolga l\u2019attivit\u00e0 di elaborazione dati la quale venga utilizzata per la tenuta delle contabilit\u00e0 dei clienti. Ci si chiede se il socio della Srl, realizzando ricavi di importo non superiore a 65mila euro, possa applicare per la propria attivit\u00e0 individuale di commercialista il regime forfettario.<br \/>\nPer stabilire il controllo viene spontaneo pensare all\u2019articolo 2359 del Codice civile. Indubbiamente il controllo c\u2019\u00e8 se il professionista dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea. O tale controllo c\u2019\u00e8 se il commercialista aspirante forfettario possiede il 51% di una Srl la quale possiede il 51% di un\u2019altra Srl che svolge l\u2019attivit\u00e0 di elaborazione dati.<br \/>\nIl comma 2 dell\u2019articolo 2359 precisa che si computano anche i voti spettanti a persona interposta. A nostro parere non pu\u00f2 essere automatico considerare ad esempio un familiare come persona interposta; cio\u00e8 a dire che se le quote della Srl di elaborazione dati fossero possedute dai familiari dell\u2019aspirante forfettario, sarebbe inibito a quest\u2019ultimo il forfait. Ci\u00f2 perch\u00e8 quando il legislatore ha voluto considerare il familiare come un soggetto interposto lo ha detto espressamente.<br \/>\nInfatti nella medesima legge di bilancio al comma 70 in materia di credito di imposta per l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, la norma esclude che tale attivit\u00e0, venga effettuata da societ\u00e0 appartenenti al medesimo gruppo e cio\u00e8 controllanti o controllate; aggiunge poi la norma che per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni o diritti posseduti dai familiari dell\u2019imprenditore individuati nell\u2019articolo 5 del Dpr 917\/86 (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo). Quindi in questo caso la parentela \u00e8 prevista espressamente.<br \/>\nLa normativa in materia di antiriciclaggio (articolo 4 del Dl 167 \/90) specifica che vengono coinvolti anche i titolari effettivi e cio\u00e8 le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano la persona fisica per conto della quale \u00e8 realizzata una determinata attivit\u00e0; la circolare delle Entrate 38\/13 classifica fra questi soggetti anche i familiari sempre con il grado di parentela di cui all\u2019articolo 5 del Tuir, ma nella norma in materia di regime forfettario manca qualsiasi riferimento alle persone della famiglia.<br \/>\nA nostro avviso pertanto la causa di esclusione sussiste soltanto quando, il contribuente forfettario possiede la maggioranza assoluta dei voti nella Srl, anche per il tramite di societ\u00e0 controllata.<br \/>\nAltra questione \u00e8 quella di stabilire se nella ipotesi in cui il contribuente si trova in questa condizione possa liberarsi della partecipazione in Srl nel 2019 e questo non comprometta il regime forfettario per il medesimo periodo di imposta. La circolare dell\u2019Agenzia 10\/16 precisa che questo \u00e8 possibile, ma la fattispecie esaminata riguardava la partecipazione in una societ\u00e0 trasparente il cui reddito cadeva nella dichiarazione dei redditi del forfettario: la fattispecie della srl \u00e8 diversa e purtroppo la regola \u00e8 che le cause di esclusione non devono sussistere nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario.<br \/>\nInfine c\u2019\u00e8 la questione della incompatibilit\u00e0 con la Srl controllante che svolga una attivit\u00e0 riconducibile a quella del forfettario. In questo ambito il codice di attivit\u00e0 \u00e8 certamente una utile indicazione, ma non pu\u00f2 essere il solo. A nostro parere la causa di esclusione scatta quando l\u2019attivit\u00e0 svolta dalla srl potrebbe essere svolta anche dal professionista e questo \u00e8 proprio il caso del commercialista che controlla una societ\u00e0 di servizi contabili.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<br \/>\nGian Paolo Tosoni<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando la societ\u00e0 esercita un\u2019attivit\u00e0 riconducibile a quella svolta dal lavoratore Deve essere definita la nuova incompatibilit\u00e0 per l\u2019applicazione del regime forfettario prevista dalla lettera d) del comma 57 della legge 190\/14, introdotta dalla legge 145\/18. 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