{"id":2412,"date":"2019-03-15T17:10:50","date_gmt":"2019-03-15T16:10:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2412"},"modified":"2019-03-15T17:10:50","modified_gmt":"2019-03-15T16:10:50","slug":"esteso-il-patteggiamento-con-debito-fiscale-non-estinto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2412","title":{"rendered":"Esteso il patteggiamento con debito fiscale non estinto"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Possibilit\u00e0 ampliata ai reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione<\/strong><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\">La divergenza delle cause di non punibilit\u00e0 resta il nodo da sciogliere<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">\u00c8 legittimo il patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. A enunciare questo innovativo principio di diritto \u00e8 la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 10800\/2019<br \/>\nUn imprenditore era imputato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell\u2019Iva e di occultamento di scritture contabili.<br \/>\nIl tribunale, previo consenso del Pm, lo ammetteva al patteggiamento. Avverso tale decisione la procura generale proponeva appello per Cassazione lamentando l\u2019inosservanza dell\u2019articolo 13 bis del decreto legislativo 74\/2000, in base al quale l\u2019applicazione della pena concordata in base all\u2019articolo 444 del Codice di procedura penale pu\u00f2 essere chiesta dalle parti solo dopo l\u2019estinzione dei debiti tributari con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all\u2019accertamento.<br \/>\nNella specie questa condizione non si era verificata, per cui il pubblico ministero non avrebbe dovuto prestare il proprio consenso al patteggiamento, fermo restando che il tribunale avrebbe dovuto, d\u2019ufficio, verificare la ritualit\u00e0 della richiesta del rito alternativo<br \/>\nLa Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura affermando un innovativo principio di diritto.<br \/>\nI giudici di legittimit\u00e0 hanno innanzitutto ribadito che la condizione per accedere al patteggiamento per i reati tributari \u00e8 costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonch\u00e9 dal ravvedimento operoso. Tale regola generale, prevista dall\u2019articolo 13-bis del Dlgs 74\/2000, subisce tuttavia alcune eccezioni e, segnatamente, la possibilit\u00e0 comunque di usufruire della causa di non punibilit\u00e0 in caso di integrale pagamento del debito. Si tratta in particolare dei seguenti illeciti:<br \/>\nomesso versamento delle ritenute, dell\u2019Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell\u2019ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l\u2019apertura del dibattimento;<br \/>\nomessa presentazione della dichiarazione ovvero presentazione infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d\u2019imposta successivo, e tali adempimenti siano intervenuti prima che l\u2019autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, attivit\u00e0 di accertamento o procedimenti penali.<br \/>\nIn passato la Cassazione (sentenza 38684\/2018) aveva condivisibilmente ritenuto che per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiamento, la previsione dell\u2019integrale pagamento del debito in quanto, ove fosse avvenuto, l\u2019imputato conseguiva la non punibilit\u00e0.<br \/>\nIn sostanza se il contribuente avesse pagato il dovuto entro l\u2019apertura del dibattimento non era pi\u00f9 punibile e pertanto doveva dedursi che per accedere al patteggiamento il pagamento non fosse necessario. Ora i giudici, estendono tale principio anche ai delitti di omessa presentazione e dichiarazione infedele e quindi il pagamento dei tributi derivanti dalla commissione di tali reati, poich\u00e9 fa conseguire la non punibilit\u00e0, non pu\u00f2 essere richiesto come condizione per il patteggiamento.<br \/>\nLa pronuncia, da accogliere con favore, desta tuttavia qualche perplessit\u00e0. La causa di non punibilit\u00e0 per i delitti di omessi versamenti e quelli dichiarativi non coincide. In sostanza mentre per i primi, estinguendo il debito precedentemente all\u2019apertura del dibattimento, il contribuente consegue la non punibilit\u00e0 e quindi non ha senso subordinare il patteggiamento alla medesima condizione, per i reati dichiarativi sono necessari adempimenti antecedenti all\u2019apertura del dibattimento (presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della successiva, mancata conoscenza dell\u2019avvio di attivit\u00e0 di controllo). Ne consegue che l\u2019imputato pu\u00f2 estinguere il debito ma non ottenere la non punibilit\u00e0 perch\u00e9 ad esempio ha pagato successivamente alla conoscenza dell\u2019attivit\u00e0 di controllo ma prima del dibattimento.<br \/>\nPer queste ragioni potrebbe ammettersi il patteggiamento solo a condizione del pagamento del debito, atteso che, a differenza degli omessi versamenti, tale adempimento non fa scattare automaticamente la non punibilit\u00e0.<br \/>\nInfine la Cassazione ha chiarito che per i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili il patteggiamento deve essere accordato senza alcun pagamento del debito in quanto si tratta di illeciti che di per s\u00e9 non determinano un debito di imposta.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<br \/>\nAntonio Iorio<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Possibilit\u00e0 ampliata ai reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione La divergenza delle cause di non punibilit\u00e0 resta il nodo da sciogliere \u00c8 legittimo il patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. 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