{"id":2443,"date":"2019-03-27T11:28:04","date_gmt":"2019-03-27T10:28:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2443"},"modified":"2019-03-27T11:28:04","modified_gmt":"2019-03-27T10:28:04","slug":"nellimpresa-con-lavoratori-in-distacco-in-bilico-la-deduzione-ai-fini-irap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2443","title":{"rendered":"Nell\u2019impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Le istruzioni ai modelli in contrasto con la circolare 22\/2015<\/strong><\/div>\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Lo sconto sull\u2019imponibile dovrebbe seguire il dipendente<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. Le istruzioni al modello infatti, pur citando la circolare 22\/E\/2015, sembrano in aperto contrasto con essa, creando un \u201ccorto circuito\u201d difficilmente risolvibile. In particolare non \u00e8 chiaro chi debba fruire \u2013 tra distaccante e distaccataria \u2013 delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 446\/1997). Con la circolare (si veda \u00abIl Sole-24 Ore\u00bb del 27 maggio 2016), l&#8217;Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall&#8217;impresa distaccante \u00abcon conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso\u00bb.<br \/>\nLa presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l&#8217;amministrazione (risoluzione 2\/DPF\/2008 e circolare 263\/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralit\u00e0 della posizione dell&#8217;impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinch\u00e9 il peso dell&#8217;imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35\/E\/2009 e 235\/E\/2008).<br \/>\nCi\u00f2 che non si comprende \u00e8 come questa presa di posizione si coordini con quanto sostenuto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi, le quali affermano che:<br \/>\ngli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l&#8217;applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall&#8217;articolo 11);<br \/>\nle spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l&#8217;impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l&#8217;impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini Irap, vanno indicate tra le \u201caltre variazioni in aumento\u201d;<br \/>\ngli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi, compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, vanno indicati tra le \u201caltre variazioni in diminuzione\u201d.<br \/>\nPremesso che in base al principio contabile Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti. Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo; secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non \u00e8 chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21\/2015).<br \/>\nStante questo \u201cpasticcio\u201d \u00e8 difficile comprendere chi ha diritto alle deduzioni sul lavoro dipendente. Dovrebbe restare il principio che la deduzione \u201csegue\u201d il dipendente, per cui dovrebbero spettare alla distaccataria, o deducendo il costo del personale in distacco senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, ossia disapplicando le istruzioni a favore della circolare; oppure riprendendo a tassazione detti costi, ma poi operando le deduzioni, se vengono invece applicate le le istruzioni.<br \/>\nI chiarimenti dovrebbero anche intervenire su altri aspetti: spettanza delle deduzioni diverse da quella \u201cresiduale\u201d; comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato; comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto, ad esempio, ente non commerciale.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<br \/>\nGiorgio Gavelli<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le istruzioni ai modelli in contrasto con la circolare 22\/2015 Lo sconto sull\u2019imponibile dovrebbe seguire il dipendente Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. 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