{"id":2307,"date":"2019-02-04T17:15:04","date_gmt":"2019-02-04T16:15:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2307"},"modified":"2019-02-04T17:15:04","modified_gmt":"2019-02-04T16:15:04","slug":"niente-regime-forfettario-per-i-medici-intramoenia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2307","title":{"rendered":"Niente regime forfettario per i medici \u00abintramoenia\u00bb"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<h4 class=\"articleSubtitle\">Le prestazioni svolte nelle strutture ospedaliere assimilate a lavoro dipendente<\/h4>\n<h4 class=\"articleSubtitle\">Compensi fatturati dall\u2019ente e poi liquidati all\u2019interno della busta paga<\/h4>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Le prestazioni mediche intramoenia ospedaliera hanno natura di reddito di lavoro dipendente e quindi non rilevano ai fini del regime forfettario. Questa in sintesi la risposta fornita dal Mef al question time in commissione Finanze alla Camera presentato da Giulio Centemero (Lega).<br \/>\nL\u2019interpellante aveva posto il problema dell\u2019applicazione del regime forfettario (legge 190\/2014, articolo 1 comma 57 come risulta dopo le modifiche di cui alla legge n. 145\/2018) per i medici lavoratori autonomi che hanno avviato l\u2019attivit\u00e0 con partita Iva prima dell\u2019entrata in vigore delle nuove disposizioni, i quali potrebbero essere penalizzati da un\u2019interpretazione retroattiva della norma.<br \/>\nLucida la risposta ministeriale, secondo cui la nuova causa ostativa al regime forfettario relativa ai rapporti con il proprio datore di lavoro non pu\u00f2 avere effetti retroattivi; anzi, dal 2019 \u00e8 pi\u00f9 facile rientrarvi. Infatti, in passato un lavoratore dipendente o assimilato con reddito annuo di importo superiore a 30mila euro non poteva applicare il regime forfettario, mentre dal 1\u00b0 gennaio 2019 questo \u00e8 consentito, a condizione che con la partita Iva operi prevalentemente con soggetti diversi dal proprio datore di lavoro.<br \/>\nMa la precisazione ministeriale riguarda in particolare la prestazione medica intramoenia che nulla ha a che fare con il regime forfettario. Infatti, i compensi percepiti dai medici del Servizio sanitario nazionale in relazione all\u2019attivit\u00e0 intramoenia (quindi nella sede del servizio medesimo) costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi non possono rientrare nel regime forfettario.<br \/>\nInfatti, le prestazioni professionali svolte dai medici all\u2019interno della struttura ospedaliera oltre l\u2019impegno di servizio vengono fatturate dall\u2019ente ospedaliero e vengono liquidate nella busta paga del medico dopo aver trattenuto una quota per le spese di struttura. Quindi, il medico non fattura nulla al paziente che ha chiesto la visita medica. Anche ai fini dell\u2019Irap, l\u2019articolo 2 del Dlgs n. 446\/1997 dispone che per i medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento delle attivit\u00e0 all\u2019interno delle predette strutture non sussista l\u2019autonoma organizzazione e quindi l\u2019imposta regionale non sia dovuta.<br \/>\nLa nuova norma prevede che il contribuente non possa accedere al regime forfettario se, in aggiunta al rapporto subordinato, questo operi con partita Iva prevalentemente con il proprio datore di lavoro o con chi lo \u00e8 stato nei due periodi di imposta precedenti o con soggetti ad esso riconducibili.<br \/>\nQuindi, i medici ospedalieri se sono autorizzati ad operare anche privatamente possono applicare il regime forfettario qualora i compensi percepiti nel 2018 per le attivit\u00e0 professionali siano risultati non superiori 65mila euro, fatturando le prestazioni ai clienti privati.<br \/>\nInvece, non possono essere forfettari se fatturano direttamente all\u2019ente ospedaliero da cui dipendono o presso il quale erano dipendenti nei due periodi di imposta precedenti, a meno che il fatturato con l\u2019ente non risulti inferiore a quello fatto con altri clienti.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nGian Paolo Tosoni<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le prestazioni svolte nelle strutture ospedaliere assimilate a lavoro dipendente Compensi fatturati dall\u2019ente e poi liquidati all\u2019interno della busta paga Le prestazioni mediche intramoenia ospedaliera hanno natura di reddito di lavoro dipendente e quindi non rilevano ai fini del regime forfettario. Questa in sintesi la risposta fornita dal Mef al question time in commissione Finanze &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2307\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Niente regime forfettario per i medici \u00abintramoenia\u00bb<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-2307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2307"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2307\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2308,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2307\/revisions\/2308"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}