{"id":2341,"date":"2019-02-13T12:54:01","date_gmt":"2019-02-13T11:54:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2341"},"modified":"2019-02-13T12:54:01","modified_gmt":"2019-02-13T11:54:01","slug":"la-rivalutazione-dei-beni-aiuta-a-ripianare-il-patrimonio-negativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2341","title":{"rendered":"La rivalutazione dei beni aiuta a ripianare il patrimonio negativo"},"content":{"rendered":"<p>Una delle maggiori novit\u00e0 della legge di Bilancio 2019 \u00e8 rappresentata dall\u2019introduzione della mini Irpef anche per le imprese minori, ivi compresi i soggetti in contabilit\u00e0 semplificata. Tra le variabili richieste dalla normativa vi \u00e8 la destinazione dell\u2019utile di esercizio ad una voce del patrimonio netto.<\/p>\n<p>A tal fine, il comma 39 dell\u2019articolo 1 della legge 145\/2018 prevede che rilevino le riserve di utili disponibili gi\u00e0 \u00abaccantonati a riserva nel periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2018\u00bb: tale parametro dovr\u00e0 essere considerato al netto di qualsivoglia decremento del patrimonio netto per eventuali attribuzioni effettuate nei confronti dei soci. Si tenga presente, inoltre, in sede di determinazione delle eventuali variazioni non sono considerate le riserve indisponibili e quelle createsi per eventuale differenza valutative.<\/p>\n<p>Da queste considerazioni discendono inevitabilmente alcune osservazioni. In particolare:<br \/>\n<b>1) <\/b>per il calcolo dell\u2019agevolazione \u00e8 necessario avere un patrimonio netto positivo, in quanto un valore negativo determinerebbe la necessit\u00e0 del suo ripianamento per poi accedere all\u2019agevolazione in questione;<br \/>\n<b>2)<\/b> i prelievi effettuati dai soci nel corso dei periodi d\u2019imposta antecedenti all\u2019introduzione del beneficio fiscale in commento, costituiscono un decremento al patrimonio netto (confronta Cassazione 10786 del 9 luglio 2003);<br \/>\n<b>3) <\/b>le eventuali riserve da rivalutazione dei beni non rientrano nel calcolo della mini Irpef. In questo caso, quindi, anche le imprese minori sono impossibilitate a \u201cutilizzare\u201d il comma 940 e seguenti dell\u2019articolo 1 della legge n. 145\/2018 al fine del calcolo dell\u2019agevolazione;<br \/>\n<b>4)<\/b> infine, non possono usufruire del beneficio, per ratio legislativa e semprech\u00e9 venga confermata tale interpretazione dall\u2019Agenzia, coloro i quali, quindi, si trovino ad avere un patrimonio netto negativo.<\/p>\n<p>Una delle possibili modalit\u00e0 per beneficiare di tale agevolazione a fronte di un patrimonio netto negativo, specie per le imprese minori (a prescindere dal regime contabile), potrebbe essere rappresentata dal ricorso alla rivalutazione dei beni al comma 940 dell\u2019ultima legge di Bilancio, il quale oltre alla rideterminazione del valore dei cespiti, permette di allocare una riserva da rivalutazione come voce del patrimonio netto. In tal modo \u00e8 possibile che l\u2019impresa minore ritorni ad avere un patrimonio netto positivo o comunque superiore allo zero.<\/p>\n<p>Per inciso, si ricorda a tal proposito la sentenza n. 23 del 3 gennaio 2017 della prima sezione civile della Cassazione, che ha avuto il pregio di sviluppare talune considerazioni decisamente rilevanti ai nostri fini, e pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n<p><i>a) <\/i>non vi \u00e8 per le societ\u00e0 di persone l\u2019obbligo del ripianamento delle perdite conseguite, potendo le stesse essere riportate a nuovo senza la necessit\u00e0 che la societ\u00e0 sia messa in liquidazione od obbligata al ripianamento delle perdite con effetto immediato;<br \/>\n<i>b)<\/i> pur in mancanza di questa obbligatoriet\u00e0, non \u00e8 consentito ripartire utili senza tener conto del disposto dell\u2019articolo 2303 del Codice civile, che consente la distribuzione degli utili solo in presenza di un patrimonio netto effettivo dell\u2019impresa;<br \/>\n<i>c) <\/i>entrambi questi ragionamenti dovrebbero valere anche per le ditte individuali, relativamente alla necessit\u00e0 di avere quanto meno un patrimonio netto aziendale non negativo al fine di poter accedere all\u2019agevolazione in questione.<\/p>\n<p>Compiute queste debite premesse, \u00e8 evidente che risulta complementare e di grande interesse poter usufruire della rivalutazione dei beni, cos\u00ec come previsto dalla legge di Bilancio 2019, che consente l\u2019iscrizione come contropartita di una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, pur essendo esclusa dal conteggio della mini Irpef, risulta di assoluta utilit\u00e0 ai fini del ripianamento di un eventuale patrimonio netto negativo e\/o per elidere perdite pregresse.<\/p>\n<p>La circolare 57\/E\/2002, che ha interpretato la rivalutazione dei beni ex lege 448\/2001 (identica normativamente a quella attuale) ha molto ben identificato il caso rispetto all\u2019impiego della riserva per le finalit\u00e0 di cui sopra. Tant\u2019\u00e8 vero che a tal proposito la circolare recita che \u00abl\u2019utilizzo del saldo a copertura delle perdite \u00e8 irrilevante fiscalmente e non determina il riconoscimento dei maggior valori all\u2019attivo\u00bb. Quindi anche l\u2019Agenzia rileva che \u00abil saldo attivo di rivalutazione pu\u00f2 essere liberamente destinato a copertura delle perdite\u00bb.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una delle maggiori novit\u00e0 della legge di Bilancio 2019 \u00e8 rappresentata dall\u2019introduzione della mini Irpef anche per le imprese minori, ivi compresi i soggetti in contabilit\u00e0 semplificata. Tra le variabili richieste dalla normativa vi \u00e8 la destinazione dell\u2019utile di esercizio ad una voce del patrimonio netto. 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