{"id":247,"date":"2014-03-21T16:48:36","date_gmt":"2014-03-21T15:48:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=247"},"modified":"2014-03-21T16:48:36","modified_gmt":"2014-03-21T15:48:36","slug":"minimi-possibilita-di-aumentare-i-ricavi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=247","title":{"rendered":"Minimi: possibilit\u00e0 di aumentare i ricavi"},"content":{"rendered":"<p><em><\/em>5 Dicembre 2013<\/p>\n<h1>Il Consiglio Europeo d\u00e0 la possibilit\u00e0 di aumentare il limite dell\u2019esenzione Iva da 30.000 a 65.000 euro<\/h1>\n<div>\n<div><strong>Premessa \u2013\u00a0<\/strong>Possibilit\u00e0 di innalzare la soglia di esenzione del c.d. Regime dei minimi fino a 65.000 euro di fatturato. Con la decisione 2013\/678\/Ue del Consiglio Ue pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27\/11\/13 infatti, in deroga all\u2019articolo 285 della direttiva 2006\/112\/CE, l\u2019Italia \u00e8 autorizzata a esentare dall\u2019Iva i soggetti passivi il cui volume d\u2019affari non superi i 65.000 euro annui.<br \/>\n<strong><br \/>\nDecisione precedente \u2013\u00a0<\/strong>Con la decisione n. 2010\/688\/UE del 15 ottobre 2010 il Consiglio dell&#8217;Unione Europea autorizzava l&#8217;Italia ad applicare il regime dei minimi, di cui all&#8217;articolo 1, comma 96 e seguenti, Legge 244\/07, fino al 31 dicembre 2013. La decisione in questione consentiva al nostro Paese di mantenere quale soglia massima, per l&#8217;applicazione del regime, gli attuali 30.000 euro di fatturato. Ci\u00f2 in deroga all&#8217;art. 285 della direttiva 2006\/112\/CE del 28 novembre 2006, che fissa la soglia per l&#8217;esenzione a 5 mila euro (soglia derogata, comunque, da numerosi Paesi Ue, gi\u00e0 autorizzati dal Consiglio ad adottare limiti ben pi\u00f9 elevati).<\/p>\n<p><strong>Decisione del 2008 &#8211;\u00a0<\/strong>Analogamente a quanto contenuto nella precedente decisione (n. 2008\/737\/Ce del 15 settembre 2008), lo stesso Consiglio aveva autorizzato l&#8217;Italia ad conservare la citata soglia di 30.000 euro al fine di mantenere il valore dell&#8217;esenzione in termini reali; aveva altres\u00ec disposto che l&#8217;autorizzazione scadeva alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissassero una soglia comune di volume di affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall&#8217;IVA, o al pi\u00f9 tardi, entro il 31 dicembre 2013.<br \/>\n<strong><br \/>\nLimite aumentato &#8211;\u00a0<\/strong>Accogliendo le richieste dell&#8217;Italia, con la decisione di esecuzione 2013\/678\/Ue del 15 novembre scorso, il Consiglio ha autorizzato il mantenimento del regime speciale di esenzione dall&#8217;Iva fino al 31 dicembre 2016 e l&#8217;aumento a 65.000 euro del volume d&#8217;affari annuo per l&#8217;accesso al regime speciale stesso. Nelle motivazioni del provvedimento, il Consiglio osserva, tra l&#8217;altro, che l&#8217;importo richiesto dall&#8217;Italia \u00e8 compatibile con la proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione europea il 29 ottobre 2004 che, allo scopo di semplificare gli obblighi Iva, intende permettere agli Stati membri di fissare fino a 100.000 euro la soglia di volume d&#8217;affari annuo per l&#8217;accesso al regime speciale di esenzione dall&#8217;Iva delle piccole imprese.<br \/>\n<strong><br \/>\nDecorrenza &#8211;\u00a0<\/strong>La decorrenza della nuova disposizione \u00e8 stata fissata al 1\u00b0 gennaio 2014 ed \u00e8 applicabile fino al 31 dicembre 2016, salvo che nel frattempo non intervenga una direttiva che, modificando gli importi dei massimali del volume di affari, stabilisca anche l&#8217;esenzione dall&#8217;Iva per i soggetti passivi rientranti nei nuovi parametri.<br \/>\n<strong><br \/>\nRecepimento \u2013<\/strong>\u00a0La palla ora passa al legislatore italiano. La nuova soglia permetterebbe di ampliare il numero dei contribuenti per i quali le attuali norme prevedono tutta una serie di semplificazioni e di riduzioni degli obblighi fiscali come l&#8217;esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni e dei versamenti periodici e dell&#8217;acconto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto. Inoltre, le agevolazioni possono estendersi alle imposte dirette e all&#8217;Irap, con la previsione di un&#8217;aliquota di vantaggio. In questo modo il regime dei minimi potrebbe essere ampliato.<\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5 Dicembre 2013 Il Consiglio Europeo d\u00e0 la possibilit\u00e0 di aumentare il limite dell\u2019esenzione Iva da 30.000 a 65.000 euro Premessa \u2013\u00a0Possibilit\u00e0 di innalzare la soglia di esenzione del c.d. Regime dei minimi fino a 65.000 euro di fatturato. 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