{"id":2359,"date":"2019-02-15T10:39:26","date_gmt":"2019-02-15T09:39:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2359"},"modified":"2019-02-15T10:39:26","modified_gmt":"2019-02-15T09:39:26","slug":"corsa-contro-il-tempo-sulle-e-fatture-di-gennaio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2359","title":{"rendered":"Corsa contro il tempo sulle e-fatture di gennaio"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Il regime transitorio: invio entro luned\u00ec 18, per evitare le sanzioni<\/strong><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Chi rimedia per il 16 marzo dovr\u00e0 sopportare la penalit\u00e0 piena per l\u2019Iva<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Ultimissimi giorni per l\u2019emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019; il termine per emetterle senza incorrere in sanzioni \u00e8 quello della liquidazione del periodo di effettuazione dell\u2019operazione, che per i contribuenti mensili scade luned\u00ec 18 febbraio.<br \/>\nL\u2019articolo 21 del Dpr 633\/1972, nella sua attuale versione, prevede l\u2019emissione della fattura al momento di effettuazione dell\u2019operazione, che coincide con la consegna per le cessioni di beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Il comma 1 dell\u2019articolo 21 prevede, poi, che la fattura si ha per emessa all\u2019atto della trasmissione al cessionario\/committente (tramite lo Sdi); per le fatture immediate, la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell\u2019operazione, mentre per le fatture differite la data della fattura \u00e8 quella di emissione\/trasmissione.<br \/>\nTuttavia, per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre per i soggetti che liquidano l\u2019Iva mensilmente), il comma 6 dell\u2019articolo 1 del Dlgs 127\/2015, come modificato dall\u2019articolo 10 del Dlgs 119\/2018, ha previsto la non applicazione di sanzioni se la fattura \u00e8 emessa entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell\u2019operazione. Dunque, considerato che il 16 febbraio (prorogato al 18 perch\u00e9 il 16 cade di sabato) scade il termine della liquidazione Iva di gennaio per i contribuenti mensili, entro questa data devono essere emesse le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio per non incorrere in sanzioni.<br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui la fattura sia emessa e trasmessa successivamente alla scadenza della liquidazione periodica (quindi dopo il 18 febbraio), ma entro il termine della liquidazione successiva (quindi entro il 16 marzo), \u00e8 possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell\u201980%. La riduzione delle sanzioni non trova per\u00f2 applicazione con riferimento all\u2019eventuale tardivo versamento dell\u2019Iva.<br \/>\nInfatti, in occasione di Telefisco 2019, l\u2019agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione prevista dal citato comma 6 dell\u2019articolo 1 del Dlgs 127\/2015 sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall\u2019articolo 6 Dlgs 471\/1997. Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a queste fattispecie non rientrano quelle relative all\u2019omesso versamento dell\u2019Iva da parte del cedente, che saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimento operoso.<br \/>\nEsemplificando, quindi:<br \/>\nun contribuente mensile che effettua un\u2019operazione nel mese di gennaio 2019 e che trasmette la relativa fattura allo Sdi entro il termine della liquidazione del 18 febbraio non incorre in nessuna sanzione;<br \/>\nil contribuente che, invece, avendo effettuato l\u2019operazione in gennaio, trasmette la fattura allo Sdi entro il 16 marzo (termine della liquidazione successiva) pu\u00f2 beneficiare della sanzione ridotta dell\u201980% per la tardiva fatturazione, ma applicher\u00e0 la sanzione piena (pari al 30%) per l\u2019Iva che non ha versato correttamente il 18 febbraio; pu\u00f2 scattare, inoltre, la sanzione per l\u2019incompleta comunicazione delle liquidazioni Iva fissata da 500 a 2mila euro.<br \/>\nPer far confluire l\u2019Iva che riguarda le fatture di gennaio nella liquidazione, relativamente alle fatture immediate la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell\u2019operazione e, pertanto, l\u2019Iva di queste fatture ricade a debito nel mese di competenza; se la fattura \u00e8 differita, come precisato dall\u2019agenzia delle Entrate, la data della fattura \u00e8 quella dell\u2019emissione e trasmissione allo Sdi. Ne consegue che il programma gestionale, se la fattura contiene una data del mese di febbraio, deve riuscire a farla ricadere nella liquidazione di gennaio.<br \/>\nLe fatture di acquisto del mese di gennaio, ricevute entro il 15 di febbraio, devono essere registrate nel mese di ricevimento, ma l\u2019Iva pu\u00f2 essere portata in detrazione nel mese di effettuazione dell\u2019operazione, dunque gennaio.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il regime transitorio: invio entro luned\u00ec 18, per evitare le sanzioni Chi rimedia per il 16 marzo dovr\u00e0 sopportare la penalit\u00e0 piena per l\u2019Iva Ultimissimi giorni per l\u2019emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019; il termine per emetterle senza incorrere in sanzioni \u00e8 quello della liquidazione del periodo di effettuazione &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2359\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Corsa contro il tempo sulle e-fatture di gennaio<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-2359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2359"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2359\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2360,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2359\/revisions\/2360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}