{"id":2353,"date":"2019-02-14T10:27:06","date_gmt":"2019-02-14T09:27:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2353"},"modified":"2019-02-14T10:27:06","modified_gmt":"2019-02-14T09:27:06","slug":"riporto-delle-perdite-anche-in-mancanza-di-lavoro-subordinato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2353","title":{"rendered":"Riporto delle perdite anche in mancanza di lavoro subordinato"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">L\u2019assenza di costi di personale dipendente non comporta automaticamente che la societ\u00e0 venga qualificata come \u201cbara\u201d fiscale, impedendo il riporto delle posizioni fiscali soggettive, perch\u00e9 si configura come una libera scelta aziendale. \u00c8 questa la conclusione della risposta 52 di ieri dell\u2019agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">A seguito di una fusione per incorporazione, l\u2019incorporante ha presentato istanza di interpello ex articolo 11, comma 2 della legge 212\/00 per ottenere la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle eccedenze Ace dell\u2019incorporata in base all\u2019articolo 172, comma 7 del Tuir (che si applica anche alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili). La pronuncia si fa particolarmente apprezzare perch\u00e9, abrogata l\u2019Ace, essa \u00e8 comunque valida nelle operazioni di fusione e scissione che presentino la tematica del riporto delle perdite e degli interessi passivi. L\u2019incorporata svolgeva l\u2019attivit\u00e0 di gestione immobiliare, locando prevalentemente alla controllante incorporante immobili di propriet\u00e0 o condotti in locazione finanziaria. La stessa, sia nel periodo antecedente la fusione sia in quello in cui l\u2019operazione ha avuto efficacia (pur essendo retrodatata contabilmente e fiscalmente all\u2019inizio del periodo d\u2019imposta), ha superato il test di vitalit\u00e0 economica in relazione ai ricavi e il limite patrimoniale, ma non il test di vitalit\u00e0 con riferimento ai costi del personale. Il superamento di tale test, ricordiamo, si ha quando sia l\u2019ammontare dei ricavi e proventi dell\u2019attivit\u00e0 caratteristica, sia quello delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, risulti superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nella risposta l\u2019Agenzia ha ribadito che la finalit\u00e0 della norma \u00e8 quella di salvaguardare la permanenza delle condizioni di vitalit\u00e0 economica, onde evitare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze Ace (circolare 9\/E\/10).<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Circa l\u2019assenza dei costi del personale, la pronuncia richiama le precedenti risoluzioni 143\/E\/08 e 337\/E\/02. Quest\u2019ultima, in particolare, aveva chiarito che per una holding la mancanza assoluta di costi di personale dipendente in bilancio non \u00e8, da solo, sintomo di scarsa vitalit\u00e0 aziendale, visto che tale voce non \u00e8 cos\u00ec frequente nei bilanci di questa tipologia di societ\u00e0. L\u2019elemento di spicco della risposta sta nel fatto che la scelta aziendale (cosiddetta di \u201cbuy\u201d e non di \u201cmake\u201d) di non ricorrere al costo di lavoro dipendente, preferendo optare per un contratto di service amministrativo (voce B7 del conto economico), \u00e8 da considerarsi in sostanza una libera scelta aziendale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Pertanto non pu\u00f2 essere valutata come sintomatica di un comportamento patologico volto a sfruttare indebitamente le posizioni soggettive tipiche delle operazioni di fusione e di scissione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Tanto pi\u00f9 considerato che nel caso di specie vi sono ricavi di locazione tali da consentire il superamento del test relativo a quella specifica componente.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019assenza di costi di personale dipendente non comporta automaticamente che la societ\u00e0 venga qualificata come \u201cbara\u201d fiscale, impedendo il riporto delle posizioni fiscali soggettive, perch\u00e9 si configura come una libera scelta aziendale. \u00c8 questa la conclusione della risposta 52 di ieri dell\u2019agenzia delle Entrate. 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