{"id":2361,"date":"2019-02-15T11:00:41","date_gmt":"2019-02-15T10:00:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2361"},"modified":"2019-02-15T11:00:41","modified_gmt":"2019-02-15T10:00:41","slug":"nota-di-variazione-iva-il-termine-per-lemissione-scatta-dalla-sottoscrizione-del-lodo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2361","title":{"rendered":"Nota di variazione Iva, il termine per l\u2019emissione scatta dalla sottoscrizione del lodo"},"content":{"rendered":"<p>Dalla sottoscrizione e non dall\u2019esecutivit\u00e0 del lodo arbitrale che fa venir meno l\u2019operazione scatta il termine di emissione della relativa nota di variazione Iva. Il termine ultimo per l\u2019emissione della nota di variazione \u00e8 determinata dall\u2019articolo 19 del Dpr 633\/72 e se gi\u00e0 spirato non ammette mai la presentazione di una dichiarazione integrativa.<\/p>\n<p>L\u2019agenzia delle Entrate, con la risposta n. 55 di ieri (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/normativa+e+prassi\/risposte+agli+interpelli\/interpelli\/archivio+interpelli\/interpelli+2019\/febbraio+2019+interpelli\/interpello+55+2019\/Risposta+n.+55+del+2019.pdf\" target=\"_blank\">clicca qui per consultarla<\/a> ), ha specificato alcuni principi relativi ai tempi ed ai modi di recupero dell\u2019imposta relativa ad un\u2019operazione correttamente fatturata, che \u00e8 venuta meno in tutto o in parte. In particolare, l\u2019Agenzia ha ribadito che la nota di variazione pu\u00f2 essere emessa, anche oltre il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell\u2019operazione, in ipotesi di risoluzione, recesso e revoca del contratto che, nella pratica, si manifestano attraverso atti di accertamento negoziale o sentenze, tra cui fa rientrare anche il lodo arbitrale precisando, in questo ultimo caso, che il dies a quo per il computo del termine per l\u2019emissione della nota di variazione \u00e8 la data di sottoscrizione del lodo.<\/p>\n<p>Una volta realizzatosi il presupposto per l\u2019emissione della nota di variazione, occorre far riferimento al termine entro cui poter esercitare il diritto a detrazione dell\u2019imposta che proprio dalla nota di variazione trae origine. Ebbene, in questo caso l\u2019agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 1\/E del 2018 (in commento al Dl 50\/2017), ha confermato che se i presupposti per l\u2019emissione della nota di variazione si sono verificati ante 1\u00b0 gennaio 2017, si applica la norma di cui all\u2019art. 19, comma 1, vigente ratione temporis, secondo cui il diritto a detrazione poteva essere esercitato al pi\u00f9 tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto; mentre per tutte le note di variazione emesse successivamente a detta data, si applica l\u2019art. 19 tutt\u2019oggi vigente, secondo cui il diritto alla detrazione pu\u00f2 essere esercitato al pi\u00f9 tardi con la dichiarazione relativa all\u2019anno in cui il diritto alla detrazione \u00e8 sorto.<\/p>\n<p>Con questa risposta, l\u2019Agenzia ha sostanzialmente ribadito che il diritto a detrazione pu\u00f2 essere correttamente esercitato con l\u2019emissione della nota di variazione, secondo gli ordinari termini previsti dall\u2019art. 19. Tuttavia, nel caso in cui la nota di variazione non sia stata emessa entro la suddetta data e i termini siano gi\u00e0 spirati, non \u00e8 possibile recuperare l\u2019imposta versata presentando una dichiarazione integrativa a favore, in quanto, secondo l\u2019Agenzia, mancano i presupposti per poter presentare la dichiarazione integrativa, non ravvisandosi alcun errore od omissione cui rimediare con riferimento all\u2019anno di emissione della fattura originaria.<\/p>\n<p>Per di pi\u00f9, non sarebbe nemmeno possibile sostenere che la mancata emissione della nota di variazione sia stato un errore commesso dal contribuente, che possa essere corretto; ci\u00f2 in quanto l\u2019emissione di una nota di variazione in diminuzione \u00e8 una facolt\u00e0 concessa al contribuente, cui lo stesso pu\u00f2 rinunciare, e non un obbligo.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia conclude poi con un principio, secondo cui l\u2019emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa: mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralit\u00e0 dell\u2019Iva, la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell\u2019imposta versata in misura superiore, ma non anche il riversamento da parte di chi l\u2019ha detratta.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalla sottoscrizione e non dall\u2019esecutivit\u00e0 del lodo arbitrale che fa venir meno l\u2019operazione scatta il termine di emissione della relativa nota di variazione Iva. 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