{"id":2474,"date":"2019-04-08T12:48:18","date_gmt":"2019-04-08T10:48:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2474"},"modified":"2019-04-08T12:48:39","modified_gmt":"2019-04-08T10:48:39","slug":"per-le-vendite-online-lobbligo-varia-con-la-destinazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2474","title":{"rendered":"Per le vendite online l\u2019obbligo varia con la destinazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleSubtitle\"><strong>Esclusi i casi di commercio elettronico indiretto non soggetti a fattura<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Nelle vendite on-line gli adempimenti sono differenti a seconda della destinazione dei beni e della residenza del cliente. Per le cessioni oltre confine sarebbe per\u00f2 opportuno un intervento delle Entrate per chiarire gli obblighi di fatturazione e di compilazione dell\u2019esterometro.<br \/>\nLa disciplina Iva delle vendite a distanza si applica anche a quelle effettuate tramite siti web a condizione che il cliente sia un soggetto privato (o comunque che agisce in quanto tale) e che il trasporto della merce sia eseguito direttamente a cura del fornitore o per suo conto.<br \/>\nLe cessioni di questo tipo effettuate da residenti o stabiliti in Italia, con consegna nel territorio dello Stato, non sono soggette all\u2019obbligo di fatturazione (articolo 22 del Dpr 633\/1972) e nemmeno a quello di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, lettera oo), del Dpr 696\/1996). Infatti, come anche confermato dalle Entrate con la risoluzione 274\/E del 2009, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili, ai fini Iva, alle vendite per corrispondenza. Data l\u2019assenza della fattura, il problema esterometro non si dovrebbe quindi porre, senza necessit\u00e0 d\u2019indagare la \u201cnazionalit\u00e0\u201d dell\u2019acquirente.<br \/>\nQuando invece il cliente chiede il documento, bisogna distinguere. Se risulta residente in Italia, viene meno lo stesso presupposto dell\u2019esterometro. Invece, in presenza di un cliente non residente (come nel caso di un francese che dispone di una casa di villeggiatura in Italia dove si fa spedire i beni) e di documento in formato cartaceo, l\u2019operazione andrebbe nella nuova comunicazione. In quest\u2019ultimo caso, la fattura dovrebbe riportare l\u2019indirizzo (estero) di residenza dichiarato in fase di acquisto dal cliente, mentre quello italiano rappresenta solo il luogo di consegna dei beni.<br \/>\nQuanto fin qui argomentato vale anche per le operazioni riconducibili alle vendite a distanza verso altri Paesi Ue \u201centro soglia\u201d, ossia con applicazione dell\u2019Iva nazionale. Quando invece le cessioni superano la soglia fissata dallo Stato di destinazione del bene, oppure in caso di opzione, si tratta di una cessione non imponibile (articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl 331\/1993) e, in caso di cessionario non residente in Italia, ci si deve chiedere se vada emessa fattura elettronica o cartacea. Due, infatti, sono le possibilit\u00e0. Se si considera la vendita come frazionata in una cessione intracomunitaria \u201cassimilata\u201d (verso la propria posizione Iva accesa in precedenza nel Paese di destinazione) e una cessione locale, allora si potrebbe concludere per la possibilit\u00e0 della fattura elettronica e l\u2019esclusione dell\u2019operazione dall\u2019esterometro. Se si propende, invece, per la tesi della (unitaria) cessione intracomunitaria, come potrebbe desumersi dalla circolare 13\/1994, tassata a destino attraverso l\u2019intervento della propria posizione Iva locale, allora la fattura sarebbe \u201cnaturalmente\u201d cartacea (il cliente, in effetti, \u00e8 un non residente) con obbligo di compilazione dell\u2019esterometro. A ogni modo, va redatto anche l\u2019Intrastat.<br \/>\nQuando i beni sono inviati in territori extraUe, l\u2019operazione non deve essere riepilogata nell\u2019esterometro tutte le volte in cui l\u2019esportazione \u00e8 \u201ccertificata\u201d con bolletta doganale.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esclusi i casi di commercio elettronico indiretto non soggetti a fattura Nelle vendite on-line gli adempimenti sono differenti a seconda della destinazione dei beni e della residenza del cliente. 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