{"id":2480,"date":"2019-04-23T12:32:24","date_gmt":"2019-04-23T10:32:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2480"},"modified":"2019-04-23T12:32:24","modified_gmt":"2019-04-23T10:32:24","slug":"motivazione-per-la-rettifica-dellavviamento-in-caso-di-cessione-dazienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2480","title":{"rendered":"Motivazione per la rettifica dell\u2019avviamento in caso di cessione d\u2019azienda"},"content":{"rendered":"<p>Nelle operazioni aventi ad oggetto cessioni di aziende qualora venga rettificato il valore di avviamento rispetto a quello quantificato dalle parti l\u2019amministrazione finanziaria ha l\u2019onere di motivare compiutamente il perch\u00e9 abbia utilizzato dei criteri diversi; se viene utilizzato il metodo comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche \u00e8 necessario che l\u2019amministrazione finanziaria indichi i casi analoghi e alleghi le prove documentali in ordine a detti casi analoghi. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/04\/23\/CTR%201561-03-2019.pdf&amp;uuid=ABKvfPqB\" target=\"_blank\">Ctr Lombardia 1561\/03\/2019<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>La vicenda aveva ad oggetto l\u2019impugnazione da parte di una societ\u00e0 per azioni di un avviso di liquidazione di imposta di registro, afferente una cessione di azienda, il cui valore dichiarato era stato rettificato dall\u2019amministrazione finanziaria nella parte relativa alla componente dell\u2019avviamento. La ricorrente aveva specificato che la determinazione della quota di avviamento era stata effettuata sulla base di una contrattazione tra le parti che considerava il solo fatturato realizzato con le compagnie assicuratrici e che rappresentava una quota pari a circa il 75% del fatturato globale di ogni singolo punto vendita, avendo poi provveduto ad una serie di valutazioni aventi ad oggetto l\u2019organizzazione aziendale; pertanto il valore dell\u2019avviamento era stato determinato moltiplicando per un coefficiente ( lo 0,8) il fatturato dei centri che non si sovrapponevano ad altri centri di propriet\u00e0 e per altro moltiplicatore ( lo 0,7) il fatturato dei centri nelle cui vicinanze operava un centro gi\u00e0 di propriet\u00e0.<\/p>\n<p>Contestava , quindi, la ripresa fiscale in quanto, a suo parere, il metodo di rettifica seguito dall\u2019Ufficio, basato su mere formule matematiche, era oltremodo generico e non idoneo a rappresentare l\u2019effettivo valore dell\u2019avviamento, non tenendo in considerazione le singole peculiarit\u00e0 dell\u2019azienda; in particolare eccepiva che la rettifica fosse erroneamente fondata sulla valutazione del fatturato medio di una azienda di carrozzeria , che era stato preso in considerazione l\u2019intero fatturato dei punti vendita e non il solo fatturato convenzionato, che veniva fatto riferimento ad altri atti di cessioni di azienda omettendo ogni motivazione sul punto. La Ctp accoglieva le doglianze della ricorrente sottolineando che il metodo seguito dalla societ\u00e0 per arrivare alla determinazione del valore dell\u2019avviamento sulla base del fatturato, rivisto alla luce delle peculiarit\u00e0 di ogni singolo punto vendita, aveva una sua ragion d\u2019essere, \u00abtenuto conto che l\u2019avviamento rappresenta la capacit\u00e0 dell\u2019azienda di produrre reddito e pertanto, proprio per tale motivo, non pu\u00f2 prescindere da una concreta valutazione dei cespiti compravenduti, cosa che, nel caso di specie, legittimava l\u2019applicazione del moltiplicatore in misura ridotta rispetto a quello applicato dall\u2019amministrazione finanziaria.<br \/>\nLa Ctr , nel confermare la decisione di prime cure, offre ulteriori approfondimenti e spunti di riflessione. In particolare i giudici regionali traggono spunto dall\u2019orientamento di legittimit\u00e0 che ha dato un\u2019interpretazione delle norme di riferimento ( articolo 51, comma 4, Tur e articolo 2, comma 4, Dpr 460 del 1996) nel senso che per le aziende il valore di avviamento \u00e8 determinato sulla base della percentuale di redditivit\u00e0 applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d\u2019imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. Se tali criteri hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l\u2019amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, a maggior ragione la norma di cui al Dpr 131 del 1986, articolo 51, comma 4 non pu\u00f2 che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell\u2019avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall\u2019azienda ceduta al lordo delle imposte\u00bb (Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 18941 del 17 luglio 2018); nonch\u00e9 che \u00abi criteri per la determinazione del valore di avviamento di un\u2019azienda, fissando valori minimali in funzione dell\u2019accertamento con adesione, integrano un indizio a favore dell\u2019amministrazione finanziari, la quale pu\u00f2 adottare criteri diversi solo dando conto della maggiore affidabilit\u00e0 specifica degli stessi (Cassazione, sentenza 9089 del 7 aprile 2017). Proprio su quest\u2019ultimo aspetto e in tema di onere della prova il collegio regionale considerava dirimente ai fini dell\u2019annullamento della rettifica erariale che nell\u2019avviso di accertamento si faceva espresso riferimento \u00aball\u2019 esame comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche e connesse soggettivamente per identit\u00e0 della figura del cessionario &#8230;.\u00bb senza che l\u2019Ufficio avesse indicato i presunti casi analoghi e risultando omessa qualsivoglia allegazione in ordine a detti \u00abcasi analoghi\u00bb.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<div class=\"charts\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle operazioni aventi ad oggetto cessioni di aziende qualora venga rettificato il valore di avviamento rispetto a quello quantificato dalle parti l\u2019amministrazione finanziaria ha l\u2019onere di motivare compiutamente il perch\u00e9 abbia utilizzato dei criteri diversi; se viene utilizzato il metodo comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche \u00e8 necessario che l\u2019amministrazione finanziaria indichi i &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2480\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Motivazione per la rettifica dell\u2019avviamento in caso di cessione d\u2019azienda<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-2480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-commissioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2480"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2480\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2481,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2480\/revisions\/2481"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}