{"id":2531,"date":"2019-06-17T12:10:06","date_gmt":"2019-06-17T10:10:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2531"},"modified":"2019-06-17T12:10:06","modified_gmt":"2019-06-17T10:10:06","slug":"limpatriato-dichiara-il-conto-aperto-allestero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2531","title":{"rendered":"L\u2019impatriato dichiara il conto aperto all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p>Obblighi di monitoraggio nel quadro RW e imposta sulle successioni e donazioni a geometria variabile per chi si trasferisce in Italia mantenendo attivit\u00e0 e investimenti all&#8217;estero. Sono sempre pi\u00f9 i regimi fiscali di attrazione per i contribuenti stranieri che vogliono spostarsi nel nostro Paese e per gli italiani che, dopo un periodo all&#8217;estero, vogliono rientrare. Ma va fatta attenzione alla corretta gestione fiscale in Italia degli asset mantenuti oltreconfine.<\/p>\n<p><b>Gli obblighi di monitoraggio\u00a0<\/b><br \/>\nL&#8217;articolo 4 del Dl 167\/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all&#8217;estero (ad esempio immobili, opere d&#8217;arte) e le attivit\u00e0 estere di natura finanziaria (come i conti correnti e da quest&#8217;anno anche le criptovalute). Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell&#8217;imposta sul valore degli immobili all&#8217;estero (Ivie) e dell&#8217;imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie estere (Ivafe), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2 per cento. La violazione degli obblighi pu\u00f2 comportare sanzioni sino al 30% per le attivit\u00e0 localizzate in Paesi black list.<\/p>\n<p><b>I regimi di attrazione fiscale<\/b><br \/>\nChi si trasferisce in Italia pu\u00f2 aderire al regime previsto dall\u2019articolo 24-bis del Tuir per i \u00abneo residenti\u00bb (i cosiddetti \u00abPaperoni\u00bb) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un\u2019imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all\u2019estero a prescindere dall\u2019importo dei redditi medesimi.<\/p>\n<p>L\u2019adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell\u2019opzione (massimo 15 anni), l\u2019esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell\u2019Ivie e dell\u2019Ivafe. Inoltre, non si applica l\u2019imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all&#8217;estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).<\/p>\n<p>Discorso parzialmente diverso per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter del Tuir), i quali potranno optare per un\u2019imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno cos\u00ec tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall&#8217;Ivie e dall&#8217;Ivafe, ma, a differenza dei \u00abneo residenti\u00bb, non godranno di agevolazioni per l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i lavoratori \u00abimpatriati\u00bb (articolo 16 del Dlgs 147\/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78\/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il Dl crescita, ora all&#8217;esame in prima lettura alla Camera, ha previsto un potenziamento delle agevolazioni gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p><b>Le peculiarit\u00e0 dei regimi di attrazione fiscale<\/b><br \/>\nChi si trasferisce in Italia pu\u00f2 aderire al regime previsto dall\u2019articolo 24-bis del Tuir per i cosiddetti \u00abneo residenti\u00bb che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un&#8217;imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all&#8217;estero a prescindere dall&#8217;importo dei redditi medesimi. L\u2019adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell\u2019opzione (massimo 15 anni), l\u2019esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell\u2019Ivie e dell\u2019Ivafe.<\/p>\n<p>Inoltre, non si applica l\u2019imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all&#8217;estero dal neo residente (le imposte sono ordinariamente applicabili ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia). Discorso parzialmente diverso per il regime applicabile ai pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter Tuir), i quali potranno optare per un&#8217;imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni).<\/p>\n<p>I pensionati non saranno cos\u00ec tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall\u2019Ivie e dall\u2019Ivafe, ma, a differenza dei \u00abneo residenti\u00bb, non godranno di agevolazioni ai fini dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i cd. lavoratori \u00abimpatriati\u00bb (articolo 16, Dlgs 147\/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44, Dl 78\/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il recente Dl Crescita ha previsto un potenziamento delle agevolazioni gi\u00e0 esistenti: per gli impatriati (la cui platea oggi \u00e8 pi\u00f9 ampia), la detassazione per cinque anni del reddito passa dal 50% al 70% ed arriva sino al 90% per chi si trasferisce al Sud (con estensione per ulteriori cinque anni e detassazione al 50% se il lavoratore ha figli o acquista un\u2019abitazione in Italia); per docenti e ricercatori resta ferma la detassazione dei redditi da lavoro al 90% e la durata delle agevolazioni sale da quattro a sei anni per arrivare sino a 13 anni in presenza di tre figli.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Obblighi di monitoraggio nel quadro RW e imposta sulle successioni e donazioni a geometria variabile per chi si trasferisce in Italia mantenendo attivit\u00e0 e investimenti all&#8217;estero. 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