{"id":2414,"date":"2019-03-18T09:23:09","date_gmt":"2019-03-18T08:23:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2414"},"modified":"2019-03-18T09:23:09","modified_gmt":"2019-03-18T08:23:09","slug":"errori-formali-regolarizzazione-entro-il-2-marzo-del-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2414","title":{"rendered":"Errori formali, regolarizzazione entro il 2 marzo del 2020"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Efficacia della sanatoria subordinata alla rimozione \u2013 anche se un po&#8217; nebulosa &#8211; delle irregolarit\u00e0 o omissioni. Apertura anche alle violazioni commesse da sostituti d&#8217;imposta e intermediari abilitati. Sono alcuni degli aspetti pi\u00f9 rilevanti contenuti nel provvedimento di ieri del direttore dell&#8217;agenzia delle Entrate (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/03\/16\/Provvedimento_Errori_Formali.pdf&amp;uuid=ABQREIeB\" target=\"_blank\">prot. 62274\/2019<\/a>) in attuazione della sanatoria delle irregolarit\u00e0 formali disciplinata dall&#8217;articolo 9 del Dl 119\/2018.<\/p>\n<p><b>Ambito applicativo<\/b><\/p>\n<p id=\"U101364246597tH\" class=\"paragrafo\">Le violazioni formali regolarizzabili sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 da contribuenti, sostituti d&#8217;imposta, intermediari e chiunque sia tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti. Il provvedimento, quindi, apre anche alle violazioni commesse dagli intermediari telematici.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il primo elemento fondamentale per accedere alla regolarizzazione \u00e8 che, per la violazione formale, risulti competente l&#8217;agenzia delle Entrate all&#8217;irrogazione della sanzione. Il secondo \u00e8 che la violazione non incida sulla determinazione della base imponibile, dell&#8217;imposta e sul versamento del tributo. Il provvedimento precisa che l&#8217;omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare un&#8217;imposta dovuta, non rientra nella sanatoria.<\/p>\n<p><b>La rimozione dell&#8217;errore<\/b><\/p>\n<p id=\"U101364246597eCI\" class=\"paragrafo\">Il secondo presupposto per accedere alla sanatoria \u00e8 la rimozione delle irregolarit\u00e0 od omissioni commesse per ciascuno dei periodi d&#8217;imposta per i quali si effettua il versamento dei 200 euro. Su questo aspetto, molto delicato, il provvedimento disciplina diverse casistiche in modo non chiarissimo (punto 2.7). Il termine ordinario entro cui la rimozione degli errori deve essere effettuata \u00e8 il 2 marzo 2020. Si prevede per\u00f2 che se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo (quale possa essere \u00e8 ignoto) la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d&#8217;imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria \u00e8 comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall&#8217;Agenzia, che non pu\u00f2 essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in presenza di violazioni formali gi\u00e0 constatate o per la quale sia stata irrogata la sanzione oppure comunque fatta presente (la violazione) all&#8217;interessato. \u00c8 comunque chiaramente detto che l&#8217;eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. Quindi, in questo ginepraio si pu\u00f2 dire che, la deadline per la rimozione dell&#8217;errore \u00e8 il 2 marzo 2020. Che tutto ci\u00f2 che \u00e8 sanato entro tale data \u00e8 attratto nella sanatoria (a condizione che siano versati i 200 euro). E che ci saranno casi in cui il soggetto che ha versato i 200 euro potr\u00e0 far valere la sanatoria anche regolarizzando l&#8217;errore post-controllo nel termine che sar\u00e0 fissato dall&#8217;Agenzia.<\/p>\n<p id=\"U101364246597qTH\" class=\"paragrafo\">Il provvedimento stabilisce ulteriormente che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo ai profili della violazione formale. Si evoca, a tale riguardo, le violazioni riguardanti l&#8217;errata applicazione dell&#8217;inversione contabile ma potremmo aggiungere, anche gli errori e le omissioni relativi alle comunicazioni periodiche Iva poi assorbite dalla dichiarazione annuale Iva.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il provvedimento dispone il divieto della compensazione, anche se non stabilito dalla norma. Infine, sorprendentemente, si prevede che il differimento di due anni dei termini di accertamento per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, stabilito dal comma 6 dell&#8217;articolo 9, riguarda i Pvc anche successivi al 24 ottobre 2018. Davvero criptica &#8211; oltrech\u00e9 indeterminata &#8211; anche tale previsione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Efficacia della sanatoria subordinata alla rimozione \u2013 anche se un po&#8217; nebulosa &#8211; delle irregolarit\u00e0 o omissioni. Apertura anche alle violazioni commesse da sostituti d&#8217;imposta e intermediari abilitati. 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