{"id":2283,"date":"2019-01-29T11:41:45","date_gmt":"2019-01-29T10:41:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2283"},"modified":"2019-01-29T11:41:45","modified_gmt":"2019-01-29T10:41:45","slug":"la-pec-delle-entrate-obbliga-i-sostituti-dimposta-ad-aggiornare-i-dati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2283","title":{"rendered":"La Pec delle Entrate obbliga i sostituti d\u2019imposta ad aggiornare i dati"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">La Pec con la quale l&#8217;agenzia delle Entrate rende noto al sostituto d&#8217;imposta che il suo consulente del lavoro, autorizzato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4, ha comunicato la risoluzione del rapporto di delega, impone al datore di lavoro di provvedere all&#8217;aggiornamento dell&#8217;indirizzo telematico. Se non adempie, l&#8217;Agenzia cancella l&#8217;indirizzo e il sostituto \u00e8 tenuto a compilare e a inviare entro il 7 marzo il quadro CT della certificazione unica. Lo precisa la circolare n. 3\/E del 25 gennaio 2019 con la quale la Direzione centrale dei servizi fiscali sottolinea come diversi sostituti, nonostante l&#8217;invito formulato dall&#8217;Agenzia, non abbiano comunicato il nuovo indirizzo al quale devono essere inviate le risultanze dei modelli 730.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La questione trae origine dall&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 175\/2014 il quale, modificando l&#8217;articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del Dm 164\/1999, ha previsto che a partire dal 2015 i sostituti d&#8217;imposta devono comunicare, entro il 7 marzo, la sede telematica dove ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso informativo delle certificazioni uniche (Cu).<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La comunicazione della sede telematica pu\u00f2 essere effettuata con la Cu, attraverso la compilazione dell&#8217;apposito quadro CT, oppure con il modello \u201cComunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall&#8217;Agenzia delle Entrate\u201d (Cso). Il quadro CT \u00e8 riservato ai sostituti d&#8217;imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello Cso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Tenuto conto che le Cu devono essere presentate entro il 7 marzo, e che sono considerate tempestive le Cu inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all&#8217;acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima met\u00e0 del mese di marzo non \u00e8 pi\u00f9 consentito inserire all&#8217;interno della Cu il quadro CT. Ne consegue che l&#8217;Agenzia prender\u00e0 in considerazione solo i dati contenuti nell&#8217;ultimo invio effettuato entro la predetta data (circolare 4\/E\/2018). Il modello Cso \u00e8 invece utilizzato dai sostituti d&#8217;imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l&#8217;apposito modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT, oppure nel caso in cui intendano variare i dati gi\u00e0 comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso o con il quadro CT della Cu. Detto modello deve pertanto essere utilizzato per modificare: la sede telematica propria o dell&#8217;intermediario gi\u00e0 scelto; l&#8217;intermediario sostituito con altro intermediario; l&#8217;utenza telematica da Fisconline a Entratel; l&#8217;intermediario con il sostituto stesso o viceversa. Potrebbe per\u00f2 verificarsi che sia l&#8217;intermediario (normalmente il consulente del lavoro) a comunicare tramite Pec alle Entrate l&#8217;avvenuta risoluzione del mandato, a suo tempo conferitogli dal proprio cliente, per ricevere telematicamente i modelli 730-4. In tal caso l&#8217;Agenzia invia a quest&#8217;ultimo un messaggio Pec con il quale lo invita ad effettuare la variazione comunicando, con il modello Cso, il nuovo intermediario o la sostituzione dell&#8217;intermediario con se stesso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Qualora il sostituto non adempia, l&#8217;Ade provveder\u00e0 alla cancellazione dell&#8217;indirizzo telematico dell&#8217;intermediario che ha reso nota la cessazione del rapporto, con la conseguenza che il sostituto sar\u00e0 tenuto in sede di trasmissione delle Cu, entro il 7 marzo, a compilare il quadro CT, per comunicare il nuovo indirizzo telematico non essendo pi\u00f9 possibile avvalersi del modello Cso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Pec con la quale l&#8217;agenzia delle Entrate rende noto al sostituto d&#8217;imposta che il suo consulente del lavoro, autorizzato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4, ha comunicato la risoluzione del rapporto di delega, impone al datore di lavoro di provvedere all&#8217;aggiornamento dell&#8217;indirizzo telematico. 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