{"id":2505,"date":"2019-05-13T14:55:11","date_gmt":"2019-05-13T12:55:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2505"},"modified":"2019-05-13T14:55:11","modified_gmt":"2019-05-13T12:55:11","slug":"estromissione-fabbricati-possono-optare-anche-gli-eredi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2505","title":{"rendered":"Estromissione fabbricati: possono optare anche gli eredi"},"content":{"rendered":"<p>Estromissione del fabbricato strumentale concessa anche all\u2019erede dell\u2019imprenditore purch\u00e9 continui l\u2019attivit\u00e0 del de cuius. In caso di donazione dell\u2019impresa individuale, il donatario, che ha mantenuto i valori fiscali del donante, pu\u00f2 procedere anch\u2019esso all\u2019estromissione dei predetti beni.<\/p>\n<p>Con il ritorno della possibilit\u00e0 di estromettere i fabbricati strumentali per destinazione o per natura, da parte dell\u2019imprenditore individuale, l\u2019agenzia delle Entrate ha riepilogato il funzionamento dell\u2019istituto attraverso la circolare 8\/E del 10 aprile scorso, rinviando spesso a quanto gi\u00e0 chiarito attraverso le proprie circolari 40\/E\/2002 e 26\/E\/2016.<\/p>\n<p>Da un punto di vista soggettivo, vale la pena di sottolineare che sono coinvolti dalla norma i soli imprenditori individuali che risultino essere tali alla data del 31 ottobre 2018 e che conservino l\u2019impresa alla data del 1\u00b0 gennaio 2019. Come chiarito dalla richiamata e recente circolare dell\u2019agenzia delle Entrate, nel caso in cui al 1\u00b0 gennaio di quest\u2019anno fosse stata persa la qualit\u00e0 di imprenditore individuale, visto che \u00abe\u0300 gi\u00e0 venuto a verificarsi il presupposto per l\u2019attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell\u2019ex imprenditore degli immobili strumentali\u00bb, viene fatto presente che si deve applicare la tassazione ordinaria sulle eventuali plusvalenze realizzate.<\/p>\n<p>La norma sull\u2019estromissione \u00e8 invece applicabile, sempre dal punto di vista soggettivo, anche dall\u2019erede dell\u2019imprenditore individuale, venuto a mancare successivamente alla data del 31 ottobre 2018, purch\u00e9 l\u2019erede stesso abbia proseguito l\u2019attivit\u00e0 del de cuius attraverso un\u2019impresa individuale. Anche nel caso di donazione dell\u2019impresa individuale, il donatario, che prosegue l\u2019attivit\u00e0 in forma individuale assumendo i valori fiscalmente rilevanti in capo al donante, pu\u00f2 procedere con l\u2019eventuale estromissione dei beni immobili oggetto della norma di favore.<\/p>\n<p>Resta escluso, invece, dalla norma agevolativa in commento, l\u2019imprenditore individuale che, in data anteriore al 1\u00b0 gennaio 2019, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l\u2019unica azienda. In tale caso, infatti, egli perde la qualifica di imprenditore individuale e, pertanto, l\u2019estromissione non risulta pi\u00f9 essere applicabile.<\/p>\n<p>Da un punto di vista oggettivo, i fabbricati che possono essere oggetto di estromissione, sono quelli individuati dall\u2019articolo 43, comma 2, del Tuir, ossia quelli strumentali per natura o per destinazione.<\/p>\n<p>Sempre in tema di fabbricati oggetto della norma in commento, quelli strumentali per natura affinch\u00e9 possano essere considerati \u00aba carico\u00bb dell\u2019impresa individuale, devono risultare annotati nell\u2019inventario ovvero, in presenza di contabilit\u00e0 semplificata, all\u2019interno del registro dei beni ammortizzabili. Per i fabbricati strumentali per destinazione \u00e8 necessario, invece, effettuare una suddivisione: se essi sono stati acquistati a partire dal 1\u00b0 gennaio 1992, devono risultare annotati sempre nell\u2019inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, per la contabilit\u00e0 semplificata, mentre se sono stati acquistati prima di tale data non necessitano di alcuna iscrizione nell\u2019inventario.<\/p>\n<p>Da un punto di vista del funzionamento dell\u2019estromissione agevolata, la norma stabilisce che essa pu\u00f2 essere effettuata dal 1\u00b0 gennaio al 31 maggio 2019. L\u2019opzione \u00e8 esercitata con l\u2019indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni che vengono estromessi, nonch\u00e9 dell\u2019imposta sostitutiva dell\u2019Irpef e dell\u2019Irap dovuta, nella misura dell\u20198 per cento, sulla differenza tra il valore normale dell\u2019immobile o il valore automatico, dato dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti dall\u2019imposta di registro, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estromissione del fabbricato strumentale concessa anche all\u2019erede dell\u2019imprenditore purch\u00e9 continui l\u2019attivit\u00e0 del de cuius. In caso di donazione dell\u2019impresa individuale, il donatario, che ha mantenuto i valori fiscali del donante, pu\u00f2 procedere anch\u2019esso all\u2019estromissione dei predetti beni. Con il ritorno della possibilit\u00e0 di estromettere i fabbricati strumentali per destinazione o per natura, da parte dell\u2019imprenditore &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2505\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Estromissione fabbricati: possono optare anche gli eredi<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-2505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2505"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2505\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2506,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2505\/revisions\/2506"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}