{"id":2460,"date":"2019-04-05T09:58:56","date_gmt":"2019-04-05T07:58:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2460"},"modified":"2019-04-05T09:58:56","modified_gmt":"2019-04-05T07:58:56","slug":"la-nuova-class-action-amplia-la-platea-di-chi-esercita-lazione-risarcitoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2460","title":{"rendered":"La nuova class action amplia la platea di chi esercita l\u2019azione risarcitoria"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">La nuova disciplina prevista nel Codice di procedure civile in materia di azione di classe, approvata mercoled\u00ec in via definitiva dal Senato (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/art\/accertamento-e-contenzioso\/2019-04-03\/si-riforma-class-action-le-imprese-rischio-costi--204422.php?uuid=ABwImkkB\" target=\"_blank\">si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri<\/a>\u00a0), cancellando ogni precedente riferimento a consumatori e utenti, introduce la facolt\u00e0 di esperire l&#8217;azione giudiziaria per tutti coloro che avanzino un diritto al risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali relativi alla lesione di \u00abdiritti individuali omogenei\u00bb (non pi\u00f9 quindi, come era previsto nel codice del consumo, ad \u00abinteressi collettivi\u00bb). Ciascun componente della cosiddetta \u201cclasse\u201d, ovvero le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che avranno come obiettivo la tutela dei suddetti diritti, e che saranno iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia, saranno quindi nella titolarit\u00e0 di poter esperire la loro azione risarcitoria. Nella nuova normativa \u00e8 stato pertanto ampliato in modo significativo l&#8217;ambito di applicazione oggettivo dell&#8217;azione, che \u00e8 esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive sia per ottenere l&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 che per avere la condanna al risarcimento del danno e alle eventuali restituzioni contrattuali ed extracontrattuali.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">I soggetti passivi delle azioni di classe sono individuati dalla norma (articolo 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile) nelle imprese commerciali ma anche nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilit\u00e0, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attivit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Altro elemento di novit\u00e0 assoluta \u00e8 la disciplina del compenso derivante dall\u2019azione di classe che si sostanzia in una vera propria quota lite, che gi\u00e0 autorevole dottrina (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/art\/accertamento-e-contenzioso\/2019-04-03\/impostazione-punitiva-rischi-speculazioni-e-aumento-liti-204555.php?uuid=ABT0skkB\" target=\"_blank\">si veda ancora Il Quotidiano del Fisco di ieri<\/a>\u00a0) ha paragonato ad una sorta di anticipazione di danni punitivi in quanto somma aggiuntiva al risarcimento tradizionale classico. Questa nuova voce di danno sar\u00e0 una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il soggetto passivo in caso di condanna dovr\u00e0 corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dei partecipanti all&#8217;azione di classe . Questa nuova voce di danno sar\u00e0 liquidata attraverso una percentuale dell&#8217;importo complessivo derivante dalla condanna principale che i destinatari delle azioni di classe saranno condannati a pagare. Tale percentuale secondo la nuova normativa verr\u00e0 calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale, sulla base di sette scaglioni progressivi: da 1 a 500 componenti, in misura non superiore al 9%; da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6%; da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3%; da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5%; da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all&#8217;1,5%; da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all&#8217;1%; oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5%.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">\u00c8 evidente che l&#8217;introduzione di questa nuova azione di classe non potr\u00e0 non avere effetti immediati e diretti anche sui bilanci e gli accantonamenti dei fondi rischi ed oneri delle aziende pubbliche e private,e dovr\u00e0 anche essere analizzato il trattamento fiscale dei risarcimenti erogati ed erogandi. Nel caso dei bilanci delle aziende i criteri di prudenza nel valutare i contenziosi dovranno letteralmente fare i conti con la nuova norma che oltre ad ampliare l&#8217;ambito dei diritti estende significativamente la platea dei soggetti passivi ed attivi con la possibile moltiplicazione dei risarcimenti e delle percentuali aggiuntive e punitive previste.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Relativamente al trattamento fiscale andr\u00e0 valutato se e in che misura sar\u00e0 possibile la deduzione del risarcimento da parte del soggetto erogante e l\u2019eventuale tassazione del risarcimento del soggetto percipiente.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Infine, visti i nuovi rischi per le imprese, andranno valutate le assicurazioni professionali esistenti e probabilmente saranno introdotte nuove forme di coperture assicurative.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova disciplina prevista nel Codice di procedure civile in materia di azione di classe, approvata mercoled\u00ec in via definitiva dal Senato (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri\u00a0), cancellando ogni precedente riferimento a consumatori e utenti, introduce la facolt\u00e0 di esperire l&#8217;azione giudiziaria per tutti coloro che avanzino un diritto al risarcimento di &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2460\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">La nuova class action amplia la platea di chi esercita l\u2019azione risarcitoria<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,8],"tags":[],"class_list":["post-2460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurispudenza","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2460"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2460\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2461,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2460\/revisions\/2461"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}