{"id":2313,"date":"2019-02-08T10:42:22","date_gmt":"2019-02-08T09:42:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2313"},"modified":"2019-02-08T10:42:22","modified_gmt":"2019-02-08T09:42:22","slug":"nella-definizione-dei-pvc-soltanto-i-maggiori-imponibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2313","title":{"rendered":"Nella definizione dei Pvc soltanto i maggiori imponibili"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\">Nella dichiarazione solo elementi che derivano dal processo verbale<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Per la definizione agevolata dei Pvc occorre presentare una particolare dichiarazione nella quale vanno indicati esclusivamente i maggiori imponibili (e le maggiori imposte dovute) derivanti dal processo verbale.<br \/>\nL\u2019articolo 1 del Dl 119\/2018 prevede che, ai fini della definizione dei processi verbali di constatazione, il contribuente deve presentare la \u00abrelativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate\u00bb. In pratica, il contribuente deve inviare, per ciascun periodo d\u2019imposta e per ciascuna imposta oggetto di constatazione, la relativa dichiarazione nella quale vanno indicati gli imponibili e le conseguenti imposte derivanti dal Pvc. La norma non la definisce espressamente come dichiarazione integrativa, anche perch\u00e9 la definizione agevolata pu\u00f2 essere utilizzata anche da chi originariamente ha omesso di presentare la dichiarazione.<br \/>\nNel Provvedimento delle Entrate del 23 gennaio scorso viene stabilito (punto 3.2) che occorre barrare nel frontespizio della dichiarazione relativa all\u2019annualit\u00e0 oggetto di definizione la casella \u201ccorrettiva nei termini\u201d anche nel caso in cui \u00e8 stata omessa la dichiarazione originaria. Probabilmente, tale modalit\u00e0 di indicazione si deve alla necessit\u00e0 di contraddistinguerla dalle altre dichiarazioni integrative (ad esempio, da quelle da ravvedimento operoso). Tuttavia, quello che risulta un po\u2019 criptico, al di l\u00e0 della barratura della casella, \u00e8 il fatto che nel Provvedimento (punto 3.1) si specifica che nella dichiarazione \u00aba rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale\u00bb. Sembrerebbe, in prima battuta, che a fronte di un reddito di 100 dichiarato originariamente e, ad esempio, di spese constatate come non inerenti per 60, il contribuente debba indicare nella dichiarazione solamente 60 e non 160. La cosa lascerebbe davvero perplessi perch\u00e9 sarebbero evidenti le difficolt\u00e0 di calcolo, ad esempio, per i soggetti Irpef.<br \/>\nIl Provvedimento, sempre al punto 3.1, stabilisce che la modalit\u00e0 di indicare esclusivamente i maggiori imponibili e le maggiori imposte vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Da qui, forse, si comprende il significato di quanto stabilito dal Provvedimento. \u00c8 chiaro, infatti, che se un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione non ha senso prevedere che lo stesso deve indicare esclusivamente i maggiori imponibili derivanti dalle violazioni constatate. Evidentemente, tutto ci\u00f2 che andr\u00e0 a dichiarare risulter\u00e0 un maggiore imponibile. Cos\u00ec che l\u2019affermazione contenuta nel Provvedimento va interpretata nel senso che il contribuente, nella dichiarazione che presenta a seguito dell\u2019adesione agevolata al Pvc, dichiara \u201cesclusivamente\u201d ci\u00f2 che deriva dal processo verbale stesso. In sostanza, nella specifica dichiarazione non possono trovare luogo altre vicende che non derivano dal verbale. Ad esempio, il contribuente non potr\u00e0 indicare nuovi componenti negativi di reddito non riconosciuti dal verbale e non indicati nella dichiarazione originaria, cos\u00ec come non potr\u00e0 indicare altri componenti positivi non derivanti dal verbale (che fruirebbero della non sanzionabilit\u00e0).<br \/>\nQuesto appare il significato da attribuire alla previsione contenuta nel Provvedimento. Va ad ogni modo rilevato che la volont\u00e0 sembra essere quella di non assegnare la natura di vera e propria dichiarazione integrativa alla dichiarazione che si presenta in seguito alla definizione agevolata dei Pvc. Anche se tale lettura determina pi\u00f9 di qualche perplessit\u00e0.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nDario Deotto<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella dichiarazione solo elementi che derivano dal processo verbale Per la definizione agevolata dei Pvc occorre presentare una particolare dichiarazione nella quale vanno indicati esclusivamente i maggiori imponibili (e le maggiori imposte dovute) derivanti dal processo verbale. 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