{"id":2355,"date":"2019-02-15T10:28:04","date_gmt":"2019-02-15T09:28:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2355"},"modified":"2019-02-15T10:35:16","modified_gmt":"2019-02-15T09:35:16","slug":"crisi-dimpresa-riforma-al-via-primo-step-gli-organi-di-controllo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2355","title":{"rendered":"Crisi d\u2019impresa, riforma al via Primo step gli organi di controllo"},"content":{"rendered":"<p>Sar\u00e0 una rivoluzione, questa riforma (aldil\u00e0 del fatto che il \u00abfallimento\u00bb prender\u00e0 il nome di \u00abliquidazione giudiziale\u00bb)? In effetti sono previste molte novit\u00e0, ma a ben vedere sono poche quelle destinate a cambiare davvero lo spirito del diritto della crisi, che sembra rimanere centrato sul paradigma del debito e posto a tutela dei creditori, quale \u00e8 sempre stato nella Storia (quantomeno nel diritto europeo continentale).<br \/>\n<b>Allerta<\/b><br \/>\nFra tutte le novit\u00e0 del decreto pubblicato ieri in Gazzetta (Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14), solo due potrebbero incrinare questo paradigma. La prima \u00e8 l\u2019istituto dell\u2019allerta, quale misura funzionale a far emergere la crisi ai primi albori, per effetto del suo rilevamento da parte di alcuni soggetti qualificati (gli organi di controllo, da un lato, e l\u2019agenzia delle Entrate, l\u2019Inps e l\u2019agente della riscossione da un altro lato). Spetter\u00e0 a questi soggetti indurre l\u2019impresa ad adottare immediatamente le necessarie contromisure o a chiedere l\u2019intervento degli organismi di composizione delle crisi presso le Camere di commercio. Qui risiede la novit\u00e0 pi\u00f9 grande, nelle intenzioni, se \u00e8 vero che, com\u2019\u00e8 stato osservato, \u00e8 la prima volta in Italia che \u00abil diritto della crisi d\u2019impresa si interessa direttamente della crisi d\u2019impresa, non per favorire la ristrutturazione indirettamente, bens\u00ec per favorirla direttamente e per favorire indirettamente semmai il superamento dell\u2019insolvenza\u00bb (Fabrizio Di Marzio, \u00abFallimento. Storia di un\u2019idea\u00bb).<br \/>\n<b>Sovraindebitamento<\/b><br \/>\nLa seconda novit\u00e0 \u00e8 nelle norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini), ed \u00e8 la esdebitazione senza utilit\u00e0, consistente in una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori. La\u00a0<i>ratio<\/i>\u00a0di questa novit\u00e0, come spiega la relazione, non \u00e8 solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo dai debiti, ma anche quella di \u00abreimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi\u00bb. Il che significa guardare alla crisi del debitore non solo come alla crisi personale di un soggetto, ma come alla crisi di un centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi diffusi, diversi da quelli puri e semplici dei creditori.<br \/>\n<b>Concordati e liquidazione<\/b><br \/>\nMa le novit\u00e0 sono comunque molte, come si \u00e8 detto, e riguardano tutte le procedure: sia i concordati, sia il fallimento (o meglio, la liquidazione giudiziale), sia la liquidazione coatta amministrativa. Quanto ai concordati, basti pensare per un verso all\u2019introduzione del concordato preventivo di gruppo, che consentir\u00e0 l\u2019applicazione di un\u2019unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a societ\u00e0 diverse (sulla falsariga di quanto previsto fino ad oggi nell\u2019ambito dell\u2019amministrazione straordinaria); e per un altro verso, sempre in relazione al concordato preventivo, all\u2019attribuzione al tribunale di poteri di controllo non solo formali ma anche nel merito, quale il potere di accertare la fattibilit\u00e0 del piano. Quanto alla liquidazione giudiziale, una delle novit\u00e0 pi\u00f9 importanti \u00e8 senza dubbio la previsione di un unico modello processuale di accertamento della crisi, cui saranno assoggettate tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell\u2019individuazione della procedura adeguata al caso. Quanto alla liquidazione coatta amministrativa, la riforma elenca una serie di imprese assoggettabili esclusivamente a tale procedura, superando il principio vigente fino ad oggi, in virt\u00f9 del quale invece l\u2019assoggettamento alla liquidazione coatta anzich\u00e9 al fallimento poteva dipendere da un puro dato temporale.