{"id":2380,"date":"2019-02-26T12:14:44","date_gmt":"2019-02-26T11:14:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2380"},"modified":"2019-02-26T12:14:44","modified_gmt":"2019-02-26T11:14:44","slug":"crisi-dimpresa-lassenza-delle-scritture-contabili-pesa-sullamministratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2380","title":{"rendered":"Crisi d\u2019impresa, l\u2019assenza delle scritture contabili \u00abpesa\u00bb sull\u2019amministratore"},"content":{"rendered":"<div>\n<div class=\"span2 span2ext sticky is_stuck\">\n<aside>\n<div class=\"well\"><time class=\"date\" datetime=\"2019-02-26\"><\/time><br \/>\nIl prossimo 16 marzo entreranno in vigore le prime norme del \u00abCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u00bb in attesa poi del decorso della lunga vacatio legis che porter\u00e0 alla completa entrata in vigore a fare tempo dal 15 agosto 2020.<\/div>\n<\/aside>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"span9\">\n<div class=\"contenuto\">\n<p>Tra le norme destinate a entrare subito in vigore vi sono quelle destinate a modificare alcuni articoli del codice civile e, in particolare, l\u2019<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/02\/26\/art%20378.pdf&amp;uuid=ABgQHyXB\" target=\"_blank\">articolo 378<\/a> rubricato \u00abResponsabilit\u00e0 degli amministratori\u00bb che va a modificare i disposti dell\u2019articolo 2486 del codice civile.<\/p>\n<p>Tale articolo introduce, nell\u2019ambito della liquidazione giudiziale, un parametro presuntivo di quantificazione dei danni arrecati dall\u2019organo amministrativo in conseguenza dei poteri a esso attribuiti per la conservazione dell\u2019integrit\u00e0 e del valore del patrimonio sociale, laddove si verifichi una causa di scioglimento della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Infatti, il nuovo testo dell\u2019art. 2486 del codice civile stabilisce che, quando \u00e8 accertata la responsabilit\u00e0 degli amministratori, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l\u2019amministratore \u00e8 cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si \u00e8 verificata una causa di scioglimento di cui all\u2019articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalit\u00e0, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.<\/p>\n<p>Viene, comunque, fatta salva la prova, da parte degli amministratori convenuti, di un diverso ammontare del danno risarcibile<\/p>\n<p>Ma la situazione diventa molto pi\u00f9 pesante per gli amministratori laddove a carico della societ\u00e0 sia stata aperta una procedura concorsuale. Infatti, lo stesso articolo prevede che se mancano le scritture contabili o se a causa dell\u2019irregolarit\u00e0 delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno \u00e8 liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, trovando cos\u00ec applicazione un parametro risarcitorio spesso usato dalla giurisprudenza pi\u00f9 risalente, ma che la corte di Cassazione aveva ritenuto di corretta applicazione solo in via assolutamente residuale (Cass. Civ. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100).<\/p>\n<p>La portata dell\u2019intervento riformatore \u00e8 di notevole rilevanza e costringer\u00e0 tutti gli amministratori a porre una particolare attenzione non solo alla corretta tenuta delle scritture contabili, ma anche a una corretta custodia e conservazione anche nelle fasi pi\u00f9 \u00abdelicate\u00bb della vita dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2, quindi, legittimamente affermare che l\u2019intento latamente punitivo della norma in parola dovrebbe o vorrebbe sanare quelle situazioni, che molto spesso si verificano nelle procedure concorsuali, nelle quali il curatore si ritrova nella parziale o completa impossibilit\u00e0 di ricostruire la contabilit\u00e0 della societ\u00e0 sia per una corretta gestione del fallimento, sia ai fini della valutazione di eventuali responsabilit\u00e0 degli organi della stessa.<\/p>\n<p>Ne consegue che il \u00abCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u00bb ha posto una pietra miliare non solo nell\u2019individuazione di un parametro oggettivo, ma soprattutto ha fornito un nuovo parametro quantitativo del danno cagionato dagli organi sociali, da cui difficilmente la giurisprudenza riuscir\u00e0 a discostarsi nella futura valutazione delle controversie sottoposte alla sua attenzione, mettendo definitivamente fine a lunghi dibattiti giurisprudenziali.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il prossimo 16 marzo entreranno in vigore le prime norme del \u00abCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u00bb in attesa poi del decorso della lunga vacatio legis che porter\u00e0 alla completa entrata in vigore a fare tempo dal 15 agosto 2020. 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