{"id":2583,"date":"2019-07-05T09:22:18","date_gmt":"2019-07-05T07:22:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2583"},"modified":"2019-07-05T09:22:18","modified_gmt":"2019-07-05T07:22:18","slug":"e-fatture-anche-le-partite-iva-devono-aderire-entro-fine-ottobre-alla-consultazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2583","title":{"rendered":"E-fatture, anche le partite Iva devono aderire entro fine ottobre alla consultazione"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo_lettura\">Via libera fino al 31 ottobre 2019 all\u2019adesione \u00aba regime\u00bb al servizio di \u00abConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici\u00bb, emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio. Il servizio, che sar\u00e0 \u00aba regime\u00bb dal 1\u00b0 novembre 2019, ha subito delle modifiche a seguito delle indicazioni del Garante privacy del 16 novembre 2018, il quale ha richiesto un\u2019apposita adesione allo stesso, attraverso un consenso espresso a uno specifico \u00abaccordo di adesione al servizio\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Per i consumatori finali, infatti, le fatture elettroniche ricevute non sono state visibili in Fisconline fino allo scorso 1\u00b0 luglio e da questa data in poi, lo sono solo previa adesione da effettuare nel link \u00abLe tue fatture\u00bb all\u2019interno di Fisconline.<\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Per i soggetti Iva, invece, tutti i dati delle e-fatture emesse o ricevute sono gi\u00e0 consultabili nel proprio Fisconline o Entratel (anche prima del 1\u00b0 luglio 2019), senza alcuna adesione a questo servizio. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le fatture dei propri clienti, previa delega al servizio, presentata alle Entrate con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 ovvero fino al 4 gennaio 2019 con quello del provvedimento del 13 giugno 2018. Ma non sar\u00e0 sempre cos\u00ec, se entro il 31 ottobre 2019 non si effettuer\u00e0 l\u2019apposita adesione \u00aba regime\u00bb a questo servizio.<\/p>\n<p><b>Modalit\u00e0 di adesione<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Per i soggetti Iva, l\u2019adesione \u00aba regime\u00bb al servizio \u00e8 possibile solo dal 1\u00b0 luglio e fino al 31 ottobre 2019, attraverso un\u2019apposita spunta di adesione all\u2019interno del proprio Fisconline o Entratel (link \u00abHome consultazione\u00bb e \u00abFatture elettroniche e altri dati Iva\u00bb) ovvero con l\u2019intervento di un intermediario delegato a questo servizio con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 (non con quello precedente).<\/p>\n<p><b>Periodo transitorio<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Se l\u2019adesione avverr\u00e0 prima del 1\u00b0 novembre 2019, il contribuente potr\u00e0 consultare, in modo completo, dal sito delle Entrate, la \u00abtotalit\u00e0 dei file delle fatture emesse\/ricevute\u00bb anche prima della data di adesione, cio\u00e8 nel periodo transitorio dal 1\u00b0 gennaio al 31 ottobre 2019. La mancata adesione comporter\u00e0 la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio, entro il 31 dicembre 2019. Se l\u2019adesione verr\u00e0 effettuata dal 1\u00b0 novembre 2019, infine, si applicheranno le regole a regime, quindi, si potranno visualizzare i dati completi delle fatture emesse\/ricevute solo dopo la data di adesione.<\/p>\n<p><b>Conseguenze dell\u2019adesione<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">L\u2019adesione al servizio comporta conseguenze differenti, che dipendono dai soggetti che vi aderiscono:<\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">1) se aderir\u00e0 almeno una delle parti, il cedente\/prestatore o il cessionario\/committente (anche tramite un intermediario), l\u2019Agenzia memorizzer\u00e0 \u00abtutti\u00bb i dati delle e-fatture e li render\u00e0 disponibili solo a chi ha aderito, fino a 60 giorni successivi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi. La parte che non aderir\u00e0, invece, potr\u00e0 consultare (anche tramite intermediari), fino al 31 dicembre dell\u2019ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, solo i \u00abdati fiscali della fattura\u00bb del punto 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, cio\u00e8 quelli fiscalmente rilevanti dell\u2019articolo 21 del Dpr 633\/1972, ad esclusione, tra l\u2019altro, dei dati relativi alla natura, qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei beni e dei servizi formanti oggetto dell\u2019operazione (comma 2, lettera g);<\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">2) se tutte e due le parti coinvolte non aderiranno al servizio, l\u2019Agenzia, dopo l\u2019avvenuto recapito della fattura al destinatario, canceller\u00e0 i file delle e-fatture e memorizzer\u00e0 solo i \u00abdati fiscali della fattura\u00bb.<\/p>\n<p><b>Possibili svantaggi<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Con l\u2019adesione al servizio di consultazione, per\u00f2, le Entrate e la Guardia di Finanza potranno \u00abutilizzare i dati dei file\u00bb delle fatture e delle note di variazione per le \u00abattivit\u00e0 di controllo\u00bb, degli articoli 51 del Dpr 633\/1972 e 32 del Dpr 600\/1973, con le modalit\u00e0 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016. Questa modalit\u00e0 di acquisizione dei dati, attraverso i file memorizzati, previa adesione del contribuente, presso l\u2019Agenzia, verr\u00e0 effettuata arrecando \u00abla minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivit\u00e0 stesse, nonch\u00e9 alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell\u2019articolo 12 dello Statuto del contribuente\u00bb (punto 10.3, provvedimento 30 aprile 2018).<\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Quindi, non si dovranno ricercare i suddetti documenti Iva, al fine della loro esibizione fisica l\u2019Ufficio. Il richiamo effettuato all\u2019articolo 12 dello Statuto, rafforza la regola che impone i controllori, quando iniziano una verifica, di informare il contribuente delle ragioni che l\u2019abbiano giustificata e dell\u2019oggetto che la riguarda (articolo 12, comma 2). In ogni caso, l\u2019agenzia delle Entrate dovr\u00e0 chiarire se chi aderir\u00e0 al servizio avr\u00e0 maggiori o uguali rischi di essere controllato rispetto a chi non vi aderir\u00e0.<\/p>\n<p class=\"paragrafo_lettura\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Via libera fino al 31 ottobre 2019 all\u2019adesione \u00aba regime\u00bb al servizio di \u00abConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici\u00bb, emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio. 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