{"id":2317,"date":"2019-02-08T10:47:05","date_gmt":"2019-02-08T09:47:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2317"},"modified":"2019-02-08T10:47:05","modified_gmt":"2019-02-08T09:47:05","slug":"definizione-causa-a-costo-zero-sulla-sanzione-legata-al-tributo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2317","title":{"rendered":"Definizione causa a costo zero sulla sanzione legata al tributo"},"content":{"rendered":"<p>Definizione delle liti a costo zero se la controversia riguarda la sanzione collegata al tributo nel caso in cui quest\u2019ultimo sia stato definito anche con modalit\u00e0 differenti dalla sanatoria. In tale contesto, diviene fondamentale comprendere quando la sanzione oggetto di lite sia, o meno, collegata al tributo. La distinzione non dipende n\u00e9 dalla impugnazione autonoma (o meno) del solo tributo, n\u00e9 dalla tipologia di atto utilizzato per l\u2019irrogazione della sanzione (avviso di accertamento insieme alla richiesta dell\u2019imposta ovvero atto separato).<br \/>\nNel corso del Telefisco 2019, \u00e8 stato richiesto se rientrino tra le sanzioni collegate al tributo (con gli effetti che ne conseguono ai fini della definizione della lite pendente) quelle irrogate a un terzo (amministratore di fatto, professionista ecc.) in concorso con una societ\u00e0 e calcolate sulla base dell\u2019imposta evasa da quest\u2019ultima ove detta imposta sia stata successivamente versata in acquiescenza, attraverso istituti deflattivi o pace fiscale. L\u2019Agenzia ha precisato che le sanzioni irrogate a un terzo in concorso con la societ\u00e0 rientrano tra le sanzioni collegate al tributo e, pertanto, se il rapporto relativo al tributo sia stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo pu\u00f2 definirsi senza versare nulla.<br \/>\nIn proposito, l\u2019agenzia delle Entrate ha richiamato il contenuto della precedente circolare 23\/2017. Tuttavia il quesito faceva riferimento sia agli amministratori di fatto, sia ai professionisti e il documento di prassi richiamato in merito al professionista precisava al tempo che la sanzione dovesse considerarsi autonoma e non collegata al tributo. Ci\u00f2, nonostante essa fosse corrispondente a quella irrogata al contribuente al quale era richiesta l\u2019imposta.<br \/>\nCos\u00ec l\u2019agenzia delle Entrate, nella medesima circolare, concludeva che il consulente non poteva definire la lite a zero.<br \/>\nDal tenore della nuova risposta sembra ora superata tale precedente interpretazione contenuta nella circolare 23\/2017, ritenendo estensibile anche al professionista la definizione a zero.<br \/>\nDel resto, dovrebbe escludersi che nella stesura della risposta sia stato ignorato il contenuto del precedente documento di prassi, in quanto esso viene espressamente richiamato dall\u2019agenzia delle Entrate nella risposta stessa proprio per affermare la natura di sanzione collegata al tributo.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nLaura Ambrosi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Definizione delle liti a costo zero se la controversia riguarda la sanzione collegata al tributo nel caso in cui quest\u2019ultimo sia stato definito anche con modalit\u00e0 differenti dalla sanatoria. 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