{"id":2399,"date":"2019-03-07T11:51:43","date_gmt":"2019-03-07T10:51:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2399"},"modified":"2019-03-07T11:51:43","modified_gmt":"2019-03-07T10:51:43","slug":"la-societa-estinte-prova-a-dribblare-le-pretese-a-titolo-di-sanzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2399","title":{"rendered":"La societ\u00e0 estinte prova a dribblare le pretese a titolo di sanzione"},"content":{"rendered":"<p>Estendere alle societ\u00e0 le soluzioni elaborate con riferimento alla successione delle persone fisiche \u00e8 utile ma vanno evitate distorsioni applicative.<\/p>\n<p>A partire dal 2010, le sezioni unite della corte di Cassazione hanno a pi\u00f9 riprese chiarito che il principio espresso dall\u2019articolo 2495 del codice civile, nella sua formulazione vigente ancora oggi, trova applicazione sia per le societ\u00e0 di capitali che per quelle di persone.<\/p>\n<p>Pertanto, al momento della cancellazione di una societ\u00e0 dal registro delle imprese, la medesima si estingue, a prescindere dal fatto che residuino rapporti giuridici non esauriti.<\/p>\n<p>I debiti sociali, in particolare, non vengono meno, ma si trasferiscono in capo agli ex soci \u2013 sulla scorta di un fenomeno che la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha ricondotto a una successione, seppure sui generis \u2013 e, a determinate condizioni stabilite per legge, ai liquidatori, i quali rispondono dei debiti che, per loro colpa, non siano stati soddisfatti prima della chiusura della liquidazione.<\/p>\n<p><em><strong>Quanto alla posizione degli ex soci, peraltro, occorre distinguere il caso delle societ\u00e0 di persone, di quelle di capitali e, per queste ultime, l\u2019evenienza che si tratti di pendenze correlate all\u2019assolvimento delle imposte dirette:<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>\u2022gli ex soci delle societ\u00e0 di persone (illimitatamente responsabili, durante societate) rispondono per intero e in solido tra loro delle pendenze sociali insoddisfatte;<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>\u2022gli ex soci delle societ\u00e0 di capitali, invece, sono ordinariamente tenuti al pagamento dei debiti sociali soltanto entro i limiti di valore di quanto ricevuto in forza del bilancio finale di liquidazione, mentre se i debiti insoddisfatti pertengono alle imposte dirette, i limiti della responsabilit\u00e0 si estendono al valore delle attribuzioni risalenti ai due periodi d\u2019imposta precedenti l\u2019apertura della fase liquidatoria.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Neppure i processi vanno incontro a estinzione per il venire meno della societ\u00e0 che vi abbia assunto il ruolo di parte, ma proseguono previa riassunzione a opera o nei confronti degli ex soci; anche in questo caso, la dinamica \u00e8 del tutto analoga a quella che si pone nei casi di successione a titolo universale nel diritto controverso.<\/p>\n<p>Peraltro, occorre precisare che, per quanto riguarda i giudizi vertenti in materia tributaria, l\u2019estinzione della societ\u00e0 contribuente ha effetto soltanto decorsi cinque anni dalla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese e il medesimo effetto concerne anche la soggettivit\u00e0 dell\u2019ente ai fini dell\u2019eventuale soggezione all\u2019accertamento e alla riscossione; pertanto, l\u2019Amministrazione finanziaria potr\u00e0, entro i cinque anni dalla cancellazione, notificare atti impositivi e processuali alla societ\u00e0 (sia essa di capitali o di persone) come se la stessa fosse ancora validamente costituita.<\/p>\n<p>Infine, occorre soffermarsi sul destino delle pretese promananti dall\u2019esercizio di poteri sanzionatori; per simili ipotesi, la giurisprudenza della corte di Cassazione \u00e8 attualmente orientata nel ritenere che le stesse si estinguano con il venir meno dell\u2019ente al quale sono state irrogate, in applicazione del principio, espresso nella materia tributaria dall\u2019articolo 8 del Dlgs 472\/1997, per cui le sanzioni non si trasmettono agli eredi di chi abbia commesso l\u2019illecito.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, si tratta di una soluzione che potrebbe meritare un ripensamento; ci\u00f2, per due distinti ordini di ragioni:<br \/>\n\u2022da un lato, perch\u00e9, seppure con riferimento a fattispecie diverse, la stessa giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha affermato che l\u2019articolo 8 citato non \u00e8 suscettibile di applicazione in via analogica;<br \/>\n\u2022dall\u2019altro lato, perch\u00e9 si finirebbe per agevolare ingiustificatamente i partecipanti all\u2019impresa associata, in quanto gli stessi, mediante un procedimento riconducibile alla loro volont\u00e0 (qual \u00e8 la messa in liquidazione) potrebbero beneficiare dell\u2019effetto di \u00abpurgazione\u00bb dalle pretese sanzionatorie di un patrimonio a loro, in ultima analisi, riferibile.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estendere alle societ\u00e0 le soluzioni elaborate con riferimento alla successione delle persone fisiche \u00e8 utile ma vanno evitate distorsioni applicative. 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