{"id":2287,"date":"2019-01-29T11:47:39","date_gmt":"2019-01-29T10:47:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2287"},"modified":"2019-01-29T11:47:39","modified_gmt":"2019-01-29T10:47:39","slug":"cessazione-di-attivita-rimborso-iva-per-i-beni-ceduti-al-valore-inferiore-di-acquisto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2287","title":{"rendered":"Cessazione di attivit\u00e0, rimborso Iva per i beni ceduti al valore inferiore di acquisto"},"content":{"rendered":"<p>In caso di cessazione dell\u2019attivit\u00e0, il diritto al rimborso dell\u2019Iva non pu\u00f2 essere negato se il rifiuto si fonda su di un avviso di accertamento basato sull\u2019incongruit\u00e0 che il corrispettivo dei beni ceduti fosse inferiore rispetto al costo di acquisto, soprattutto qualora l\u2019operazione siano state considerate, dallo stesso Ufficio, come effettive ed esistenti. Va da se che, il diritto alla detrazione e, di conseguenza il rimborso dell\u2019Iva, non possono essere negati in presenza del solo scostamento del corrispettivo rispetto al valore di mercato dei beni e in assenza di intenti fraudolenti o abusivi, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 in senso favorevole al contribuente.<br \/>\nA confermare tale orientamento \u00e8 la Commissione tributaria provinciale di Caserta con le sentenze <b>6405 <\/b>e <b> <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/01\/26\/Sent%20CTP%20Caserta_OMISS.pdf&amp;uuid=AEfIP2JH\" target=\"_blank\">6406<\/a> <\/b>del 21 dicembre 2018.<\/p>\n<p>La vicenda tra origine, in sintesi, dal diniego di rimborso dell\u2019Iva opposto dall\u2019amministrazione a seguito della notifica di un avviso di accertamento. In pratica era accaduto che il contribuente, resosi conto che l\u2019attivit\u00e0 intrapresa non era remunerativa, provvedeva alla vendita dei beni aziendali ad un prezzo inferiore al costo e conseguentemente cessava l\u2019impresa richiedendo il rimborso dell\u2019Iva maturata nel corso del periodo d\u2019imposta. Secondo l\u2019Ufficio si trattava di operazioni prive dei requisiti di economicit\u00e0 e, pertanto, rettificava l\u2019operazione sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette. Quest\u2019ultime per\u00f2, venivano annullate avendo l\u2019Ufficio riconosciuto l\u2019emersione di una minusvalenza in luogo della plusvalenza originarmene accertata.<\/p>\n<p>La verifica degli atti in causa ha portato il collegio a rilevare la mancanza dei presupposti giuridici legittimanti l\u2019avviso di accertamento poich\u00e9, la scelta di svendere i beni materiali era maturata a seguito della presa di coscienza dell\u2019insussistenza della marginalit\u00e0 economica dell\u2019impresa che l\u2019Agenzia non aveva mai contestato. Quindi, il diniego del rimborso emergente a seguito della cessazione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa risultata improduttiva non poteva essere giustificato in assenza di elementi e altre circostanze finalizzate al risparmio fiscale.<br \/>\nSecondo i giudici, pertanto, la sola antieconomicit\u00e0 non pu\u00f2 essere motivo sufficiente per negare la detrazione; quest\u2019ultima, infatti, pu\u00f2 essere contestata nel caso in cui il comportamento contrario ai canoni dell\u2019economicit\u00e0 rilevi come ulteriore indizio di non veridicit\u00e0 dell\u2019operazione o di non inerenza.<br \/>\nI giudici convergono nel ritenere che, negare il diritto alla detrazione, basandosi sul valore di mercato, senza tener conto dell\u2019effettivo corrispettivo percepito, non solo contrasterebbe con i canoni del diritto unionale, ma lederebbe il principio cardine della neutralit\u00e0 dell\u2019Iva in capo ai soggetti passivi.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di cessazione dell\u2019attivit\u00e0, il diritto al rimborso dell\u2019Iva non pu\u00f2 essere negato se il rifiuto si fonda su di un avviso di accertamento basato sull\u2019incongruit\u00e0 che il corrispettivo dei beni ceduti fosse inferiore rispetto al costo di acquisto, soprattutto qualora l\u2019operazione siano state considerate, dallo stesso Ufficio, come effettive ed esistenti. 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