{"id":2449,"date":"2019-03-29T10:59:48","date_gmt":"2019-03-29T09:59:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2449"},"modified":"2019-03-29T10:59:48","modified_gmt":"2019-03-29T09:59:48","slug":"atto-annullato-se-manca-il-contraddittorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2449","title":{"rendered":"Atto annullato se manca il contraddittorio"},"content":{"rendered":"<p>Per i giudici tributari, gli atti del Fisco senza contraddittorio preventivo devono essere annullati. Proseguono infatti le sentenze che bocciano gli accertamenti degli uffici, che non sono preceduti da un contraddittorio preventivo.<\/p>\n<p>\u00c8 cos\u00ec che la pensa anche la Commissione tributaria provinciale di Enna, sentenza 887\/2018, depositata il 9 novembre 2018, che annulla l\u2019atto dell\u2019ufficio \u00abper omessa attivazione dell\u2019obbligatoria fase del contraddittorio preventivo e\/o endoprocedimentale\u00bb. La recente giurisprudenza, dopo un periodo ondivago, con consolidato orientamento, annulla ora gli atti emessi senza contraddittorio preventivo. Al riguardo, ecco, di seguito, alcune sentenze di merito e di legittimit\u00e0:<\/p>\n<p>\u2022 per la Cassazione, ordinanza 24386\/2017, depositata il 16 ottobre 2017, \u00abper i tributi cosiddetti \u201carmonizzati\u201d (Iva) \u2026 la violazione dell\u2019obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell\u2019Amministrazione comporta in ogni caso \u2026 l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019atto, purch\u00e9, in giudizio, il contribuente assolva l\u2019onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l\u2019opposizione di dette ragioni \u2026 si riveli non puramente pretestuosa\u00bb (Cassazione, sezioni unite, 24823\/15; confronta Cassazione, sezioni 6-5, 15744\/16);<\/p>\n<p>\u2022 per la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48\/02\/2018, va estesa l\u2019applicazione del confronto preventivo tra ufficio e contribuente prima dell\u2019emissione dell\u2019atto di accertamento. Una tutela che va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli \u201ca tavolino\u201d, e non solo per i tributi armonizzati come l\u2019Iva;<\/p>\n<p>\u2022per la Commissione tributaria provinciale di Potenza, sentenza n. 731\/01\/16, deve essere annullato l\u2019accertamento, in cui l\u2019ufficio, senza attivare il contraddittorio preventivo e\/o endoprocedimentale, ha considerato ricavi i movimenti bancari del socio di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Contro la sentenza, l\u2019ufficio ha proposto appello, sostenendo l\u2019errore del giudice nel ritenere la nullit\u00e0 dell\u2019accertamento per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale che \u00abdoveva ritenersi \u2026 esercitato, come si evinceva dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza dove risultava l\u2019instaurazione del contraddittorio\u00bb. L\u2019ufficio ha cos\u00ec dimostrato di non sapere che il contraddittorio endoprocedimentale \u00e8 quello che si deve fare con l\u2019ufficio, prima dell\u2019emissione di un atto impositivo e non quello in sede di verifica della Finanza. L\u2019appello dell\u2019ufficio \u00e8 stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza 183\/1\/2018;<\/p>\n<p>\u2022per la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 9, sentenza 2506\/2018, depositata il 30 maggio 2018, gli atti emessi dal Fisco senza contraddittorio preventivo vanno annullati. I giudici milanesi hanno rilevato che \u00abnumerose sentenze di questa Ctr hanno ribadito \u2026 l\u2019esistenza di \u00abun obbligo generalizzato in capo all\u2019ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamento a tavolino \u2026\u00bb (Ctr Lombardia n. 5538\/2016)\u00bb. Per i giudici, \u00e8 irrilevante il fatto che il contribuente abbia avuto accesso all\u2019istituto dell\u2019accertamento con adesione.<\/p>\n<p>Per la Cassazione, ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, va annullato l\u2019accertamento dell\u2019ufficio che non ha visionato (o almeno valutato) le memorie difensive al Pvc. In tema di imposte sui redditi e Iva, a norma dell\u2019articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, la nullit\u00e0 dell\u2019accertamento consegue alle irregolarit\u00e0 per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonch\u00e9 al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell\u2019atto impositivo. Per la Cassazione \u00abil problema non \u00e8 dunque quello della mancata motivazione \u2026 ma \u00e8 piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie\u00bb. Il citato articolo 12 impone all\u2019ufficio di valutare le \u201cosservazioni e richieste\u201d del contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Potr\u00e0 riscontrarsi una (oggettiva) valutazione, solo in presenza di oggettiva motivazione nell\u2019avviso di accertamento, pena il vizio di motivazione dell\u2019atto, ex articolo 42, comma 2 del Dpr 600\/1973. Considerato che il contribuente contesta i rilievi, l\u2019ufficio, per dimostrare la valutazione delle memorie ed osservazioni presentate, dovr\u00e0 \u201cdemolirle\u201d punto per punto dimostrando l\u2019errore del contribuente.