{"id":2439,"date":"2019-03-26T12:59:59","date_gmt":"2019-03-26T11:59:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2439"},"modified":"2019-03-26T12:59:59","modified_gmt":"2019-03-26T11:59:59","slug":"le-contestazioni-sul-bonus-rs-portano-al-credito-inesistente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2439","title":{"rendered":"Le contestazioni sul bonus R&#038;S portano al \u00abcredito inesistente\u00bb"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><em><strong>Primi controlli dell\u2019Agenzia sulle modalit\u00e0 di utilizzo dell\u2019agevolazione<\/strong><\/em><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\">Sanzioni da qualificare in maniera corretta per l\u2019indebita compensazione<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">L\u2019utilizzo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo inizia ad essere al centro dei controlli dell\u2019amministrazione finanziaria. Le questioni interpretative interessano, innanzitutto, il requisito della novit\u00e0. Queste contestazioni si riflettono sul piano sanzionatorio, quando l\u2019ufficio ritiene di elevare sanzioni per indebita compensazione di un credito considerato inesistente o non spettante.<br \/>\nSul concetto di novit\u00e0 va detto che l\u2019agenzia delle Entrate ha sempre legato la definizione di prodotto o processo nuovo al concetto di innovazione nelle sue diverse gradazioni, chiarendo che &#8211; ai fini dell\u2019eleggibilit\u00e0 delle attivit\u00e0 &#8211; rimarrebbero escluse tutte quelle trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero \u00abadattamento della tecnologia esistente\u00bb (circolare 10 maggio 2005, n. 25\/E). Quando l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo costituisca il miglioramento di un processo produttivo, l\u2019eventuale contestazione relativa alla non spettanza non potrebbe operare. Pi\u00f9 in generale, va sgombrato il campo da un equivoco. \u00c8 ovvio, infatti, che qualunque ricerca parta dai risultati di ricerche precedenti. Ragionare in maniera differente equivarrebbe a dire che, siccome il campo magnetico rotante \u00e8 stato studiato da Galileo Ferraris, da allora nessun lavoro sulle macchine elettriche sarebbe degno di essere chiamato ricerca.<br \/>\nNello stesso senso si sarebbe pure espressa l\u2019agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbero agevolabili \u00able modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e\/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto)\u00bb (circolare 10 maggio 2005, n. 25\/E).<br \/>\nQuanto ai profili sanzionatori, gli uffici sono soliti elevare, quanto meno in un primo tempo, la sanzione per indebita compensazione di un credito d\u2019imposta considerato \u00abinesistente per mancanza del requisito costitutivo\u00bb, piuttosto che \u00abnon spettante\u00bb. Si tratta di una scelta di non poco conto, dal momento che la sanzione per utilizzo del credito d\u2019imposta non spettante \u00e8 pari al 30% del credito. Viceversa, nel caso di contestazione di un credito inesistente si applicherebbe la sanzione dal 100% al 200%, senza possibilit\u00e0, peraltro, di potere fruire della \u00abdefinizione agevolata delle sanzioni\u00bb.<br \/>\nSi \u00e8 dell\u2019avviso che questo approccio sia contrario agli obiettivi dell\u2019articolo 13, comma 5 del Dlgs n. 471\/1997, pure considerando i chiarimenti forniti dalla Relazione illustrativa al Dlgs n. 158\/2015 di \u00abrevisione del sistema sanzionatorio\u00bb.<br \/>\nLa sanzione prevista per l\u2019indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extracontabile per documentare (sulla carta) attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo che, in realt\u00e0, non sono mai state svolte; o ancora, laddove il credito d\u2019imposta venga creato artificiosamente in sede di compilazione del modello F24 (Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36\/E).<br \/>\nViceversa, nel caso di questioni interpretative, quali ad esempio la lamentata carenza del requisito della novit\u00e0 della ricerca per potere beneficiare dell\u2019agevolazione, non potrebbe certo ricorrere l\u2019ipotesi del credito inesistente, ma al pi\u00f9 quella del credito \u00abnon spettante\u00bb. Pare indubbio, infatti, che laddove il credito d\u2019imposta sia stato inserito nella dichiarazione, accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti, come pure dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l\u2019effettivit\u00e0 dei costi sostenuti, non possa essere addebitato al contribuente alcun comportamento fraudolento.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<strong> Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/strong><br \/>\nDiego Avolio<br \/>\nBenedetto Santacroce<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Primi controlli dell\u2019Agenzia sulle modalit\u00e0 di utilizzo dell\u2019agevolazione Sanzioni da qualificare in maniera corretta per l\u2019indebita compensazione L\u2019utilizzo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo inizia ad essere al centro dei controlli dell\u2019amministrazione finanziaria. Le questioni interpretative interessano, innanzitutto, il requisito della novit\u00e0. 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