{"id":2445,"date":"2019-03-28T10:31:03","date_gmt":"2019-03-28T09:31:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2445"},"modified":"2019-03-28T10:31:03","modified_gmt":"2019-03-28T09:31:03","slug":"liti-pendenti-il-concetto-di-atto-impositivo-al-test-di-quelli-liquidatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2445","title":{"rendered":"Liti pendenti, il concetto di \u00abatto impositivo\u00bb al test di quelli liquidatori"},"content":{"rendered":"<p>La nuova disposizione finalizzata alla chiusura delle liti fiscali pendenti impone un\u2019attenta valutazione derivante dalla struttura della norma nella parte in cui delimita il perimetro di applicazione ai soli atti qualificati come impositivi.<br \/>\nTale contesto lascia intravedere che le controversie riguardanti atti con i quali l\u2019agenzia delle Entrate si \u00e8 limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti, resterebbero prive di una soluzione bonaria. L\u2019ultima conferma, in tal senso, arriva dalla Cassazione con la<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/2019\/03\/28\/Quotidiano%20Fisco\/GraficiWeb\/7099.pdf&amp;uuid=ABr5yshB\" target=\"_blank\">sentenza n. 7099 del 13 marzo 2019<\/a>\u00a0.<br \/>\nTra queste situazioni potrebbero rientrare, ad esempio, l\u2019avviso di liquidazione dell\u2019imposta di registro e dell\u2019imposta principale di successione e donazione, cos\u00ec come le cartelle che fanno seguito agli avvisi bonari.<\/p>\n<p>Per il momento, quindi, ci sono perplessit\u00e0 sulla possibilit\u00e0 di definire gli atti con i quali l\u2019ufficio richiede il pagamento dell\u2019imposta principale (ad esempio, registrazione d\u2019ufficio, richiesta di registrazione di atti giudiziari), dell\u2019imposta suppletiva e dell\u2019imposta complementare diversa da quella di un maggior valore accertato (ad esempio, decadenza dalle agevolazioni tributarie).<br \/>\nTuttavia, se nei precedenti provvedimenti di pacificazione fiscale l\u2019amministrazione finanziaria aveva prevalentemente escluso che la semplice attivit\u00e0 liquidatoria avesse la connotazione di attivit\u00e0 impositiva, rimane comunque margine per far rientrare nel novero degli atti impositivi, attraverso un\u2019attenta lettura sistematica delle norme e degli indirizzi giurisprudenziali, anche quei provvedimenti che per la prima volta esternalizzano la pretesa tributaria.<br \/>\nA questo proposito, la linea di demarcazione tra l\u2019 atto che ha natura impositiva e quello che non ce l\u2019ha non pu\u00f2 essere ricavata dalla semplice denominazione del provvedimento, ma deve essere verificata sulla base della sostanza e sull\u2019incidenza che lo stesso produce nella sfera patrimoniale del contribuente.<br \/>\nSu questi presupposti l\u2019agenzia delle Entrate chiar\u00ec, in merito alla chiusura delle liti fiscali minori (circolare 48\/E 2011), che in tema di liquidazione dell\u2019imposta principale di successione, affinch\u00e9 l\u2019atto avesse natura impositiva, occorreva che dal contenuto finale dell\u2019atto amministrativo tributario si ricavasse l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 discrezionale e valutativa dell\u2019ufficio di carattere non seriale.<\/p>\n<p>In quell\u2019occasione, inoltre, in merito all\u2019imposta di registro fu anche precisato, richiamando un precedente giurisprudenziale di legittimit\u00e0 (Cassazione 20731\/2010), che all\u2019avviso di liquidazione non pu\u00f2 essere esclusa la natura di atto impositivo quando questo \u00e8 destinato ad esprimere per la prima volta una pretesa maggiore rispetto a quella applicata al momento della registrazione.<br \/>\nIn sostanza, per essere definibile, bisogna guardare alla natura sostanziale del rapporto giuridico d\u2019imposta che si intende chiudere. In altre parole, l\u2019atto rientra nella sanatoria tutte le volte che dal suo contenuto si evincono passaggi cognitivi e valutativi necessari per arrivare alla formazione del provvedimento tributario. E questo pu\u00f2 avvenire anche quando oggetto del giudizio \u00e8 un avviso di liquidazione in quanto primo atto con cui viene richiesta l\u2019imposta.<br \/>\nDa tale contesto emerge chiaramente come una valutazione oggettiva e consapevole non pu\u00f2 prescindere, per coloro che intendo attivare la procedura agevolativa, da un intervento chiarificatore che specifichi le singole fattispecie rientranti nell\u2019ambito della sanatoria.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova disposizione finalizzata alla chiusura delle liti fiscali pendenti impone un\u2019attenta valutazione derivante dalla struttura della norma nella parte in cui delimita il perimetro di applicazione ai soli atti qualificati come impositivi. Tale contesto lascia intravedere che le controversie riguardanti atti con i quali l\u2019agenzia delle Entrate si \u00e8 limitata a liquidare le somme &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2445\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Liti pendenti, il concetto di \u00abatto impositivo\u00bb al test di quelli liquidatori<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-2445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2445"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2445\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2446,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2445\/revisions\/2446"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}