{"id":2554,"date":"2019-06-28T12:11:59","date_gmt":"2019-06-28T10:11:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2554"},"modified":"2019-06-28T12:11:59","modified_gmt":"2019-06-28T10:11:59","slug":"diritto-a-detrarre-liva-indebita-anche-per-i-casi-ante-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2554","title":{"rendered":"Diritto a detrarre l\u2019Iva indebita anche per i casi ante-2018"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleTextHeader\">\n<div class=\"articlePlainSubtitles\">\n<div class=\"articlePlainSubtitle\"><strong>Retroattiva la possibilit\u00e0 per i committenti prevista dalla legge di Bilancio<\/strong><\/div>\n<div class=\"articlePlainSubtitle\"><strong>Definita una sanzione fissa fino a 10mila euro al posto di quella proporzionale<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"articlePlain\">\n<div class=\"fontZoom\"><\/div>\n<div class=\"articlePlainText\">\n<p>Si applica retroattivamente, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, la disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull&#8217;Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e detratta dal cessionario o committente, al di fuori delle ipotesi di frode fiscale. \u00c8 questo l&#8217;effetto della norma interpretativa inserita nell&#8217;iter di conversione del decreto crescita, che dovrebbe approdare domani in Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 1, comma 935, della legge 205\/2017 aveva aggiunto due periodi al sesto comma dell&#8217;articolo 6, del decreto legislativo 471\/1997, norma contenente le sanzioni per inadempimento degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva. In base a tale modifica, in caso di applicazione dell&#8217;imposta in misura superiore a quella effettiva &#8211; erroneamente assolta dal cedente o prestatore in un contesto non riconducibile a una frode fiscale &#8211; resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione e quest&#8217;ultimo soggetto \u00e8 punito con una sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Quindi: riconoscimento del diritto alla detrazione e applicazione di una sanzione fissa, in luogo di quella proporzionale pari al 90% del tributo.<\/p>\n<p><b>Le proteste<\/b><\/p>\n<p>Come accade per ogni modifica alle sanzioni in senso pi\u00f9 favorevole al contribuente, si \u00e8 acceso il dibattito sulla possibile applicabilit\u00e0 del favor rei ex articolo 3 Dlgs 472\/1997, ossia sull&#8217;estensione anche alle operazioni poste in essere prima del 1\u00b0 gennaio 2018, data di decorrenza della legge 205\/2017. In senso contrario si erano pronunciate sia la Cassazione sia \u2013 anche se indirettamente &#8211; l&#8217;agenzia delle Entrate. La Suprema corte, con pronuncia n. 24001\/2018, aveva affermato che la retroattivit\u00e0 poteva valere con riferimento alla misura delle sanzioni applicabili, ma non per quanto attiene al diritto di detrarre l&#8217;imposta rivelatasi indebita. L&#8217;Agenzia, dal canto suo, con la circolare 11\/E\/2019 aveva ritenuto \u201cformali\u201d (e quindi definibili) le sole irregolarit\u00e0 di questa natura commesse dal 1\u00b0 gennaio al 24 ottobre 2018, escludendo, pertanto, quelle commesse prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina.<\/p>\n<p>Per le fatture con addebito di Iva superiore a quella effettiva per operazioni fino al 31 dicembre 2017, non restava che attendere l&#8217;irrogazione della sanzione da parte dell&#8217;ufficio o ricorrere al ravvedimento operoso (si veda Il Sole-24 Ore del 20 maggio scorso). Il ragionamento, seppur non privo di una certa logica, era apparso eccessivamente restrittivo.<\/p>\n<p><b>La modifica<\/b><\/p>\n<p>Ora, con la conversione in legge del decreto 34\/2019, le novit\u00e0 introdotte dalla legge di Bilancio 2018 diventano a tutti gli effetti retroattive per cui, per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa ed il diritto a mantenere la detrazione &#8211; salvo frode fiscale &#8211; si applicano anche ai casi antecedenti il 1\u00b0 gennaio 2018. Con esclusione dei rapporti oramai definiti, il contribuente ha diritto, tanto per i contenziosi in corso, quanto per gli accertamenti non ancora impugnati (oltre che, naturalmente, per le infrazioni non ancora accertate) a vedersi riconosciuta la detrazione ed applicata la sanzione pi\u00f9 favorevole.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Retroattiva la possibilit\u00e0 per i committenti prevista dalla legge di Bilancio Definita una sanzione fissa fino a 10mila euro al posto di quella proporzionale Si applica retroattivamente, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, la disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull&#8217;Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2554\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Diritto a detrarre l\u2019Iva indebita anche per i casi ante-2018<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-2554","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-modifiche-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2554"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2555,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2554\/revisions\/2555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}