<br \/>\n<b>Le indicazioni delle Entrate<\/b><\/p>\n<p>In materia di contraddittorio preventivo, \u00e8 la stessa agenzia delle Entrate ad attribuire un ruolo fondamentale proprio all\u2019obbligo di attivare, prima dell\u2019emanazione dell\u2019atto impositivo, il contraddittorio con il contribuente. Per l\u2019agenzia delle Entrate, circolare n. 16\/E del 28 aprile 2016, l\u2019effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento attraverso lo strumento del contraddittorio preventivo \u00abrende la pretesa tributaria pi\u00f9 credibile e sostenibile\u00bb e \u00abscongiura l\u2019effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perch\u00e9 non preceduti da un effettivo confronto\u00bb. Il confronto non deve ridursi ad un vuoto adempimento formale ma deve rappresentare, nello spirito di aperta e leale reciproca collaborazione, come previsto dal legislatore nello Statuto del contribuente:<\/p>\n<p><span id=\"U101339893229kkC\">\u25cf<\/span>\u00a0per il contribuente, la concreta possibilit\u00e0 di esporre le proprie osservazioni e argomentazioni difensive;<\/p>\n<p><span id=\"U101339893229u7E\">\u25cf<\/span>\u00a0per l\u2019agenzia delle Entrate, l\u2019occasione di operare un vaglio critico delle proprie tesi precisando nella motivazione le eventuali ragioni per cui non ha ritenuto di poter accogliere tali deduzioni difensive.<br \/>\n<b>Gli uffici pi\u00f9 sensibili al contraddittorio<\/b><\/p>\n<p>Alcuni uffici, considerate le innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimit\u00e0 che annullano gli atti del Fisco, si sono finalmente \u201caccorti\u201d dell\u2019obbligatoriet\u00e0 del contraddittorio preventivo e del conseguente obbligo di informare il contribuente che, in caso di esito negativo del confronto, sar\u00e0 emesso l\u2019atto di accertamento. La conferma \u00e8 in un verbale di contraddittorio redatto dall\u2019agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, del 15 giugno 2018, con il quale l\u2019ufficio, dopo avere specificato gli esiti del confronto con il contribuente, conclude, affermando che \u00abin un\u2019ottica di collaborazione e deflazione del contraddittorio\u00bb (\u00e8 scritto cos\u00ec, \u201ccontraddittorio\u201d, ma l\u2019ufficio intendeva scrivere \u201ccontenzioso\u201d) \u00abritiene applicabile il ricavo minimo ai fini Irpef\/Irap\/Iva, pari a euro 37.044,00, invece del ricavo puntuale di 37.834,00. La parte\u00bb cio\u00e8 il contribuente \u00abdichiara di non accettare. Tutto ci\u00f2 premesso, l\u2019ufficio conferma la ricostruzione induttiva indicata nell\u2019invito a comparire, dichiara concluso il procedimento di accertamento con adesione e informa la parte che sar\u00e0 emesso avviso di accertamento\u00bb. Nulla da aggiungere, se non il fatto che, per tutti i contribuenti che hanno eccepito la violazione del contraddittorio preventivo, il Fisco rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, e di subire anche la condanna alle spese di giudizio per non avere rispettato il principio del contraddittorio preventivo.<br \/>\n<b>Le indicazioni della direzione regionale della Sicilia<\/b><\/p>\n<p>Con una direttiva del 29 giugno 2018, anche la direzione Regionale della Sicilia \u00e8 intervenuta sull\u2019opportunit\u00e0 di utilizzare il contradditorio preventivo come strumento di partecipazione del contribuente al procedimento accertativo ai fini di una maggior tutela dello stesso rispetto alla piena legittimit\u00e0 degli atti impositivi successivamente emessi. Per la direzione regionale siciliana il \u00abcontraddittorio deve essere considerato un momento fondamentale del procedimento mediante il quale si offre al contribuente la possibilit\u00e0 di fornire chiarimenti, precisando importanti aspetti dell\u2019indagine fiscale e circostanze non conosciute dall\u2019ufficio, che forniscono all\u2019accertatore l\u2019occasione di valutare in modo pi\u00f9 realistico e di comprendere con maggiore sicurezza l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria, costruendo in tal modo una pretesa pi\u00f9 fondata e motivata, s\u00ec da determinare una minore conflittualit\u00e0 nel rapporto con il contribuente ed un maggiore livello di adesione\u00bb.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per i giudici tributari, gli atti del Fisco senza contraddittorio preventivo devono essere annullati. Proseguono infatti le sentenze che bocciano gli accertamenti degli uffici, che non sono preceduti da un contraddittorio preventivo. \u00c8 cos\u00ec che la pensa anche la Commissione tributaria provinciale di Enna, sentenza 887\/2018, depositata il 9 novembre 2018, che annulla l\u2019atto dell\u2019ufficio &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2449\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Atto annullato se manca il contraddittorio<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-2449","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-commissioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2449"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2449\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2450,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2449\/revisions\/2450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}