{"id":2406,"date":"2019-03-14T10:34:48","date_gmt":"2019-03-14T09:34:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2406"},"modified":"2019-03-14T10:34:48","modified_gmt":"2019-03-14T09:34:48","slug":"la-rivalutazione-dei-beni-dimpresa-supera-il-costo-storico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2406","title":{"rendered":"La rivalutazione dei beni d\u2019impresa \u00absupera\u00bb il costo storico"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Appuntamento con la rivalutazione dei beni dell\u2019impresa nei bilanci del 2018 in chiusura; infatti, la legge di Bilancio 2019, con i commi 940-950, ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">L\u2019aggiornamento dei valori \u00e8 una opportunit\u00e0 da valutare, ad esempio, nel caso di imprese che detengono beni riscattati a seguito del contratto di leasing e tuttora impiegati nel processo produttivo; cos\u00ec pure la rivalutazione \u00e8 opportuna per gli assets che nei prossimi anni saranno ceduti nonch\u00e9 per il riallineamento dei disavanzi di fusione imputati sul valore dei beni immobili.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La rivalutazione, infatti, consente di sostituire il costo storico del bene con il suo valore effettivo, determinando, in caso di cessione, una minore plusvalenza.<\/p>\n<p><b>Le regole per rivalutare<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Possono accedere alla rivalutazione dei beni di impresa i soggetti indicati nell\u2019articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, ovvero societ\u00e0 di capitali ed enti commerciali, a condizione che non adottino i principi contabili internazionali. Possono aderire tutti i soggetti che rientrano nel reddito di impresa, compresi i contribuenti in contabilit\u00e0 semplificata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Sono rivalutabili i beni materiali e immateriali iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2017, comprese le partecipazioni e con esclusione degli immobili alla cui produzione e\/o scambio \u00e8 diretta l\u2019attivit\u00e0 di impresa. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell\u2019inventario e nella nota integrativa.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\"><b>Tutti i passaggi per le rivalutazioni<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il maggior valore riconosciuto ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali con il versamento di una imposta sostitutiva, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il maggior valore attribuito ai beni per effetto della rivalutazione \u00e8 riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e Irap a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui \u00e8 eseguita la rivalutazione; limitatamente ai beni immobili il maggior valore derivante dalla imputazione del disavanzo di fusione \u00e8 riconosciuto dal 2020.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Ci\u00f2 significa che, fino al raggiungimento del terzo anno successivo a quello di rivalutazione, alla fine dell\u2019esercizio si calcoler\u00e0 l\u2019ammortamento sul costo del bene rivalutato ma, ai fini fiscali, non essendo riconosciuto questo valore, si dovr\u00e0 effettuare una variazione in aumento. L\u2019ammortamento civilistico eccedente quello fiscalmente ammesso comporta l\u2019emersione di un costo temporaneamente indeducibile e quindi lo stanziamento delle imposte anticipate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Contemporaneamente alla rivalutazione, \u00e8 consentito effettuare l\u2019affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell\u2019Irap e di eventuali addizionali pari al 10 per cento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell\u2019esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi in quello relativo all\u2019anno 2018 la cui approvazione \u00e8 generalmente prevista entro il prossimo 30 aprile 2019.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La rivalutazione secondo le modalit\u00e0 ormai consuete pu\u00f2 avvenire secondo tre criteri alternativi:<\/p>\n<p class=\"pallino-block\"><b>1)\u00a0<\/b>rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l\u2019originaria durata del processo di ammortamento;<\/p>\n<p class=\"pallino-block\"><b>2)\u00a0<\/b>rivalutazione del solo costo storico, determinando un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure procedendo con l\u2019incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite.<\/p>\n<p class=\"pallino-block\"><b>3)<\/b>\u00a0riduzione del fondo di ammortamento con conseguente stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Si ricorda che la circolare dell\u2019Agenzia 14\/E\/2017 ha fornito chiarimenti in merito.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Appuntamento con la rivalutazione dei beni dell\u2019impresa nei bilanci del 2018 in chiusura; infatti, la legge di Bilancio 2019, con i commi 940-950, ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione. 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