{"id":2309,"date":"2019-02-06T10:42:30","date_gmt":"2019-02-06T09:42:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2309"},"modified":"2019-02-06T10:42:30","modified_gmt":"2019-02-06T09:42:30","slug":"saldo-e-stralcio-sui-debiti-dallattivita-di-liquidazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2309","title":{"rendered":"Saldo e stralcio sui debiti dall\u2019attivit\u00e0 di liquidazione"},"content":{"rendered":"<p>Disco rosso al saldo e stralcio per gli avvisi bonari. Possono invece senz\u2019altro rientrare nella nuova sanatoria tutti i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, eseguite in base agli articoli 36 bis, Dpr 600\/1973, e 54 bis, Dpr 633\/1972. Si tratta delle prime significative risposte dell\u2019agenzia delle Entrate, fornite nel corso di Telefisco, sulla nuova definizione agevolata della legge di Bilancio 2019.<br \/>\nLa prima risposta era abbastanza scontata ma lascia ugualmente insoddisfatti. Non si pu\u00f2 fare a meno di notare che da tutte le sanatorie della pace fiscale restano sempre fuori gli avvisi bonari. Il contribuente che, magari con fatica, \u00e8 riuscito a tenere in piedi la rateazione degli avvisi, anche con un Isee basso, non potr\u00e0 fruire dello stralcio, solo perch\u00e9 non si \u00e8 in presenza di importi affidati all\u2019agente della riscossione.<br \/>\nLa seconda risposta presenta, invece, alcuni profili di interesse. La liquidazione delle dichiarazioni pu\u00f2 determinare l\u2019emersione sia di imposte dichiarate e non versate sia la richiesta di maggiori imposte per il disconoscimento, ad esempio, di oneri deducibili. Detto in altri termini, la procedura di cui all\u2019articolo 36 bis pu\u00f2 essere meramente liquidatoria, quando si limita al recupero dei tributi evidenziati in denuncia, oppure accertativa, quando si risolve nella rettifica dei dati dichiarati. Occorre stabilire se le iscrizioni a ruolo conseguenti possano, in entrambi i casi, beneficiare dello stralcio.<br \/>\nA ben vedere, nella normativa di riferimento si richiamano i debiti rinvenienti sia dall\u2019omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione sia dalle attivit\u00e0 di liquidazione sopra indicate. La formulazione di legge potrebbe prestarsi ad una duplice lettura. Da un lato, potrebbe arguirsi che i due requisiti debbano coesistere. Se cos\u00ec fosse, sarebbero ammessi allo stralcio gli omessi versamenti delle imposte dichiarate purch\u00e9 questi emergano dalle procedure liquidatorie, in base agli articoli 36 bis\/600 e 54 bis\/633.<br \/>\nSi ritiene, tuttavia, che non sia questo il senso della legge e che la particella \u00abe\u00bb che connette le due fattispecie (omesso pagamento di imposte dichiarate, da un lato, e iscrizioni da 36 bis, dall\u2019altro) abbia la funzione di ammettere entrambe, separatamente considerate, ai benefici di legge. Questo, se si vuole, anche per motivi di semplificazione, poich\u00e9 non sarebbe stato sempre agevole riscontrare con precisione le ragioni del recupero. Si pensi, ad esempio, alla correzione di errori materiali di riporto di somme commessi dal contribuente: la liquidazione che ne scaturisce come sarebbe stata interpretata ai fini dello stralcio?<br \/>\nLa risposta dell\u2019Agenzia sembra confermare la lettura estensiva dell\u2019ambito della definizione agevolata, poich\u00e9 si riferisce a tutti i tributi rivenienti dalle ridette attivit\u00e0 di liquidazione, senza distinzione alcuna.<br \/>\n\u00c8 di interesse anche l\u2019ulteriore precisazione in ordine ai tributi ammessi alla sanatoria. La norma, in effetti, non detta alcuna elencazione tassativa delle imposte definibili. Ci\u00f2 che conta \u00e8 che il debitore sia una persona fisica e che l\u2019affidamento derivi dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali. Ne consegue che nulla osta a che lo stralcio includa anche tutte le imposte sostitutive dell\u2019Irpef che, in quanto tali, sono oggetto delle medesime procedure di controllo. Si pensi ad esempio alla cedolare secca sulle locazioni immobiliari. L\u2019agenzia delle Entrate ha confermato l\u2019esattezza di questa conclusione.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nLuigi Lovecchio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disco rosso al saldo e stralcio per gli avvisi bonari. Possono invece senz\u2019altro rientrare nella nuova sanatoria tutti i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, eseguite in base agli articoli 36 bis, Dpr 600\/1973, e 54 bis, Dpr 633\/1972. 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