{"id":2451,"date":"2019-04-01T10:18:38","date_gmt":"2019-04-01T08:18:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2451"},"modified":"2019-04-01T10:18:38","modified_gmt":"2019-04-01T08:18:38","slug":"rinuncia-al-finanziamento-al-riparo-dal-prelievo-al-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2451","title":{"rendered":"Rinuncia al finanziamento al riparo dal prelievo al 3%"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Rinunce ai finanziamenti da parte dei soci enunciate in atti di ricapitalizzazione sempre pi\u00f9 nel mirino del Fisco. Di recente molti soci che hanno deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite, contestualmente ricostituito attraverso la rinuncia a precedenti finanziamenti erogati alla societ\u00e0, si vedono recapitare avvisi di liquidazione di imposta di registro proporzionale nella misura del 3% degli importi finanziati, oltre ai relativi interessi.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">In genere, la delibera di riduzione per perdite e di ricapitalizzazione mediante rinuncia a finanziamenti viene assoggettata a imposta di registro in misura fissa, in quanto atto assimilabile a un aumento del capitale sociale mediante conferimento di denaro. Vediamo, quindi, di capire su quali ragioni l\u2019ufficio fonda la sua pretesa e quali sono le possibili valutazioni da fare per sostenere la difesa o per prevenire l\u2019accertamento.<\/p>\n<p id=\"U101418346747VRC\" class=\"paragrafo\"><b>L&#8217;accertamento<\/b><br \/>\nSull delibera con la quale il capitale sociale viene ridotto per perdite, e contestualmente ricostituito mediante rinuncia ai crediti vantati dai soci verso la societ\u00e0, si applica l\u2019imposta di registro in misura fissa. Attenzione, per\u00f2: in forza dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/04\/01\/articolo-22-dpr-131-1986.pdf&amp;uuid=AB85XciB\" target=\"_blank\">articolo 22 del Dpr 131\/1986<\/a>\u00a0, al momento della sua registrazione l\u2019ufficio verifica, se nella stessa delibera, vengono richiamati altri atti (non registrati), quali ad esempio finanziamenti dei soci alla stessa societ\u00e0. Infatti, gli atti enunciati in altri atti sottoposti a registrazione devono essere, a loro volta, assoggettati a imposta di registro.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Dunque, se l\u2019atto di finanziamento soci enunciato nella delibera di ricapitalizzazione non \u00e8 gi\u00e0 stato registrato, l\u2019ufficio procede con la notifica ai soci e alla societ\u00e0 (in qualit\u00e0 di coobbligata) di un avviso di liquidazione, finalizzato ad assoggettare il medesimo atto a imposta di registro nella misura del 3%, a norma dell\u2019articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131\/1986.<\/p>\n<p id=\"U101418346747b4C\" class=\"paragrafo\"><b>La possibile difesa<\/b><br \/>\nIn questi casi e\u0300 essenziale verificare se dalla delibera societaria presentata per la registrazione possano effettivamente desumersi gli elementi fondamentali del finanziamento, quali, ad esempio, l\u2019ammontare della somma finanziata, le parti coinvolte, e cos\u00ec via. Nel caso in cui tali elementi non dovessero essere evidenti, \u00e8 opportuno impugnare l\u2019atto, chiedendo al giudice di merito di dichiararne l\u2019illegittimit\u00e0 per violazione e falsa applicazione dell\u2019articolo 22.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Affinch\u00e9 possa trovare applicazione l\u2019imposta di registro anche sull\u2019atto enunciato, \u00e8 necessario che:<br \/>\n<span id=\"U1014252934466rB\">\u25cf<\/span>\u00a0l\u2019atto enunciante consenta di individuare gli elementi essenziali dell\u2019atto enunciato;<br \/>\n<span id=\"U101425293446MdG\">\u25cf<\/span>\u00a0l\u2019atto enunciato sia posto in essere tra le stesse parti intervenute nell\u2019atto enunciante e che non sia stato registrato.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\"><b>Le scelte preventive<\/b><br \/>\nAl fine di attenuare il rischio crescente di contestazione, sarebbe opportuno valutare la possibilit\u00e0 di strutturare le operazioni di ricapitalizzazione non ancora effettuate in modo diverso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Si potrebbe, ad esempio, decidere di operare il rimborso dei finanziamenti ai soci prima dell\u2019adozione della delibera di aumento del capitale. In questo modo, poi, i soci possono operare il successivo conferimento in societ\u00e0 del denaro rimborsato. \u00c8 ovvio, tuttavia, che in ipotesi di crisi societaria tale soluzione potrebbe apparire difficilmente praticabile, dal momento che la societ\u00e0 potrebbe non disporre del denaro da rimborsare ai soci.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">In alternativa, si potrebbe procedere con uno \u201cspacchettamento\u201d degli atti: in particolare, dopo aver deliberato la sola ricapitalizzazione, l\u2019aumento dovrebbe essere sottoscritto dai soci mediante la rinuncia al precedente finanziamento. In tal modo, si potrebbe evitare di presentare alla registrazione una delibera assembleare che effettui anche la rinuncia e, quindi, enunci il finanziamento. Anche questa scelta, tuttavia, non rende immune da rischi: alla delibera di ripianamento delle perdite andr\u00e0 allegata la situazione patrimoniale della societ\u00e0, dalla quale potrebbe indirettamente desumersi la presenza del finanziamento.<\/p>\n<p id=\"U101418346747csH\" class=\"paragrafo\">Infine, laddove non vi sia opposizione dei soci, potrebbe essere opportuno contabilizzare gi\u00e0 all\u2019origine i finanziamenti dei soci come \u00abconferimenti in conto capitale\u00bb, in modo che essi non vadano a confluire nelle poste passive di bilancio, ma compaiano tra le poste di patrimonio netto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rinunce ai finanziamenti da parte dei soci enunciate in atti di ricapitalizzazione sempre pi\u00f9 nel mirino del Fisco. 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