{"id":2337,"date":"2019-02-13T11:04:36","date_gmt":"2019-02-13T10:04:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2337"},"modified":"2019-02-13T11:04:36","modified_gmt":"2019-02-13T10:04:36","slug":"esenzione-buoni-pasto-non-conta-luso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2337","title":{"rendered":"Esenzione buoni pasto, non conta l\u2019uso"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\">Il limite giornaliero \u00e8 sul valore e si prescinde da quanti ne sono utilizzati<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto \u2013 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51 del Tuir) \u2013 deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a otto. Quindi ai fini fiscali ci\u00f2 che conta \u00e8 la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo. Cos\u00ec il principio di diritto 6\/2019, pubblicato ieri dalle Entrate.<br \/>\nIl Dm 122\/2017 (che ha modificato il Dpr 207\/2010) individua le caratteristiche dei buoni pasto, gli esercizi convenzionabili e gli accordi tra questi e le societ\u00e0 di emissione dei buoni. La circolare 28\/E del 2016 (par. 2.5.2) a proposito della possibilit\u00e0 di accesso all\u2019agevolazione fiscale dei buoni pasto da parte dei lavoratori part time, ha chiarito che il buono pasto pu\u00f2 essere utilizzato \u00abdai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l\u2019orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto\u00bb.<br \/>\nInsomma, si poteva ritenere che il Dpr 207\/2010 prima, e il Dm 122\/2017 poi, avessero anche una valenza fiscale, oltre che lo scopo di assicurare un equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, sotto forma di un adeguato inquadramento delle caratetristiche e funzionamento dei buoni pasto, motivo principale per cui i decreti erano stati emanati.<br \/>\nIn particolare, la lettera d) del comma 1 dell\u2019articolo 4 del Dm 122\/2017 postula un divieto di cumulo dell\u2019uso contestuale di pi\u00f9 di otto ticket, stabilendo che gli stessi \u00abnon sono cedibili, n\u00e9 cumulabili oltre il limite di otto buoni, n\u00e9 commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare\u00bb.<br \/>\nTuttavia, come espressamente menzionato nel citato principio di diritto, il divieto di cumulo non incide ai fini Irpef e il datore di lavoro non se ne dovr\u00e0 preoccupare. In conclusione, rimane fondamentale la corretta erogazione dei buoni, che non potr\u00e0 eccedere una prestazione per ogni giorno lavorato e nei limiti di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronici. Si ritiene invece rimangano ferme le precisazioni fornite con la circolare n. 326\/1997 secondo cui non \u00e8 possibile offrire il servizio di mensa e contestualmente anche un ticket restaurant nel medesimo giorno lavorativo, salvo assoggettare a tassazione integrale una delle due prestazioni.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nStefano Sirocchi<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il limite giornaliero \u00e8 sul valore e si prescinde da quanti ne sono utilizzati Il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto \u2013 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51 del Tuir) \u2013 deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2337\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Esenzione buoni pasto, non conta l\u2019uso<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-2337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa-del-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2337"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2337\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2338,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2337\/revisions\/2338"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}