{"id":2545,"date":"2019-06-20T13:17:23","date_gmt":"2019-06-20T11:17:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2545"},"modified":"2019-06-20T13:17:23","modified_gmt":"2019-06-20T11:17:23","slug":"eco-e-sismabonus-in-cinque-anni-ora-si-puo-anche-cedere-a-terzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2545","title":{"rendered":"Eco e sismabonus in cinque anni, ora si pu\u00f2 anche cedere a terzi"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">Corretto dal parlamento il Dl Crescita su ecobonus e sismabonus a detrazione rapida: i cinque anni, invece dei soliti dieci, venivano resi possibili con la versione iniziale del Dl 34\/2019, che prevedeva per\u00f2 che il cessionario potesse utilizzare il credito solo in compensazione. L\u2019effetto, segnalato da molti, sarebbe stato un vantaggio solo per le imprese grandi, che a fronte di un acquisto del credito a prezzo pieno (non scontato) avrebbero potuto per\u00f2 elaborare offerte pi\u00f9 interessanti per i condom\u00ecni, che le imprese medio-piccole, non disponendo di una tale capienza d\u2019imposta, non avrebbero potuto contrastare.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Nella nuova versione della norma \u00e8 stato ora aggiunto, all\u2019articolo 14, comma 3.1 del Dl 63\/2013, il periodo che dice: \u00abIl fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolt\u00e0 di cedere il credito d\u2019imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilit\u00e0 di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari\u00bb. Stessa modifica \u00e8 stata fatta all\u2019articolo 16, comma 1-octies, del Dl 63\/2013, che riguarda il sismabonus.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">In concreto, quindi, chi ha diritto alle detrazioni (cio\u00e8 il contribuente) pu\u00f2 optare per uno sconto sulla fattura \u00abdi pari ammontare\u00bb da parte del \u00abfornitore che ha effettuato gli interventi\u00bb. Quest\u2019ultimo, a sua volta, ottiene un credito d\u2019imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241\/97) e senza l\u2019applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388\/2000 e 244\/2007. \u00c8 quindi una possibilit\u00e0 in pi\u00f9 rispetto a quella (con detrazione in dieci anni) prevista prima del Dl 34\/2019, che comunque rimane in vigore.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Il \u201cprezzo\u201d della cessione \u00e8 predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 100mila euro con detrazione del 65%, il committente-contribuente avr\u00e0 subito uno sconto di 65mila euro e il \u00abfornitore\u00bb potr\u00e0 compensare le imposte a suo carico con un credito d\u2019imposta di 13mila euro all\u2019anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l\u2019importo dello sconto sulla fattura, come invece si pu\u00f2 contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l\u2019altra possibilit\u00e0 (quella dei dieci anni) rimasta in vigore. Il \u00abfornitore\u00bb (termine che andr\u00e0 definito) potr\u00e0 anche scegliere, anzich\u00e9 compensare il credito con le imposte a suo carico, di cederlo ai \u00abpropri fornitori\u00bb (ma non a banche e intermediari finanziari) che per\u00f2 non potranno pi\u00f9 cederlo. Entro 30 giorni dall\u2019entrata in vigore della legge di conversione le Entrate emaneranno un provvedimento di attuazione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corretto dal parlamento il Dl Crescita su ecobonus e sismabonus a detrazione rapida: i cinque anni, invece dei soliti dieci, venivano resi possibili con la versione iniziale del Dl 34\/2019, che prevedeva per\u00f2 che il cessionario potesse utilizzare il credito solo in compensazione. 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