{"id":2420,"date":"2019-03-19T15:19:08","date_gmt":"2019-03-19T14:19:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2420"},"modified":"2019-03-19T15:19:08","modified_gmt":"2019-03-19T14:19:08","slug":"sanatoria-per-tutte-le-violazioni-relative-alle-comunicazioni-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2420","title":{"rendered":"Sanatoria per tutte le violazioni relative alle comunicazioni Iva"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><em><strong>\u00c8 possibile definire anche le sviste e le carenze sui dati per gli studi di settore<\/strong><\/em><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\"><em><strong>La regolarizzazione vale solo per violazioni che non impattano sull\u2019imponibile<\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Il provvedimento 62274\/2019, attuativo della sanatoria delle violazioni formali (articolo 9 del Dl 119\/2018) varato venerd\u00ec dall\u2019agenzia delle Entrate, non individua precisamente le fattispecie interessate dalla regolarizzazione, enunciando invece principi di carattere pi\u00f9 generale: in particolare, la violazione, per essere considerata formale, non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell&#8217;imposta e sul versamento del tributo precisando, a scanso di equivoci, che l&#8217;omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare alcuna imposta dovuta, non rientra nella sanatoria delle irregolarit\u00e0 formali, perch\u00e9 questa omissione rileva sempre ai fini della determinazione della base imponibile.<br \/>\nPer individuare esattamente le violazioni sanabili occorre quindi interrogarsi sulla precisa latitudine della sanatoria tenendo a mente che la definizione non \u00e8 subordinata al solo pagamento della quota fissa di 200 euro per anno, ma anche alla regolarizzazione postuma della violazione.<br \/>\nSi possono senz&#8217;altro considerare formali e quindi rientranti nella sanatoria, tutte le violazioni che vengono punite dall&#8217;articolo 8 del Dlgs 471\/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) con la sanzione fissa. \u00c8 il caso, ad esempio, dell&#8217;omessa o irregolare presentazione dei dati afferenti l&#8217;applicazione degli studi di settore. Inoltre, sono da considerarsi formali e, quindi, rientranti nella sanatoria, la gran parte degli obblighi di comunicazione previsti dall&#8217;articolo 11 dello stesso Dlgs 471\/1997, come, ad esempio, la comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche, la comunicazione dei dati delle fatture e degli elenchi Intrastat. Rientrano, inoltre, sicuramente nella sanatoria anche le violazioni relative all&#8217;inversione contabile quando l&#8217;imposta \u00e8 stata assolta dalla controparte (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2), l&#8217;omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e diverse altre per le quali si rimanda alla tabella a fianco.<br \/>\nIl provvedimento precisa anche che rientrano nella sanatoria non solo le violazioni formali commesse dai contribuenti, ma pure quelle che riguardano i sostituti d&#8217;imposta, gli intermediari ed i soggetti, pi\u00f9 in generale, tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti. In quest&#8217;ambito vanno quindi segnalate le eventuali violazioni commesse dagli intermediari abilitati nelle trasmissioni delle dichiarazioni dei propri assistiti, sanzionabili ai sensi dell&#8217;articolo 7-bis del Dlgs 241\/1997 e quelle pi\u00f9 in generale inerenti le varie comunicazioni all&#8217;anagrafe tributaria .<br \/>\nPi\u00f9 dubbia \u00e8 l&#8217;applicabilit\u00e0 della sanatoria alle violazioni che non sono state gi\u00e0 regolarizzate grazie al ricorso alla cosiddetta remissione in bonis. Ci riferiamo, ad esempio, all&#8217;accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all&#8217;obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale. Vista la posizione assunta nel provvedimento si potrebbe sostenere che queste violazioni possono aver inciso sulla determinazione della base imponibile, dell&#8217;imposta e sul versamento del tributo per cui resterebbero estranee alla sanatoria.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nDario Deotto<br \/>\nGian Paolo Ranocchi<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 possibile definire anche le sviste e le carenze sui dati per gli studi di settore La regolarizzazione vale solo per violazioni che non impattano sull\u2019imponibile Il provvedimento 62274\/2019, attuativo della sanatoria delle violazioni formali (articolo 9 del Dl 119\/2018) varato venerd\u00ec dall\u2019agenzia delle Entrate, non individua precisamente le fattispecie interessate dalla regolarizzazione, enunciando invece &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2420\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Sanatoria per tutte le violazioni relative alle comunicazioni Iva<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,50,8],"tags":[],"class_list":["post-2420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-reati-tributari","category-sanatoria","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2420"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2421,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2420\/revisions\/2421"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}