{"id":2323,"date":"2019-02-08T11:08:21","date_gmt":"2019-02-08T10:08:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2323"},"modified":"2019-02-08T11:08:21","modified_gmt":"2019-02-08T10:08:21","slug":"puniti-gli-omessi-versamenti-con-indebito-utilizzo-di-crediti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2323","title":{"rendered":"Puniti gli omessi versamenti con indebito utilizzo di crediti"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Linea dura della Cassazione sulle indebite compensazioni: commette il reato chi utilizza un credito Iva fittizio in detrazione delle liquidazioni periodiche successive: la norma, infatti, non circoscrive il delitto alla sola presentazione del modello F24, tanto meno alla sola compensazione orizzontale, ma punisce tutte le condotte volte all\u2019omesso versamento di imposte attraverso l\u2019indebito utilizzo di crediti. A fornire questo principio \u00e8 la Suprema corte con la sentenza n. 5934 depositata ieri. La vicenda traeva origine da un rilevante credito Iva ritenuto inesistente, inserito nella dichiarazione del 2002 e riportato negli anni successivi. Il credito veniva utilizzato in detrazione dei debiti Iva delle diverse liquidazioni. Era quindi contestata l\u2019indebita compensazione prevista dall\u2019articolo 10 quater del Dlgs 74\/2000. Gli imputati, condannati in appello, ricorrevano in Cassazione lamentando, in sintesi, che il comportamento adottato riguardasse la detrazione Iva e non un\u2019indebita compensazione, in quanto nessun modello F24 era stato presentato. I giudici di legittimit\u00e0 hanno ricordato che il reato in questione \u00e8 configurabile in caso di compensazione sia orizzontale sia verticale. L\u2019articolo 10 quater punisce, infatti, i comportamenti illeciti, quali l\u2019utilizzo improprio della compensazione, commessi per omettere il versamento dell\u2019imposta. L\u2019articolo 17 del Dlgs 241\/97, richiamato espressamente dalla norma penale non fa riferimento al modello F24, ma, pi\u00f9 in generale, all\u2019utilizzo di crediti per il pagamento di debiti. Ne consegue che la detrazione Iva diviene sostanzialmente un\u2019operazione di compensazione, non tanto perch\u00e9 i due istituti (detrazione e compensazione) sono omogenei, ma perch\u00e9 il risultato conseguito \u00e8 il medesimo: in entrambi i casi, infatti, il contribuente evita il pagamento di imposte grazie ad un credito nei confronti dello Stato. A prescindere, quindi, dalla procedura formale seguita dal contribuente (indicazione in dichiarazione o modello F24), l\u2019utilizzo indebito di un credito per il pagamento di un debito tributario rientra nel precetto penale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La Cassazione ha altres\u00ec escluso che la contestazione possa configurare infedele dichiarazione (articolo 4 Dlgs 74\/00): in questo delitto, infatti, il contribuente esprime il mendacio nella dichiarazione annuale, mentre nell\u2019indebita compensazione avvenuta nella specie, il riporto negli anni successivi del credito Iva ha consentito l\u2019omesso versamento di imposte. Da segnalare che le Entrate nella risoluzione 36\/18 ha ritenuto che per l\u2019indicazione in dichiarazione di un credito inesistente, si applica la sanzione per infedele dichiarazione e non per indebita compensazione. Ne consegue cos\u00ec che la medesima violazione, che ai fini tributari non viene sanzionata per indebita compensazione, ai fini penali costituisce delitto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Linea dura della Cassazione sulle indebite compensazioni: commette il reato chi utilizza un credito Iva fittizio in detrazione delle liquidazioni periodiche successive: la norma, infatti, non circoscrive il delitto alla sola presentazione del modello F24, tanto meno alla sola compensazione orizzontale, ma punisce tutte le condotte volte all\u2019omesso versamento di imposte attraverso l\u2019indebito utilizzo di &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2323\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Puniti gli omessi versamenti con indebito utilizzo di crediti<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-2323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2323"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2323\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2324,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2323\/revisions\/2324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}