{"id":2513,"date":"2019-05-21T10:22:49","date_gmt":"2019-05-21T08:22:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2513"},"modified":"2019-05-21T10:22:49","modified_gmt":"2019-05-21T08:22:49","slug":"forfettari-escluso-il-socio-di-srl-anche-senza-maggioranza-ma-decadenza-solo-dal-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2513","title":{"rendered":"Forfettari, escluso il socio di Srl anche senza maggioranza ma decadenza solo dal 2020"},"content":{"rendered":"<p>Secondo l\u2019Agenzia (<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/05\/21\/risposta_interpello_146_2019.pdf&amp;uuid=AC6MyWF\" target=\"_blank\">risposta ad interpello 146\/2019 pubblicata ieri<\/a>\u00a0), una partecipazione significativa in una Srl che svolge attivit\u00e0 riconducibile a quella del socio comporta l\u2019incompatibilit\u00e0 con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della societ\u00e0, anche se a norma di statuto non si dispone della maggioranza in assemblea ordinaria.<\/p>\n<p>L\u2019adesione resta salva per il 2019, ma la decadenza scatta dal 2020, a meno che le prestazioni in favore della societ\u00e0 \u2013 compresa la qualifica di amministratore &#8211; non siano cessate a partire dal 10 aprile scorso, data di pubblicazione della circolare n. 9\/E\/2019. Continuano le risposte dell\u2019Agenzia agli interpelli sui forfettari e continua la \u201clinea rigida\u201d sul requisito del controllo nelle Srl partecipate.<\/p>\n<p>Secondo la lettera d) del comma 57 dell\u2019articolo 1 della legge 190\/2014 (come modificata dalla legge di Bilancio 2019), imprenditori e professionisti non possono avvalersi del regime forfettario se partecipano contemporaneamente a societ\u00e0 di persone, associazioni o imprese familiari di cui all\u2019articolo 5 Tuir o se controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale.<\/p>\n<p>Nel caso dell\u2019interpello, un ingegnere (sezione ATECO M) che nel 2018 era gi\u00e0 in regime forfettario, detiene il 50% delle quote di una Srl con attivit\u00e0 di consulenza e sviluppo progetti per la produzione di energia (sempre sezione M). Nel quesito si specifica che: l\u2019altro socio al 50% \u00e8 soggetto terzo; per la validit\u00e0 delle assemblee occorre la presenza del 51% del capitale; non vi sono diritti particolari o patti parasociali; l\u2019amministrazione \u00e8 affidata ad entrambi i soci disgiuntamente.<\/p>\n<p>Diversamente dall\u2019istante, l\u2019agenzia ritiene che, nel caso di specie, si rientri comunque nell\u2019ambito dell\u2019influenza dominante di cui al n. 2) del comma 1 dell\u2019articolo 2359 del Codice civile (e quindi del controllo diretto), per cui il professionista pu\u00f2 aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo per\u00f2 con effetto dal 2020.<\/p>\n<p>Tuttavia, preso atto che la circolare n. 9\/E ha avuto un contenuto innovativo, tale ultimo effetto pu\u00f2 essere evitato se il professionista cessa dalla carica di amministratore e non effettua pi\u00f9 alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi a favore della Srl a partire dal 10 aprile scorso (forse sarebbe stato opportuno riconoscere almeno i 60 giorni dello Statuto del contribuente).<\/p>\n<p>In proposito, con la risposta ad interpello n. 126\/2019, l\u2019agenzia aveva sostenuto la medesima tesi anche con un professionista socio al 49%, per cui pare che l\u2019influenza dominante, a questi fini, vada individuata pi\u00f9 nella sussistenza di rapporti economici tra socio e societ\u00e0 che nella caratura della partecipazione e nei diritti connessi. Da ricordare che, secondo la circolare n. 9\/E, l\u2019esistenza di rapporti economici si pu\u00f2 sterilizzare anche rendendo indeducibili i costi collegati alle prestazioni del socio in regime forfettario, situazione che, evidentemente, pu\u00f2 riguardare cessioni o prestazioni di ammontare marginale.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il\u00a0 sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo l\u2019Agenzia (risposta ad interpello 146\/2019 pubblicata ieri\u00a0), una partecipazione significativa in una Srl che svolge attivit\u00e0 riconducibile a quella del socio comporta l\u2019incompatibilit\u00e0 con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della societ\u00e0, anche se a norma di statuto non si dispone della maggioranza in assemblea ordinaria. 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