{"id":2509,"date":"2019-05-20T14:22:58","date_gmt":"2019-05-20T12:22:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2509"},"modified":"2019-05-20T14:22:58","modified_gmt":"2019-05-20T12:22:58","slug":"ritenute-subite-ma-non-versate-risponde-solo-il-datore-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2509","title":{"rendered":"Ritenute subite ma non versate: risponde solo il datore di lavoro"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Qualora la ritenuta sia stata operata, il sostituito non risponde mai dell\u2019omesso versamento. La responsabilit\u00e0 solidale tra sostituito e sostituto, infatti, sussiste solo in caso di mancata esecuzione della ritenuta. Sono queste le principali conclusioni cui \u00e8 giunta la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/05\/20\/Ctr_Lombardia_1926_01_2019ok.pdf&amp;uuid=ACX8PhD\" target=\"_blank\">Ctr Lombardia con la sentenza 1926\/1\/2019<\/a>\u00a0(presidente Chindemi, relatore Labruna). Cos\u00ec, con quest\u2019ultima sentenza, pronunciata un giorno prima del deposito della sentenza della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/05\/20\/CC-10378-2019.pdf&amp;uuid=ACX8PhD\" target=\"_blank\">Corte di cassazione a Sezioni unite 10378\/2019<\/a>\u00a0, viene definitivamente superato il diverso orientamento giurisprudenziale che, fino a qualche tempo fa, riteneva legittima la richiesta da parte di numerosi uffici delle Entrate di restituzione delle ritenute subite (oltre a sanzioni e interessi) anche al sostituito in ragione del fatto che il sostituto, nonostante l\u2019effettuazione, non le avesse poi versate all\u2019Erario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">La pronuncia dei giudici lombardi trae origine proprio da un\u2019iscrizione a ruolo e dalla conseguente notifica della cartella di pagamento a un percettore di reddito di lavoro autonomo in qualit\u00e0 di sostituito per l\u2019omesso versamento di una ritenuta subita, ma non versata all\u2019Erario dal sostituto.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Impugnato il ruolo, il sostituito ne eccepiva l\u2019illegittimit\u00e0 per aver scomputato in dichiarazione le ritenute di fatto operate, come peraltro comprovato dalla apposita certificazione rilasciata dal sostituto. A seguito del giudizio favorevole sia dei giudici di primo che di secondo grado, l\u2019agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sostenendo che il giudice regionale non si era pronunciato sulla sussistenza della responsabilit\u00e0 solidale tra sostituto e sostituito in forza dell\u2019articolo 35 del Dpr 602\/1973. . Ravvisando l\u2019omessa pronuncia sulla sussistenza della predetta responsabilit\u00e0 solidale e sulla eventuale possibilit\u00e0 in capo al sostituito di rivalersi nei confronti del sostituto, la Cassazione accoglieva il ricorso dell\u2019Agenzia, annullava la sentenza di secondo grado e rinviava ad altra sezione della Ctr Lombardia per il nuovo esame della questione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nel pronunciarsi sulla sentenza di primo grado, la prima sezione della Ctr ha respinto la tesi dell\u2019agenzia delle Entrate, precisando che l\u2019articolo 35 del Dpr 602\/73 riguarda soltanto la fattispecie di duplice violazione ossia della omessa esecuzione della ritenuta e dell\u2019omesso versamento. In particolare, secondo questa disposizione, il sostituito \u00e8 coobbligato in solido con il sostituto soltanto quando quest\u2019ultimo non abbia operato e versato le ritenute. Al contrario, qualora, come accaduto nel caso di specie, la ritenuta sia stata operata, il sostituito non pu\u00f2 essere chiamato a rispondere dell\u2019omesso versamento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Secondo il collegio lombardo, infatti, il sostituito non \u00e8 mai nelle condizioni di assicurare che il sostituto di imposta effettui regolarmente i relativi versamenti laddove, peraltro, nella certificazione che gli viene rilasciata in base all\u2019articolo 4 del Dpr 322\/98, il sostituto deve indicare le ritenute operate e non quelle che verser\u00e0. In verit\u00e0, il controllo sull\u2019effettivo versamento delle ritenute compete esclusivamente all\u2019amministrazione finanziaria, unico titolare di tutti i poteri di accertamento di ogni adempimento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Secondo il collegio lombardo, ritenere che il sostituito abbia un obbligo (non imposto dalla legge e, comunque, impraticabile) di verificare anche l\u2019effettivo versamento della ritenuta da parte del sostituto sarebbe contrario ai princ\u00ecpi costituzionali di ragionevolezza e di capacit\u00e0 contributiva, rispettivamente sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. In questo modo, infatti, a causa della impossibilit\u00e0 di verificare l\u2019effettivo versamento, il sostituito sarebbe esposto al rischio di essere tassato due volte (oltrech\u00e8 sanzionato) per una violazione commessa da un altro soggetto, nonostante la propria condotta assolutamente legittima di scomputo dal reddito imponibile di ritenute subite e non incassate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qualora la ritenuta sia stata operata, il sostituito non risponde mai dell\u2019omesso versamento. La responsabilit\u00e0 solidale tra sostituito e sostituto, infatti, sussiste solo in caso di mancata esecuzione della ritenuta. Sono queste le principali conclusioni cui \u00e8 giunta la\u00a0Ctr Lombardia con la sentenza 1926\/1\/2019\u00a0(presidente Chindemi, relatore Labruna). 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