{"id":2319,"date":"2019-02-08T10:49:32","date_gmt":"2019-02-08T09:49:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2319"},"modified":"2019-02-08T10:49:32","modified_gmt":"2019-02-08T09:49:32","slug":"il-datore-forfettario-non-versa-le-tasse-per-il-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2319","title":{"rendered":"Il datore forfettario non versa le tasse per il dipendente"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>In busta paga retribuzione lorda, imponibile e ritenute previdenziali<\/strong><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Il lavoratore dovr\u00e0 presentare autonomamente il 730 o il modello Redditi<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">La legge di bilancio 2019 (la 145\/2018) ha modificato la legge 190\/2014 intervenendo sulle disposizioni che regolamentano il regime contabile forfettario. Ora si prevede che i contribuenti &#8211; persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni &#8211; che nell\u2019anno precedente hanno conseguito ricavi\/compensi non superiori a 65.000 euro, rientrino automaticamente nel regime forfettario.<br \/>\nLa nuova disciplina presenta una sostanziale differenza rispetto al regime in vigore sino al 2018, poich\u00e9 non prevede pi\u00f9, come causa di esclusione dal regime, l\u2019aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori. Il venir meno di tale limitazione amplifica la portata della disposizione, potendo giungere sino al coinvolgimento di datori di lavoro.<br \/>\nIn tale ottica, assume particolare rilievo quanto disposto dall\u2019articolo 1, comma 69, della legge 190\/2014 nella parte in cui afferma che i soggetti a cui si applica il regime fiscale forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (Dpr 600\/1973, titolo III). Essi devono solo indicare nella loro dichiarazione dei redditi (nel quadro RS del modello Redditi vi \u00e8 una sezione dedicata), il codice fiscale del percettore dei compensi che &#8211; all\u2019atto del pagamento \u2013 non sono stati assoggettati a ritenuta fiscale.<br \/>\nLe ricadute, in ambito lavoristico, sono molteplici. Emerge su tutte la necessit\u00e0 di prevedere una busta paga che sia adeguata alla nuova \u201ctipologia\u201d di datore di lavoro forfettario. Il cedolino (in teoria gi\u00e0 quello di gennaio 2019) dovr\u00e0 essere emesso con la sola indicazione della retribuzione lorda, dell\u2019imponibile e delle ritenute previdenziali. Resta il fatto che per il dipendente si tratta pur sempre di reddito di lavoro dipendente da dichiarare e da tassare; operazione che il lavoratore dovr\u00e0 eseguire autonomamente, presentando il 730 o il modello Redditi.<br \/>\nAltro aspetto riguarda la dichiarazione da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrisposto ancorch\u00e9 non tassato. Non essendo tenuto a operare e versare le ritenute, il datore di lavoro non dovrebbe rilasciare la certificazione unica parte fiscale, anche se, su questo aspetto, l\u2019agenzia delle Entrate il prossimo anno potrebbe integrare le istruzioni della certificazione obbligando al rilascio pure chi si trova nella situazione descritta.<br \/>\nUna perplessit\u00e0, tuttavia, resta riguardo ai rapporti di lavoro che si concludono in corso d\u2019anno, vista la possibilit\u00e0 offerta al dipendente di chiedere l\u2019emissione della Cu al datore che \u00e8 obbligato a rilasciarla nei dodici giorni successivi (obbligo che sembra essere venuto meno). Se questo verr\u00e0 confermato, di fatto, la tassazione definitiva del lavoratore subir\u00e0 un rinvio al 2020 con conseguente slittamento sia dell\u2019integrale pagamento del saldo Irpef per il 2019, sia del correlato acconto per il 2020.<br \/>\nAltro dubbio attiene alle addizionali del 2018 che vengono versate a rate nel 2019. Si dovr\u00e0 chiarire se per questo aspetto il datore di lavoro forfettario resta \u2013 se pure temporaneamente &#8211; sostituto di imposta tenuto alla continuazione del prelievo.<br \/>\nInfine, ricordiamo l\u2019esenzione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nei confronti di coloro che hanno percepito solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico sostituto d\u2019imposta obbligato a effettuare le ritenute d\u2019acconto. Poich\u00e9 l\u2019obbligo di effettuazione delle ritenute (da parte del datore di lavoro in regime forfettario) non esiste pi\u00f9, sembra decadere l\u2019esenzione, rendendo quindi il lavoratore obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nGiuseppe Maccarone<br \/>\nAlessandro Mengozzi<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In busta paga retribuzione lorda, imponibile e ritenute previdenziali Il lavoratore dovr\u00e0 presentare autonomamente il 730 o il modello Redditi La legge di bilancio 2019 (la 145\/2018) ha modificato la legge 190\/2014 intervenendo sulle disposizioni che regolamentano il regime contabile forfettario. Ora si prevede che i contribuenti &#8211; persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2319\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Il datore forfettario non versa le tasse per il dipendente<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-2319","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2319"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2319\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2320,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2319\/revisions\/2320"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}