{"id":2367,"date":"2019-02-21T14:58:59","date_gmt":"2019-02-21T13:58:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2367"},"modified":"2019-02-21T14:58:59","modified_gmt":"2019-02-21T13:58:59","slug":"aggio-da-giustificare-con-lattivita-svolta-dalla-riscossione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2367","title":{"rendered":"Aggio da giustificare con l\u2019attivit\u00e0 svolta dalla riscossione"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Ctp di Parma: i rilievi del contribuente obbligano alla motivazione<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\"><strong>\u00c8 illegittimo l\u2019aggio richiesto nella cartella di pagamento se l\u2019agente per la riscossione non documenta le prestazioni eseguite e le spese sostenute. A precisarlo \u00e8 la Commissione Tributaria di Parma con la sentenza n. 38, depositata il 12 febbraio 2019.\u00a0<\/strong><br \/>\nIl contenzioso partiva da una societ\u00e0 che impugnava una cartella di pagamento relativa a imposte dichiarate e non versate.Tra i motivi di ricorso la contribuente eccepiva la mancata indicazione del calcolo degli interessi e la giustificazione degli aggi pretesi ritenuti sproporzionati rispetto all\u2019attivit\u00e0 svolta. L\u2019agente della riscossione si costituiva in giudizio.<br \/>\nIl collegio parmense ha innanzitutto rilevato che l\u2019articolo 11 del Dlgs 546\/1992, recentemente modificato, prevede che l\u2019agente della riscossione (cos\u00ec come anche l\u2019agenzia delle Entrate) \u00absta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata\u00bb. La scelta di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa affinch\u00e9 sia valida presuppone che si sia in presenza di un caso speciale, che intervenga una preventiva apposita e motivata delibera, la quale deve essere vagliata dagli organi di vigilanza e, infine, che sia prodotta in giudizio la prova della sussistenza di tali elementi (Cassazione, sentenza 28684\/2018).<br \/>\nNe consegue cos\u00ec che \u00e8 nullo il mandato conferito all\u2019avvocato del libero foro rilasciato senza il vaglio dell\u2019organo di vigilanza e in assenza di un\u2019esigenza specifica.<br \/>\nNella specie, la procura allegata al fascicolo processuale telematico, non indicava alcun elemento necessario: mancava, infatti, la deliberazione e l\u2019indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato la deroga all\u2019ordinario criterio della difesa in proprio dell\u2019Ente pubblico. Tuttavia, i giudici hanno precisato che da ci\u00f2 non conseguiva automaticamente l\u2019accoglimento del ricorso.<br \/>\nCon riferimento alla mancata indicazione del calcolo degli interessi, nella sentenza \u00e8 precisato che, secondo l\u2019orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Cassazione, sentenza 17765\/2018), il contribuente deve essere messo in condizioni di verificare la correttezza della pretesa, senza essere obbligato ad attingere a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo seguito dall\u2019Ufficio.<br \/>\nPer quanto riguarda l\u2019aggio, invece, nella cartella di pagamento era individuato come \u201coneri di riscossione\u201d.<br \/>\nL\u2019articolo 17 del Dlgs 112\/99 precisa che gli oneri di riscossione e di esecuzione devono essere commisurati ai costi per il funzionamento del servizio di riscossione. Tuttavia, quando il ricorrente contesta l\u2019inesistenza o la sproporzione dell\u2019aggio preteso, l\u2019onere della prova si trasferisce in capo all\u2019esattore.<br \/>\nOccorreva cos\u00ec dimostrare la consistenza delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle somme richieste per tali prestazioni. In assenza, quindi della prova dei costi pretesi al contribuente, gli oneri della riscossione non possono ritenersi effettivamente sostenuti e di conseguenza devono essere annullati.<br \/>\nL\u2019interessante decisione non sembra avere precedenti: se dovesse essere condivisa da altri giudici potrebbe comportare una maggiore trasparenza in capo all\u2019agente della riscossione nella quantificazione dell\u2019aggio preteso.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nLaura Ambrosi<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ctp di Parma: i rilievi del contribuente obbligano alla motivazione \u00c8 illegittimo l\u2019aggio richiesto nella cartella di pagamento se l\u2019agente per la riscossione non documenta le prestazioni eseguite e le spese sostenute. 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