<br \/>\n<b>Organi di controllo<\/b><br \/>\nAlcune novit\u00e0 riguardano anche il Codice civile, e ci si riferisce ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo nelle societ\u00e0. A differenza della maggior parte delle altre, questa novit\u00e0 entrer\u00e0 in vigore tra 30 giorni (9 mesi per srl e coop gi\u00e0 costituite) e costringer\u00e0 una grande platea di soggetti a farvi i conti, perch\u00e9 abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligatoria.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nNiccol\u00f2 Nisivoccia<\/p>\n<div class=\"articleTitles\">\n<div class=\"articleTitle\">Parte la riforma<br \/>\nDopo una gestazione piuttosto lunga (il lavoro sulla legge delega \u00e8 partito nel corso della precedente legislatura) e dopo 77 anni dal varo della legge fallimentare \u00e8 stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il testo<br \/>\ndel decreto di riforma (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) che contiene il \u00abCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155\u00bb.<br \/>\nDue fasi<br \/>\nUna riforma a efficacia differita: una parte entra infatti in vigore tra trenta giorni, tutto il resto tra un anno e mezzo. Partono dunque subito, da una parte, l\u2019istituzione presso il ministero della Giustizia dell\u2019albo dei curatori e, dall\u2019altra, le novit\u00e0 inserite nel Codice civile sugli obblighi (con limiti abbassati rispetto a quelli vigenti) di nomina degli organi di controllo interni delle societ\u00e0<\/div>\n<div class=\"articleTitle\"><\/div>\n<div class=\"articleTitle\"><em><strong>16 marzo 2019<\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\"><em><strong>Albo dei curatori<\/strong><\/em><br \/>\nTra le novit\u00e0 in vigore tra trenta giorni va segnalata l\u2019istituzione dell\u2019albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel<br \/>\ncodice della crisi e dell\u2019insolvenza. Possono essere chiamati a svolgere tali funzioni avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro<br \/>\nOrgani di controllo<br \/>\nAltra importante novit\u00e0<br \/>\n\u00e8 sulla nomina dell\u2019organo<br \/>\ndi controllo o del revisore.<br \/>\n<strong>Che diventa obbligatoria\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>se la societ\u00e0 ha superato\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <em>1) due milioni di euro di attivo; 2) due milioni di euro di ricavi; 3) dieci dipendenti occupati durante l\u2019esercizio.<\/em><\/strong><br \/>\n<strong><em>Tale obbligo deve essere rispettato entro nove mesi a partire da oggi dalle Srl e dalle coop gi\u00e0 costituite.<\/em><\/strong><\/div>\n<div class=\"articleText\"><\/div>\n<div class=\"articleText\">\n<div class=\"articleTitles\">\n<div class=\"articleTitle\"><em><strong>15 agosto 2020<\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\"><em><strong>Allerta pre-crisi\u00a0<\/strong><\/em><br \/>\nFilo conduttore della riforma della crisi d\u2019impresa \u00e8 la conservazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale. Per questo sono previste misure che consentono di intervenire prima che sia troppo tardi, prima cio\u00e8 che la crisi diventi insolvenza conclamata. \u00c8 il caso dell\u2019\u00aballerta pre-crisi\u00bb innescata dagli organi di controllo interno delle societ\u00e0 o dai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate e Inps) cui fa seguito una procedura affidata a uno specifico organo di composizione della crisi istituito presso le Camere di commercio<br \/>\nSovraindebitamento<br \/>\nIl nuovo Codice della crisi di impresa e dell\u2019insolvenza ospita anche una sezione<br \/>\nsul fallimento del consumatore e delle<br \/>\npiccole imprese (quelle cio\u00e8 sotto le attuali soglie di rilevanza) che rende meno stringenti i requisiti soggettivi per l\u2019accesso alla procedura<\/div>\n<div class=\"articleText\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sar\u00e0 una rivoluzione, questa riforma (aldil\u00e0 del fatto che il \u00abfallimento\u00bb prender\u00e0 il nome di \u00abliquidazione giudiziale\u00bb)? 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