{"id":2568,"date":"2019-07-01T11:22:54","date_gmt":"2019-07-01T09:22:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2568"},"modified":"2019-07-01T11:22:54","modified_gmt":"2019-07-01T09:22:54","slug":"bocciato-laccertamento-esecutivo-spedito-per-posta-raccomandata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2568","title":{"rendered":"Bocciato l\u2019accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo\">L\u2019accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata, e non tramite ufficiale giudiziario, \u00e8 giuridicamente inesistente. Trattandosi, inoltre, di elemento costitutivo della validit\u00e0 dell\u2019atto, il difetto di notifica non pu\u00f2 essere sanato attraverso la tempestiva proposizione del ricorso. La pronuncia, dagli effetti potenzialmente dirompenti, giunge dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2019\/07\/01\/Ctr_Piemonte_757_3_2019_ok.pdf&amp;uuid=ACk4f8U\" target=\"_blank\">Ctr Piemonte con la sentenza 757\/3\/2019<\/a>\u00a0depositata l\u201911 giugno scorso (presidente e relatore Giusta).<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">A fronte della notifica per posta raccomandata di un accertamento esecutivo (o impoesattivo), il contribuente contestava la nullit\u00e0 dell\u2019atto in quanto mancava un procedimento di notifica propriamente inteso, attraverso l\u2019intermediazione di un soggetto qualificato (ufficiale giudiziario o o altro agente notificatore). Il collegio di appello ha accolto l\u2019eccezione della parte, recependo pressocch\u00e8 integralmente le tesi della dottrina pi\u00f9 autorevole (Glendi), sulla base dell\u2019esame del testo dell\u2019articolo 29 del Dl 78\/2010.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">\u00c8 stato in particolare osservato che occorre distinguere l\u2019atto impoesattivo primario da quello secondario.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt-i@1\">1. Con riferimento al primo, la disciplina di riferimento prescrive l\u2019obbligo della notifica. Ne deriva che trovano naturale ingresso le regole ordinamentali in materia, recate nell\u2019articolo 60 del Dpr 600\/1973, e negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Tale rigore legislativo appare pienamente giustificato dal fatto che l\u2019atto impoesattivo cumula in s\u00e9 non solo la funzione impositiva (accertamento) ma anche quella esecutiva, saltando la fase della formazione del ruolo. L\u2019inadempimento del contribuente all\u2019intimazione di pagamento contenuta all\u2019interno dell\u2019avviso, dunque, legittima l\u2019agente della riscossione all\u2019adozione delle opportune misure espropriative.<\/p>\n<p class=\"paragrafoLt-i@1\">2. Al contrario, per gli atti impoesattivi secondari \u00e8 espressamente stabilito che la comunicazione possa avvenire anche tramite posta raccomandata. Si tratta dei provvedimenti di riliquidazione delle somme dovute, emessi ad esempio a seguito del deposito di una sentenza o della decadenza dalla procedura di rateazione di un accertamento con adesione. In questo caso, si attenuano le garanzie prescritte dalla legge, visto che la pretesa tributaria \u00e8 stata gi\u00e0 validamente manifestata al contribuente e si \u00e8 a cospetto di atti impugnabili solo per vizi propri (come errori di calcolo).<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Rileva ulteriormente la Ctr come l\u2019acquisizione della funzione di titolo esecutivo sia collegata dalla legge al decorso del termine per la proposizione del ricorso, cos\u00ec valorizzando il momento di perfezionamento della notifica. D\u2019altro canto, l\u2019unitariet\u00e0 dell\u2019atto non consentirebbe di scindere la funzione accertativa da quella esattiva, cos\u00ec consentendo alla prima di esplicare comunque i suoi effetti con la sola effettiva conoscenza del provvedimento. Inoltre, il fatto che la notifica rappresenti un elemento costitutivo degli effetti giuridici dell\u2019accertamento in esame impedisce la sanatoria prevista dall\u2019articolo 156 del Codice di procedura civile, in virt\u00f9 della tempestiva proposizione del ricorso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">\u00c8 evidente la rilevanza della tesi accolta dalla Ctr, poich\u00e9 se cos\u00ec fosse la quasi totalit\u00e0 degli accertamenti esecutivi risulterebbe annullabile. Va ricordato, in chiusura, che la tesi tradizionale della Cassazione \u00e8 nel senso che la notifica dell\u2019avviso di accertamento \u00e8 una mera condizione di efficacia dell\u2019atto e non un requisito di legittimit\u00e0 dello stesso. Non risultano per\u00f2 ancora approfondimenti dei giudici di legittimit\u00e0 rispetto agli accertamenti impoesattivi.<\/p>\n<p class=\"paragrafo\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<div class=\"charts\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata, e non tramite ufficiale giudiziario, \u00e8 giuridicamente inesistente. Trattandosi, inoltre, di elemento costitutivo della validit\u00e0 dell\u2019atto, il difetto di notifica non pu\u00f2 essere sanato attraverso la tempestiva proposizione del ricorso. 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