{"id":2535,"date":"2019-06-18T14:20:07","date_gmt":"2019-06-18T12:20:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2535"},"modified":"2019-06-18T14:20:07","modified_gmt":"2019-06-18T12:20:07","slug":"le-indagini-finanziarie-si-allargano-anche-ai-soci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2535","title":{"rendered":"Le indagini finanziarie si allargano anche ai soci"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non pu\u00f2 ritenersi limitata, in caso di societ\u00e0 di capitali, ai conti formalmente intestati all\u2019ente. Interessa, infatti, anche quelli titolati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorch\u00e9 risulti provata dall\u2019Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell\u2019intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilit\u00e0 alla societ\u00e0 dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ci\u00f2 senza la necessit\u00e0 di dimostrare altres\u00ec tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, dato che, in base all\u2019articolo 32 del Dpr 600\/1973, incombe sulla societ\u00e0 contribuente dimostrarne l\u2019estraneit\u00e0 alla propria attivit\u00e0 di impresa. A tale conclusione \u00e8 giunta la Cassazione attraverso l\u2019ordinanza n. 13970\/2019.<\/p>\n<p>Le indagini finanziarie vengono regolate dall\u2019articolo 32 del Dpr 600\/1973 relativamente alle imposte sul reddito e dall\u2019articolo 51 del Dpr 633\/1972, per quanto concerne l\u2019Iva. Tuttavia, le menzionate disposizioni non disciplinano alcuna presunzione legale ma, semplicemente, le risultanze dell\u2019attivit\u00e0 conoscitiva scaturente dalle indagini finanziarie le quali devono, successivamente, essere eventualmente riversate nell\u2019avviso di accertamento, in forza delle disposizioni regolanti il medesimo atto.<\/p>\n<p>Relativamente al contesto soggettivo della disciplina, la previsione dell\u2019articolo 32 del Dpr 600\/1973 e l\u2019analoga disposizione stabilita dal comma 2 dell\u2019articolo 51 del Dpr 633\/1972, per ci\u00f2 che concerne l\u2019Iva, dispone che le informazioni e gli elementi riguardanti le relazioni con gli intermediari finanziari, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600\/1973 (articoli 54 e 55 del Dpr 633\/1972 in ambito Iva), qualora il contribuente non documenti di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o gli stessi non abbiano assunto alcuna rilevanza nel medesimo ambito.<\/p>\n<p>La disciplina prevede, pertanto, che i risultati della menzionata indagine debbano in seguito essere canalizzati all\u2019interno delle peculiari disposizioni concernenti gli accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono alcuna attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo (articoli 38 e 41 del Dpr 600\/1973) o nei riguardi di coloro che agiscono in qualit\u00e0 di imprenditore o di esercente arte o professione (articoli 39 e 40 del Dpr 600\/1973) e pertanto, circoscrivendo l\u2019analisi a questi ultimi soggetti, si deve evidenziare che n\u00e9 l\u2019articolo 39 n\u00e9 il successivo articolo 40 del Dpr 600\/1973 accolgono alcuna presunzione legale. Pertanto, sulla base di queste ultime disposizioni, o l\u2019Ufficio pone in essere una rettifica analitica in presenza di elementi certi, oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull\u2019Ufficio, il quale \u00e8 tenuto a rispettare i principi di gravit\u00e0, precisione e concordanza, qualora non ci si trovi in circostanze ricadenti nell\u2019ambito dell\u2019accertamento induttivo cosiddetto \u201cpuro\u201d, di cui al co. 2 dell\u2019articolo 39 del medesimo Dpr 600\/1973.<\/p>\n<p>Relativamente ai presupposti per estendere le indagini anche ai rapporti finanziari intrattenuti da terzi, la soluzione pi\u00f9 coerente pare sia quella per la quale risulta essere onere dell\u2019Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, che i conti intestati esclusivamente a terzi vengono utilizzati nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 del contribuente oggetto di verifica in quanto, il medesimo onere probatorio vige per l\u2019interposizione fittizia ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600\/1973 e pertanto, il Giudice dovrebbe verificare la fondatezza delle presunzioni, formulate dall\u2019Ufficio, in merito alla riferibilit\u00e0 al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a soggetti terzi.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non pu\u00f2 ritenersi limitata, in caso di societ\u00e0 di capitali, ai conti formalmente intestati all\u2019ente. 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